{
    "topic_key": "ch-family-adoption",
    "language": "it",
    "slug": "adozione-svizzera",
    "title": "Adozione in Svizzera",
    "domain": "family",
    "jurisdiction_level": "federal",
    "cantons": [],
    "municipalities": [],
    "legal_status": "in_force",
    "legislative_stage": "not_applicable",
    "authority_level": "A",
    "description": "Chi può adottare un minore in Svizzera, quali termini e consensi si applicano, come si svolge la procedura cantonale e quali sono gli effetti.",
    "summary": "L\u0027adozione costituisce un vincolo di filiazione: l\u0027adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell\u0027adottante e i vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. Presuppone che gli aspiranti all\u0027adozione abbiano provveduto alla cura e all\u0027educazione per almeno un anno e che l\u0027adozione serva al bene del minore. I coniugi adottano congiuntamente dopo tre anni di comunione domestica e dai 28 anni; dal 2018 l\u0027adozione del figlio del partner è aperta anche all\u0027unione domestica registrata e alla convivenza di fatto. La differenza d\u0027età deve essere compresa tra 16 e 45 anni. L\u0027adozione è pronunciata dall\u0027autorità cantonale del domicilio dei genitori adottivi.",
    "body_md": "## Gli effetti dell\u0027adozione\n\nL\u0027adozione costituisce un vincolo di filiazione tra l\u0027adottato e gli adottanti. Secondo l\u0027art. 267 CC l\u0027adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell\u0027adottante e i vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. L\u0027effetto è quindi completo e riguarda il mantenimento, l\u0027autorità parentale, il diritto successorio, il cognome e la cittadinanza. Un\u0027eccezione vale per l\u0027adozione del figlio del coniuge o del convivente: il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del coniuge dell\u0027adottante, del suo partner registrato o del suo convivente di fatto.\n\nIl prenome del minorenne può essere cambiato se sussistono motivi degni di rispetto (art. 267a CC). Il minorenne è previamente sentito personalmente in maniera adeguata, sempre che la sua età o altri motivi gravi non vi si oppongano; se ha almeno dodici anni, il cambiamento richiede il suo consenso. Il cognome e la cittadinanza del minorenne si determinano secondo le disposizioni generali sugli effetti della filiazione (art. 267a e 267b CC).\n\n## Il presupposto centrale: il bene del minore\n\nL\u0027art. 264 CC pone due condizioni fondamentali. In primo luogo, gli aspiranti all\u0027adozione devono aver provveduto alla cura e all\u0027educazione del minore durante almeno un anno. In secondo luogo, l\u0027insieme delle circostanze deve consentire di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al bene del minore, senza pregiudicare in modo non equo altri figli degli aspiranti all\u0027adozione. Vi si aggiunge una prognosi: considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all\u0027adozione devono essere in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.\n\nL\u0027anno di cura non è una mera formalità. Permette all\u0027autorità di valutare la relazione effettivamente vissuta, anziché fondarsi soltanto su dichiarazioni d\u0027intenti.\n\n## Chi può adottare\n\n### Adozione congiunta da parte di coniugi\n\nI coniugi possono adottare congiuntamente un minore se vivono in comunione domestica da almeno tre anni ed entrambi hanno almeno 28 anni (art. 264a CC). Sono possibili deroghe all\u0027età minima se è necessario per tutelare il bene dell\u0027adottando; i coniugi devono motivare la richiesta di deroga.\n\n### Adozione da parte di una singola persona\n\nChi non è coniugato né vincolato da un\u0027unione domestica registrata può adottare da solo un minore se ha almeno 28 anni (art. 264b cpv. 1 CC). Per le persone coniugate o vincolate da un\u0027unione domestica registrata l\u0027adozione singola è possibile soltanto in casi delimitati in modo stretto: quando l\u0027altra persona è durevolmente incapace di discernimento oppure assente da più di due anni con dimora ignota e, per i coniugi, anche quando la separazione giudiziale dura da più di tre anni. Anche in questi casi è possibile derogare all\u0027età minima per tutelare il bene dell\u0027adottando.\n\n### Adozione del figlio del coniuge o del convivente\n\nDal 1° gennaio 2018 questa forma di adozione non è più riservata alle coppie coniugate. Secondo l\u0027art. 264c CC una persona può adottare il figlio del proprio coniuge, del proprio partner registrato o della persona con cui convive di fatto. La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni. Le persone che convivono di fatto non devono essere coniugate né vincolate da un\u0027unione domestica registrata.