{
    "topic_key": "ch-family-parental-authority",
    "language": "it",
    "slug": "autorita-parentale",
    "title": "Autorità parentale",
    "domain": "family",
    "jurisdiction_level": "federal",
    "cantons": [],
    "municipalities": [],
    "legal_status": "in_force",
    "legislative_stage": "not_applicable",
    "authority_level": "A",
    "description": "Chi esercita l’autorità parentale, come i genitori non sposati possono istituirla congiuntamente e quali regole valgono per le decisioni importanti e il trasferimento del figlio.",
    "summary": "L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio minorenne e comprende la responsabilità per l’educazione, le decisioni personali importanti e la rappresentanza legale. L’autorità parentale congiunta è la regola. I genitori non sposati tra loro possono istituirla mediante una dichiarazione comune; fino a tale dichiarazione, l’autorità parentale spetta di norma esclusivamente alla madre. Se un genitore rifiuta la dichiarazione, l’altro può rivolgersi all’autorità di protezione dei minori. L’autorità esclusiva resta possibile quando è necessaria per tutelare il bene del figlio.",
    "body_md": "## Scopo e regola generale\n\nSecondo l’art. 296 CC, l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio e dura, in linea di principio, finché il figlio è minorenne. I figli minorenni sono di regola soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre. Nell’ambito di un divorzio o di un’altra procedura matrimoniale, il giudice disciplina le questioni riguardanti i figli; attribuisce l’autorità parentale esclusiva a un genitore soltanto se è necessario per tutelare il bene del figlio.\n\nL’autorità parentale congiunta va distinta dalla custodia, dalle relazioni personali e dalla partecipazione alla cura. Non significa automaticamente che il figlio viva o sia accudito in parti uguali presso entrambi i genitori. Questi aspetti devono essere concordati o disciplinati separatamente.\n\n## Genitori non sposati tra loro\n\nPer i genitori non sposati tra loro, il solo riconoscimento della paternità non istituisce l’autorità parentale congiunta. I genitori possono dichiarare insieme di essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio e di essersi accordati sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura e sul contributo di mantenimento. La dichiarazione può essere presentata all’ufficio dello stato civile contestualmente al riconoscimento oppure, in un secondo momento, all’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Va resa separatamente per ogni figlio comune. Fino alla presentazione della dichiarazione, l’autorità parentale spetta di norma esclusivamente alla madre.\n\nSe un genitore rifiuta di rilasciare la dichiarazione, l’altro può rivolgersi all’autorità di protezione dei minori. Questa dispone in linea di principio l’autorità parentale congiunta, salvo che il bene del figlio richieda di mantenere l’autorità esclusiva della madre o di trasferirla al padre. Se il rapporto di paternità è stabilito mediante sentenza, il giudice dispone contestualmente l’autorità parentale secondo il bene del figlio. In presenza di fatti nuovi importanti, l’autorità competente può modificare l’attribuzione se ciò è necessario per tutelare il bene del figlio.\n\n## Decisioni quotidiane e questioni importanti\n\nQuando l’autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori prendono insieme le decisioni importanti. Il genitore che ha la cura del figlio può tuttavia decidere autonomamente negli affari quotidiani o urgenti e quando raggiungere l’altro genitore richiederebbe un dispendio non ragionevole.\n\nI genitori dirigono le cure e l’educazione considerando il bene del figlio. Gli consentono, in funzione della sua maturità, di organizzare liberamente la propria vita e tengono quanto possibile conto della sua opinione nelle questioni importanti. Devono promuoverne e proteggerne lo sviluppo, procurargli un’istruzione adeguata, collaborare con la scuola e rappresentarlo verso i terzi nei limiti della loro autorità parentale.\n\n## Luogo di dimora e trasferimento\n\nIl diritto di determinare il luogo di dimora del figlio fa parte dell’autorità parentale. In caso di autorità congiunta occorre il consenso dell’altro genitore oppure una decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori se il nuovo luogo di dimora è all’estero o se il trasferimento ha ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale e sulle relazioni personali dell’altro genitore. Il genitore che esercita l’autorità esclusiva deve informare tempestivamente l’altro genitore del previsto cambiamento del luogo di dimora del figlio. Anche il genitore che cambia il proprio domicilio è soggetto all’obbligo legale d’informazione.\n\nSe il trasferimento richiede un adeguamento dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali o del contributo di mantenimento, i genitori devono cercare un accordo conforme al bene del figlio. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.\n\n## Stato del diritto e singolo caso\n\nLa revisione che ha reso l’autorità parentale congiunta la regola è entrata in vigore il 1° luglio 2014. Le regole qui esposte sono di diritto federale e sono state verificate il 14 settembre 2026 sulla base della versione italiana vigente del CC e delle spiegazioni ufficiali aggiornate. Misure di protezione dei minori, situazioni internazionali e decisioni giudiziarie o amministrative già esistenti possono richiedere una valutazione specifica.",
