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# Divorzio

I coniugi possono domandare insieme il divorzio con un’intesa totale o parziale. Se un coniuge non acconsente, l’altro può di principio promuovere un’azione unilaterale dopo almeno due anni di vita separata; prima di tale termine occorrono motivi gravi non imputabili alla persona richiedente, tali da rendere inesigibile la continuazione dell’unione coniugale. Il giudice verifica le condizioni e disciplina o omologa le conseguenze del divorzio, in particolare quelle concernenti i figli, il mantenimento, il regime dei beni e la previdenza professionale.

## Divorzio su richiesta comune

Se entrambi vogliono divorziare, i coniugi possono presentare una richiesta comune al giudice competente. In caso d’intesa totale producono una convenzione completa sulle conseguenze del divorzio, i documenti necessari e conclusioni comuni relative ai figli. In caso d’intesa parziale indicano le conseguenze sulle quali sussiste disaccordo e che il giudice deve decidere.

Il giudice non omologa la convenzione senza esaminarla. Sente i coniugi separatamente e insieme e verifica che la richiesta e la convenzione siano frutto di matura riflessione e libera scelta. Le conclusioni relative ai figli devono poter essere omologate; anche il conguaglio della previdenza professionale e le altre conseguenze sono soggetti ai controlli previsti dalla legge.

## Divorzio su azione unilaterale

Se soltanto un coniuge vuole divorziare, può agire secondo l’articolo 114 CC quando, al momento della litispendenza, i coniugi vivono separati da almeno due anni. Prima della scadenza di questo termine, l’articolo 115 CC consente il divorzio soltanto quando motivi gravi non imputabili alla persona richiedente rendono inesigibile la continuazione dell’unione coniugale. La sussistenza di questa condizione restrittiva è valutata dal giudice nel caso concreto.

Una procedura inizialmente contenziosa può proseguire secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi si accordano sul principio del divorzio durante la procedura. L’accordo sul divorzio non implica necessariamente un accordo su tutte le sue conseguenze.

## Giudice competente e contenuto della richiesta

Per le istanze e le azioni di diritto matrimoniale, l’articolo 23 CPC prevede il foro imperativo del domicilio di una parte. L’autorità giudiziaria concretamente competente all’interno del Cantone dipende dall’organizzazione giudiziaria cantonale. La richiesta comune contiene in particolare i nomi e gli indirizzi, la richiesta di divorzio, la convenzione, le conclusioni relative ai figli, i documenti giustificativi, la data e le firme. In caso d’intesa parziale devono essere indicate le conseguenze rimaste controverse.

## Figli

Il giudice disciplina l’autorità parentale, la custodia o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, le relazioni personali e il contributo di mantenimento. È determinante il bene del figlio; il giudice prende in considerazione un’eventuale istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio. L’autorità parentale congiunta costituisce la regola, ma non comporta automaticamente la custodia alternata.

I genitori contribuiscono insieme al mantenimento del figlio secondo le loro possibilità. Il calcolo e la durata dipendono tra l’altro dall’età, dalla formazione, dalla cura necessaria e dalla situazione economica; questi aspetti saranno trattati in un tema separato.

## Regime dei beni, previdenza professionale e mantenimento dopo il divorzio

La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni applicabili al regime matrimoniale dei coniugi. Il risultato dipende in particolare dal regime, dai beni, dai debiti e dalle prove disponibili.

Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio secondo l’articolo 122 CC. Le prestazioni d’uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un’abitazione, sono di principio divise per metà secondo l’articolo 123 CC. L’articolo 124b CC disciplina le condizioni alle quali i coniugi possono derogare alla divisione per metà o rinunciarvi e le eccezioni che il giudice può ordinare. La normativa in vigore dal 1° gennaio 2017 contempla anche situazioni nelle quali un caso di previdenza si è già verificato.

Un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è automatico. Di principio ciascun coniuge deve provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia. Se ciò non può essere ragionevolmente preteso, il giudice può fissare un contributo adeguato considerando tra l’altro la ripartizione dei compiti e la durata del matrimonio, il tenore di vita, l’età e la salute, il reddito e il patrimonio, la cura dei figli, la formazione, le prospettive di reddito e la previdenza.

## Cognome e stato civile

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome dopo il divorzio. Può tuttavia dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

## Impugnazione, spese e ambito temporale

Una decisione finale di prima istanza può di principio essere impugnata mediante appello secondo il CPC. L’appello deve normalmente essere presentato per scritto e motivato all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata. Per determinati provvedimenti e per le misure cautelari possono applicarsi regole o termini diversi; occorre verificare l’indicazione dei rimedi giuridici nella decisione concreta.