\n\n## Differenza d\u0027età\n\nLa differenza d\u0027età tra l\u0027adottando e gli aspiranti all\u0027adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni (art. 264d CC). Sono possibili deroghe se necessarie per tutelare il bene dell\u0027adottando; gli aspiranti all\u0027adozione devono motivare la richiesta. L\u0027ordinanza sull\u0027adozione riprende il limite superiore: secondo l\u0027art. 5 cpv. 4 OAdoz l\u0027idoneità va negata quando la differenza d\u0027età supera i 45 anni; eccezionalmente l\u0027idoneità può nondimeno sussistere, segnatamente quando tra i futuri genitori adottivi e il minore esiste già una relazione di fiducia.\n\n## I consensi\n\nSe l\u0027adottando è capace di discernimento, l\u0027adozione richiede il suo consenso (art. 265 cpv. 1 CC). Se è sotto tutela o curatela, l\u0027adozione può avvenire, anche in caso di capacità di discernimento, soltanto con il consenso dell\u0027autorità di protezione dei minori.\n\nL\u0027adozione richiede inoltre il consenso del padre e della madre del minore (art. 265a CC). Il consenso va dichiarato oralmente o per scritto all\u0027autorità di protezione dei minori del domicilio o della dimora dei genitori o del minore e va menzionato a verbale. È valido anche se gli aspiranti all\u0027adozione non sono nominati o non sono ancora determinati.\n\nSul piano temporale vale un doppio limite (art. 265b CC): il consenso non può essere dato prima che siano trascorse sei settimane dalla nascita del minore e può essere revocato entro sei settimane dalla sua ricezione. Se è rinnovato dopo una revoca, diviene definitivo.\n\nSi può prescindere dal consenso di un genitore se questi è sconosciuto, assente da lungo tempo con dimora ignota o durevolmente incapace di discernimento (art. 265c CC). Se il minore è affidato agli aspiranti all\u0027adozione in vista di un\u0027adozione successiva e manca il consenso di un genitore, l\u0027autorità di protezione dei minori del domicilio del minore decide di regola previamente se se ne possa prescindere (art. 265d CC).\n\n## Procedura e competenza\n\nL\u0027adozione è pronunciata dall\u0027autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi (art. 268 cpv. 1 CC). Le condizioni dell\u0027adozione devono essere adempiute già al momento del deposito della domanda. La morte o la sopravvenuta incapacità di discernimento dell\u0027adottante dopo il deposito non impedisce l\u0027adozione, sempre che le altre condizioni continuino a essere adempiute. Se l\u0027adottando diviene maggiorenne dopo il deposito della domanda, restano applicabili le disposizioni sull\u0027adozione di minorenni qualora i relativi presupposti fossero precedentemente adempiuti. La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l\u0027iscrizione nel registro dello stato civile relative al prenome, al cognome e alla cittadinanza.\n\nL\u0027adozione può essere pronunciata soltanto dopo un\u0027indagine approfondita su tutte le circostanze essenziali, se del caso con il concorso di periti (art. 268a CC). Vanno segnatamente chiariti la personalità e la salute delle persone coinvolte, le loro relazioni reciproche, l\u0027idoneità educativa, la situazione economica, i motivi, le condizioni familiari e l\u0027evoluzione del rapporto di affiliazione.\n\nIl minore è sentito personalmente e in maniera adeguata dall\u0027autorità cantonale competente o da un terzo incaricato, sempre che la sua età o altri motivi gravi non vi si oppongano; dell\u0027audizione è steso verbale e il minore capace di discernimento può impugnare con ricorso il rifiuto di essere sentito (art. 268abis CC). Se necessario, l\u0027autorità ordina la rappresentanza del minore; se il minore capace di discernimento la chiede, essa va ordinata (art. 268ater CC). Se gli aspiranti all\u0027adozione hanno discendenti, va valutato il loro atteggiamento nei confronti dell\u0027adozione (art. 268aquater CC).\n\n## Adozione di una persona maggiorenne\n\nL\u0027art. 266 CC consente l\u0027adozione di una persona maggiorenne in tre casi: quando essa, per motivi fisici, mentali o psichici, ha durevolmente bisogno di aiuto e gli aspiranti all\u0027adozione le hanno prestato cure per almeno un anno; quando, durante la sua minore età, gli aspiranti all\u0027adozione le hanno prestato cure ed educazione per almeno un anno; oppure quando esistono altri motivi gravi ed essa ha convissuto per almeno un anno con gli aspiranti all\u0027adozione. Per il resto si applicano per analogia le disposizioni sull\u0027adozione dei minorenni, eccettuata quella sul consenso dei genitori.\n\n## Segreto dell\u0027adozione, informazioni e contatti\n\nL\u0027adottato e i genitori adottivi hanno diritto alla tutela del segreto dell\u0027adozione (art. 268b CC). Le informazioni che consentono di identificare il minorenne o i suoi genitori adottivi possono essere comunicate ai genitori biologici soltanto se il minore è capace di discernimento e se sia i genitori adottivi sia il minore vi hanno acconsentito.