    "facts": [
        {
            "point": "Bene del figlio e durata",
            "value": "L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio e sussiste, in linea di principio, finché il figlio è minorenne.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_296"
        },
        {
            "point": "Regola dell’autorità congiunta",
            "value": "I figli minorenni sono di regola soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_296"
        },
        {
            "point": "Divorzio",
            "value": "Nell’ambito di un divorzio il giudice disciplina l’autorità parentale secondo il bene del figlio; l’attribuzione esclusiva presuppone che sia necessaria per tutelarlo.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298"
        },
        {
            "point": "Dichiarazione comune",
            "value": "I genitori non sposati tra loro possono dichiarare di assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio e di essersi accordati sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura e sul contributo di mantenimento.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298_a"
        },
        {
            "point": "Autorità competente per la dichiarazione",
            "value": "La dichiarazione può essere presentata all’ufficio dello stato civile contestualmente al riconoscimento oppure successivamente all’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.",
            "source_url": "https://www.bj.admin.ch/it/faq-riconoscimento-dei-figli"
        },
        {
            "point": "Assenza della dichiarazione",
            "value": "Fino alla presentazione della dichiarazione comune, l’autorità parentale spetta di norma esclusivamente alla madre.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298_a"
        },
        {
            "point": "Rifiuto della dichiarazione",
            "value": "Se un genitore rifiuta la dichiarazione comune, l’altro può rivolgersi all’autorità di protezione dei minori; questa dispone in linea di principio l’autorità congiunta, salvo che il bene del figlio richieda un’attribuzione esclusiva.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298_b"
        },
        {
            "point": "Sentenza di paternità",
            "value": "Se accoglie un’azione di paternità, il giudice dispone l’autorità parentale congiunta, salvo che il bene del figlio richieda di mantenere o attribuire l’autorità esclusiva.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298_c"
        },
        {
            "point": "Fatti nuovi importanti",
            "value": "In presenza di fatti nuovi importanti, l’attribuzione dell’autorità parentale può essere modificata se ciò è necessario per tutelare il bene del figlio.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298_d"
        },
        {
            "point": "Decisioni quotidiane e urgenti",
            "value": "Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente negli affari quotidiani o urgenti e quando raggiungere l’altro genitore richiederebbe un dispendio non ragionevole.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_301"
        },
        {
            "point": "Opinione del figlio",
            "value": "I genitori consentono al figlio una libertà adeguata alla sua maturità e tengono quanto possibile conto della sua opinione nelle questioni importanti.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_301"
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        {
            "point": "Trasferimento all’estero",
            "value": "In caso di autorità congiunta, il trasferimento del luogo di dimora del figlio all’estero richiede il consenso dell’altro genitore o una decisione dell’autorità competente.",
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        },
        {
            "point": "Trasferimento in Svizzera",
            "value": "Anche un trasferimento all’interno della Svizzera richiede consenso o decisione se ha ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale e sulle relazioni personali dell’altro genitore.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_301_a"
        },
        {
            "point": "Obbligo d’informazione in caso di autorità esclusiva",
            "value": "Il genitore che esercita l’autorità parentale esclusiva deve informare tempestivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_301_a"
        },
        {
            "point": "Educazione e istruzione",
            "value": "I genitori promuovono e proteggono lo sviluppo del figlio, gli procurano un’istruzione adeguata e collaborano a tale scopo con la scuola.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_302"
        },
        {
            "point": "Rappresentanza legale",
            "value": "I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi nella misura dell’autorità parentale che compete loro.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_304"
