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# Assistenza giudiziaria gratuita

Chi è sprovvisto dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non appare priva di probabilità di successo. Nel processo civile il gratuito patrocinio può comprendere l'esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali; un patrocinatore d'ufficio è designato soltanto se necessario per tutelare i diritti dell'interessato. L'istanza deve esporre la situazione reddituale e patrimoniale e gli elementi della causa, va riproposta in sede di ricorso e non esenta dalle ripetibili alla controparte. Una rifusione può essere chiesta quando la persona è in seguito in grado di pagare.

## Garanzia costituzionale minima

L'articolo 29 capoverso 3 della Costituzione federale garantisce a chi non dispone dei mezzi necessari la gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. La persona ha inoltre diritto al patrocinio gratuito quando la presenza di un legale è necessaria per tutelare i suoi diritti. La garanzia consente l'accesso alla procedura, ma non promette l'esito favorevole della causa. Leggi specifiche concretizzano questo diritto per i diversi tipi di procedimento. Le precisazioni che seguono riguardano le cause civili rette dal Codice di procedura civile svizzero.

## Presupposti nel processo civile

Secondo l'articolo 117 CPC devono essere soddisfatti cumulativamente due presupposti: la persona è sprovvista dei mezzi necessari e la sua domanda non appare priva di probabilità di successo. L'autorità valuta quindi la situazione economica concreta dell'istante e le prospettive della domanda. Una domanda destinata all'insuccesso per ragioni materiali o processuali non soddisfa il secondo presupposto.

## Estensione del gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte. L'articolo 118 CPC prevede l'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, l'esenzione dalle spese processuali e, quando è necessario per tutelare i diritti dell'interessato, la designazione di un patrocinatore d'ufficio. Il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo. La concessione del beneficio non comporta dunque automaticamente la nomina gratuita di un avvocato.

Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte. Se la parte beneficiaria soccombe, può quindi restare tenuta a versare l'indennità riconosciuta alla controparte.

## Istanza, documenti e decisione

L'istanza può essere proposta prima o durante la pendenza della causa. L'istante deve esporre la propria situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Informazioni incomplete o non sufficientemente documentate possono impedire di dimostrare la mancanza dei mezzi necessari. Il giudice decide in procedura sommaria; la controparte può essere sentita.

Il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo soltanto in casi eccezionali. In sede di ricorso il beneficio non continua automaticamente e l'istanza deve essere riproposta. Salvo mala fede o temerarietà, nella procedura relativa all'istanza non vengono prelevate spese processuali. I formulari, i documenti richiesti e l'autorità alla quale inoltrare la domanda dipendono dalle istruzioni dell'autorità che tratta la causa principale.

## Revoca, ricorso e rifusione

Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute. L'istante può impugnare con reclamo il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio.

Secondo l'articolo 123 CPC, la parte che ha beneficiato del gratuito patrocinio è tenuta alla rifusione non appena sia in grado di pagare. Il credito del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento. Il beneficio non costituisce quindi in ogni caso una liberazione definitiva dai costi.

## Altri procedimenti e prassi locale

Le disposizioni del CPC qui esposte concernono le cause civili. Per i procedimenti penali, amministrativi e davanti al Tribunale federale valgono norme specifiche. L'istanza deve sempre rispettare le regole dell'autorità e dell'istanza competenti; una concessione non vale automaticamente per un successivo ricorso. Le informazioni e i formulari del Cantone Ticino illustrano la prassi locale e non costituiscono una disciplina valida per tutta la Svizzera. Per le norme federali vigenti qui riassunte non esiste un regime transitorio particolare.

## Fatti

- **Garanzia costituzionale:** Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo e, se necessario, al patrocinio gratuito. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it#art_29
- **Presupposti nel processo civile:** L'istante deve essere sprovvisto dei mezzi necessari e la sua domanda non deve apparire priva di probabilità di successo. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_117
- **Esenzione dai costi processuali:** Il beneficio può esentare dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_118
- **Patrocinatore d'ufficio:** Un patrocinatore è designato se necessario per tutelare i diritti dell'interessato e può esserlo già per preparare il processo. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_118
- **Ripetibili alla controparte:** Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_118
- **Contenuto dell'istanza:** L'istante deve esporre la situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_119
- **Procedura di ricorso:** In sede di ricorso l'istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta per ottenere il beneficio. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_119
- **Spese della procedura sull'istanza:** Salvo mala fede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_119
- **Revoca del beneficio:** Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni non sono più o non sono mai state adempiute. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_120
- **Impugnazione della decisione:** L'istante può impugnare con reclamo il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_121
- **Rifusione successiva:** La parte deve rifondere le prestazioni non appena sia in grado di pagare; il credito cantonale si prescrive dieci anni dopo la chiusura del procedimento. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_123
- **Autorità competente:** La domanda va presentata all'autorità competente presso la quale è pendente la causa, secondo il formulario e le istruzioni applicabili. — https://www4.ti.ch/di/dg/cosa-facciamo/assistenza-giudiziaria

## Domande frequenti

### Chi può ottenere il gratuito patrocinio?

Chi è sprovvisto dei mezzi necessari e presenta una domanda che non appare priva di probabilità di successo. Entrambi i presupposti devono essere soddisfatti.

### Viene sempre nominato gratuitamente un avvocato?

No. Un patrocinatore d'ufficio è designato soltanto quando ciò è necessario per tutelare i diritti dell'interessato.

### Quali costi comprende il beneficio nel processo civile?

Può comprendere l'esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali e, se necessario, la designazione di un patrocinatore; può essere concesso integralmente o in parte.

### In caso di soccombenza occorre pagare le ripetibili alla controparte?

Sì. Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili riconosciute alla controparte.

### Quali informazioni vanno fornite con l'istanza?

Occorre esporre la situazione reddituale e patrimoniale, pronunciarsi sul merito e indicare i mezzi di prova; l'autorità può richiedere documenti giustificativi.

### Il beneficio vale automaticamente anche in sede di ricorso?

No. Per la procedura di ricorso l'istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta.

### Le prestazioni devono essere rifuse in seguito?

Sì, non appena la persona beneficiaria sia in grado di pagare. Il credito del Cantone si prescrive dieci anni dopo la chiusura del procedimento.


## Fonti

- [Fedlex – Costituzione federale, art. 29 cpv. 3 (gratuità della procedura)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it#art_29) [A]
- [Fedlex – Codice di procedura civile, art. 117 (diritto)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_117) [A]
- [Fedlex – Codice di procedura civile, art. 118 (estensione)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_118) [A]
- [Fedlex – Codice di procedura civile, art. 119 (istanza e procedura)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_119) [A]
- [Fedlex – Codice di procedura civile, art. 120 (revoca)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_120) [A]
- [Fedlex – Codice di procedura civile, art. 121 (rimedio giuridico)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_121) [A]
- [Fedlex – Codice di procedura civile, art. 123 (rifusione)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_123) [A]
- [Repubblica e Cantone Ticino – Informazioni sull'assistenza giudiziaria](https://www4.ti.ch/di/dg/cosa-facciamo/assistenza-giudiziaria) [B]