\n\nPer converso, i genitori adottivi devono informare il figlio del fatto dell\u0027adozione tenendo conto della sua età e maturità (art. 268c CC). Il minorenne ha diritto a informazioni sui propri genitori biologici nella misura in cui non sia possibile risalire alla loro identità; ottiene informazioni identificanti solo se dimostra un interesse degno di protezione. L\u0027adottato maggiorenne può chiedere in ogni tempo che gli siano comunicati i dati personali dei suoi genitori biologici e ulteriori informazioni su di essi. Le informazioni sono fornite dall\u0027autorità cantonale competente per la procedura di adozione (art. 268d CC).\n\nI genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che a questi ultimi spetti un diritto a relazioni personali adeguate con il minorenne; la convenzione va sottoposta per approvazione all\u0027autorità di protezione dei minori del domicilio del minore (art. 268e CC). Il minore può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori biologici.\n\n## Adozione internazionale\n\nChi ha dimora abituale in Svizzera e intende accogliere un minore per adozione o adottare un minore proveniente dall\u0027estero necessita di un\u0027autorizzazione dell\u0027autorità cantonale (art. 4 OAdoz). L\u0027autorità chiarisce l\u0027idoneità all\u0027adozione in vista del bene e dei bisogni del minore, avvalendosi di una persona professionalmente qualificata (art. 5 OAdoz). Se le condizioni sono adempiute, attesta l\u0027idoneità mediante decisione; l\u0027attestazione indica segnatamente lo Stato d\u0027origine nonché l\u0027età minima e massima del minore ed è valida al massimo tre anni (art. 6 OAdoz). Chi accoglie in Svizzera per adozione un minore con dimora abituale all\u0027estero deve provvedere al suo mantenimento come se fosse figlio proprio (art. 20 LF-CAA).\n\n## Impugnazione dell\u0027adozione\n\nSe un consenso non è stato chiesto senza motivo legale, le persone il cui consenso era necessario possono impugnare l\u0027adozione davanti al giudice, sempre che il bene del minore non ne sia seriamente compromesso (art. 269 CC). Se l\u0027adozione è viziata da altri difetti gravi, chiunque vi abbia interesse può impugnarla; l\u0027impugnazione è tuttavia esclusa quando il difetto è stato nel frattempo sanato o quando concerne esclusivamente prescrizioni di procedura (art. 269a CC). L\u0027azione va proposta entro sei mesi dalla scoperta del motivo di impugnazione e in ogni caso entro due anni dall\u0027adozione (art. 269b CC).",
    "facts": [
        {
            "point": "Un anno di cura ed educazione",
            "value": "Il minorenne può essere adottato se gli aspiranti all\u0027adozione hanno provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e se l\u0027adozione serve al suo bene.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264"
        },
        {
            "point": "Cura fino alla maggiore età",
            "value": "L\u0027adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all\u0027adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne sino alla maggiore età.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264"
        },
        {
            "point": "Adozione congiunta",
            "value": "I coniugi possono adottare congiuntamente se vivono in comunione domestica da almeno tre anni ed entrambi hanno almeno 28 anni.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264_a"
        },
        {
            "point": "Adozione singola dai 28 anni",
            "value": "Chi non è coniugato né vincolato da un\u0027unione domestica registrata può adottare da solo se ha almeno 28 anni.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264_b"
        },
        {
            "point": "Adozione del figlio del partner",
            "value": "Si può adottare il figlio del proprio coniuge, del proprio partner registrato o della persona con cui si convive di fatto; la coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264_c"
        },
        {
            "point": "Differenza d\u0027età da 16 a 45 anni",
            "value": "La differenza d\u0027età tra l\u0027adottando e gli aspiranti all\u0027adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni; sono possibili deroghe motivate per tutelare il bene dell\u0027adottando.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264_d"
        },
        {
            "point": "Consenso dell\u0027adottando",
            "value": "Se l\u0027adottando è capace di discernimento, l\u0027adozione richiede il suo consenso; se è sotto tutela o curatela occorre inoltre il consenso dell\u0027autorità di protezione dei minori.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_265"
        },
        {
            "point": "Termine di attesa e revoca",
            "value": "Il consenso dei genitori non può essere dato prima che siano trascorse sei settimane dalla nascita e può essere revocato entro sei settimane dalla sua ricezione.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_265_b"