        },
        {
            "point": "Dichiarazione per ogni figlio",
            "value": "I genitori non sposati devono rilasciare separatamente la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta per ogni figlio comune.",
            "source_url": "https://www.bj.admin.ch/it/faq-riconoscimento-dei-figli"
        },
        {
            "point": "Entrata in vigore della revisione",
            "value": "La revisione concernente l’autorità parentale congiunta è entrata in vigore il 1° luglio 2014.",
            "source_url": "https://www.bj.admin.ch/it/autorita-parentale"
        }
    ],
    "sources": [
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 296 (principi e bene del figlio)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_296",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 298 (divorzio e altre procedure matrimoniali)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 298a (dichiarazione comune)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298_a",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 298b (decisione dell’autorità di protezione dei minori)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298_b",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 298c (azione di paternità)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298_c",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 298d (modificazione delle circostanze)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_298_d",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 301 (contenuto e decisioni)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_301",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 301a (luogo di dimora)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_301_a",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 302 (educazione e istruzione)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_302",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "Fedlex – Codice civile svizzero, art. 304 (rappresentanza del figlio)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_304",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Ufficio federale di giustizia – Autorità parentale",
            "url": "https://www.bj.admin.ch/it/autorita-parentale",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "Ufficio federale di giustizia – Riconoscimento dei figli e autorità parentale congiunta",
            "url": "https://www.bj.admin.ch/it/faq-riconoscimento-dei-figli",
            "authority": "A"
        }
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "Qual è la regola generale sull’autorità parentale?",
            "answer": "I figli minorenni sono di regola soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre."
        },
        {
            "question": "Per i genitori non sposati basta il riconoscimento della paternità?",
            "answer": "No. Occorre inoltre una dichiarazione comune dei genitori oppure una decisione dell’autorità competente o del giudice."
        },
        {
            "question": "Dove si presenta la dichiarazione comune?",
            "answer": "All’ufficio dello stato civile se è presentata contestualmente al riconoscimento del figlio; successivamente, all’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio."
        },
        {
            "question": "La dichiarazione vale automaticamente anche per un altro figlio comune?",
            "answer": "No. Deve essere presentata separatamente per ogni figlio comune."
        },
        {
            "question": "Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente?",
            "answer": "Può decidere autonomamente negli affari quotidiani o urgenti e quando raggiungere l’altro genitore richiederebbe un dispendio non ragionevole."
        },
        {
            "question": "Autorità parentale congiunta significa automaticamente custodia alternata?",
            "answer": "No. Autorità parentale, custodia e partecipazione alla cura sono questioni distinte e vengono disciplinate separatamente."
        },
        {
            "question": "Un genitore può trasferirsi da solo all’estero con il figlio?",
            "answer": "In caso di autorità congiunta, il trasferimento del luogo di dimora del figlio all’estero richiede il consenso dell’altro genitore o una decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori."
        },
        {
            "question": "Una disciplina esistente può essere modificata successivamente?",
            "answer": "Sì. In presenza di fatti nuovi importanti, l’autorità competente può modificare l’attribuzione se ciò è necessario per tutelare il bene del figlio."
        }
    ],
    "tags": [
        "Diritto di famiglia",
        "Autorità parentale",
        "Bene del figlio",
        "Autorità di protezione dei minori",
        "Custodia",
        "Luogo di dimora"
    ],
    "valid_from": "2014-07-01",
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    "last_revision": "2026-09-13",
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            "published": 1,
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