        },
        {
            "point": "Effetto dell\u0027adozione",
            "value": "L\u0027adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell\u0027adottante; i vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, salvo nei riguardi del partner dell\u0027adottante.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_267"
        },
        {
            "point": "Autorità competente",
            "value": "L\u0027adozione è pronunciata dall\u0027autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi; le condizioni devono essere adempiute già al deposito della domanda.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_268"
        },
        {
            "point": "Informazioni sull\u0027origine",
            "value": "L\u0027adottato maggiorenne può chiedere in ogni tempo che gli siano comunicati i dati personali dei suoi genitori biologici e ulteriori informazioni su di essi.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_268_c"
        },
        {
            "point": "Termini per l\u0027impugnazione",
            "value": "L\u0027azione va proposta entro sei mesi dalla scoperta del motivo di impugnazione e in ogni caso entro due anni dall\u0027adozione.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_269_b"
        }
    ],
    "sources": [
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 264 (presupposti dell\u0027adozione di minorenni)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 264a (adozione congiunta da parte di coniugi)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264_a",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 264b (adozione singola)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264_b",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 264c (adozione del figlio del partner)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264_c",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 264d (differenza d\u0027età)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_264_d",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 265 (consenso dell\u0027adottando)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_265",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 265a (consenso dei genitori)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_265_a",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 265b (momento e revoca del consenso)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_265_b",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 266 (adozione di maggiorenni)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_266",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 267 (effetti dell\u0027adozione)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_267",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 268 (competenza e procedura)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_268",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 268a (indagine)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_268_a",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 268abis (audizione del minore)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_268_a_bis",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 268b (segreto dell\u0027adozione)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_268_b",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 268c (informazioni sui genitori biologici)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_268_c",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 268e (relazioni personali con i genitori biologici)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_268_e",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 269b (termini per l\u0027impugnazione)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_269_b",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Ordinanza sull\u0027adozione, art. 4 (obbligo di autorizzazione)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/505/it#art_4",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Ordinanza sull\u0027adozione, art. 5 (idoneità all\u0027adozione)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/505/it#art_5",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Ordinanza sull\u0027adozione, art. 6 (attestazione d\u0027idoneità)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/505/it#art_6",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Legge federale relativa alla Convenzione dell\u0027Aia sull\u0027adozione, art. 20 (obbligo di mantenimento)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/639/it#art_20",
            "authority": "A"
        }
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "Per quanto tempo devo aver curato il minore prima di poterlo adottare?",
            "answer": "Almeno un anno. L\u0027art. 264 CC esige che gli aspiranti all\u0027adozione abbiano provveduto alla cura e all\u0027educazione del minore durante almeno un anno."
        },
        {
            "question": "Una coppia non coniugata può adottare congiuntamente?",
            "answer": "No. L\u0027adozione congiunta è riservata ai coniugi. È invece possibile l\u0027adozione del figlio del partner: secondo l\u0027art. 264c CC chi convive di fatto può adottare il figlio del convivente se la coppia vive in comunione domestica da almeno tre anni."
        },
        {
            "question": "Da quale età posso adottare?",
            "answer": "Di regola dai 28 anni, sia per l\u0027adozione congiunta sia per quella singola. Sono possibili deroghe all\u0027età minima se necessarie per tutelare il bene dell\u0027adottando; la deroga va motivata."
        },
        {
            "question": "Quale differenza d\u0027età con l\u0027adottando è ammessa?",
            "answer": "Non inferiore a 16 anni e non superiore a 45 anni (art. 264d CC). Sono possibili eccezioni se servono al bene dell\u0027adottando e devono essere motivate."
        },
        {
            "question": "I genitori biologici possono revocare il loro consenso?",
            "answer": "Sì, entro sei settimane dalla sua ricezione. Il consenso può comunque essere dato soltanto sei settimane dopo la nascita. Se è rinnovato dopo una revoca, diviene definitivo."
        },
        {
            "question": "L\u0027adottato viene a sapere chi sono i suoi genitori biologici?",
            "answer": "Da maggiorenne può chiedere in ogni tempo che gli siano comunicati i loro dati personali e ulteriori informazioni. Da minorenne ottiene informazioni identificanti solo se dimostra un interesse degno di protezione."
        },
        {
            "question": "Può essere adottata anche una persona maggiorenne?",
            "answer": "Sì, nei tre casi dell\u0027art. 266 CC: bisogno durevole di aiuto con almeno un anno di cure, cure ed educazione per almeno un anno durante la minore età, oppure altri motivi gravi con almeno un anno di convivenza."
        },
        {
            "question": "A quale autorità va indirizzata la domanda di adozione?",
            "answer": "All\u0027autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi. Essa pronuncia l\u0027adozione dopo un\u0027indagine approfondita su tutte le circostanze essenziali."
        }
    ],
    "tags": [
        "Diritto di famiglia",
        "Adozione",
        "Adozione del figlio del partner",
        "Bene del minore",
        "Autorità di protezione dei minori",
        "APMA",
        "Rapporto di affiliazione",
        "Segreto dell\u0027adozione"
    ],
    "valid_from": "2018-01-01",
    "valid_to": null,
    "last_revision": "2026-09-16",
    "last_verification": "2026-09-16",
    "factcheck_status": "ok",
    "version": 1,
    "url": "https://nexvyra.ch/it/fatto/adozione-svizzera",
    "translations": {
        "de": {
            "language": "de",
            "slug": "adoption-schweiz",
            "title": "Adoption in der Schweiz",
            "published": 1,
            "factcheck_status": "ok"
        },
        "fr": {
            "language": "fr",
            "slug": "adoption-suisse",
            "title": "Adoption en Suisse",
            "published": 1,
            "factcheck_status": "ok"
        },
        "it": {
            "language": "it",
            "slug": "adozione-svizzera",
            "title": "Adozione in Svizzera",
            "published": 1,
            "factcheck_status": "ok"
        }
    }
}