Le spese giudiziarie e gli eventuali onorari dipendono dalle tariffe cantonali e dalla complessità della procedura. Chi è sprovvisto dei mezzi necessari può chiedere il gratuito patrocinio se la propria domanda non appare priva di probabilità di successo.

Il presente stato tiene conto in particolare del conguaglio della previdenza professionale in vigore dal 1° gennaio 2017. Per vecchie sentenze passate in giudicato, situazioni internazionali o il riconoscimento di decisioni straniere possono essere determinanti disposizioni transitorie o di diritto internazionale privato, da esaminare separatamente.

## Fatti

- **Richiesta comune con intesa totale:** In caso d’intesa totale, i coniugi presentano insieme la richiesta di divorzio, la convenzione completa, i documenti necessari e conclusioni comuni relative ai figli; il giudice li sente e verifica la convenzione. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_111
- **Richiesta comune con intesa parziale:** I coniugi possono domandare insieme il divorzio e demandare al giudice la decisione sulle conseguenze in merito alle quali sussiste disaccordo. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_112
- **Termine di separazione di due anni:** Il divorzio contro la volontà dell’altro coniuge può di principio essere domandato quando i coniugi vivono separati da almeno due anni al momento della litispendenza. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_114
- **Divorzio prima della scadenza del termine:** Prima di due anni, un’azione unilaterale è ammessa soltanto se motivi gravi non imputabili alla persona richiedente rendono inesigibile la continuazione dell’unione coniugale. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_115
- **Competenza territoriale:** Per le istanze e le azioni di diritto matrimoniale è imperativo il foro del domicilio di una parte. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_23
- **Contenuto della richiesta comune:** La richiesta comune contiene in particolare nomi e indirizzi, richiesta di divorzio, convenzione, conclusioni relative ai figli, documenti giustificativi, data e firme. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_285
- **Audizione e controllo giudiziario:** Il giudice sente i coniugi separatamente e insieme e verifica la libera scelta, la matura riflessione e l’omologabilità della convenzione e delle conclusioni relative ai figli. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_111
- **Liquidazione del regime dei beni:** La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_120
- **Previdenza professionale:** Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_122
- **Divisione delle prestazioni d’uscita:** Le prestazioni d’uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un’abitazione, sono di principio divise per metà. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_123
- **Convenzione ed eccezioni al conguaglio:** Una convenzione può derogare alla divisione per metà o rinunciare al conguaglio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e l’invalidità; le ulteriori deroghe giudiziarie sottostanno alle condizioni legali. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_124_b
- **Mantenimento dopo il divorzio:** Un contributo presuppone che non si possa ragionevolmente pretendere da un coniuge che provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia; il giudice valuta i criteri legali. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_125
- **Disciplinamento concernente i figli:** Il giudice disciplina autorità parentale, custodia o partecipazione alla cura, relazioni personali e mantenimento secondo il bene del figlio e considera, per quanto possibile, il suo parere. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_133
- **Cognome dopo il divorzio:** Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio lo conserva; può dichiarare in ogni tempo di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_119
- **Termine d’appello:** L’appello deve normalmente essere presentato per scritto e motivato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_311

## Domande frequenti

### Qual è la differenza tra intesa totale e intesa parziale?

In caso d’intesa totale i coniugi presentano una convenzione completa e conclusioni comuni relative ai figli. In caso d’intesa parziale il giudice decide le conseguenze rimaste controverse.

### Posso divorziare se l’altro coniuge non è d’accordo?

Sì, di principio dopo almeno due anni di vita separata al momento della litispendenza. Prima di questo termine occorrono motivi gravi non imputabili alla persona richiedente che rendano inesigibile la continuazione dell’unione coniugale.

### Il giudice deve accettare la nostra convenzione?

No. Verifica in particolare la libera scelta, la matura riflessione e l’omologabilità della convenzione. Le conclusioni relative ai figli devono rispettarne il bene e il conguaglio della previdenza è soggetto a controlli particolari.

### Quale giudice è competente?

Per le istanze e le azioni di diritto matrimoniale è imperativo il foro del domicilio di una parte. L’autorità giudiziaria competente all’interno del Cantone dipende dall’organizzazione cantonale.

### L’autorità parentale congiunta comporta automaticamente la custodia alternata?

No. Autorità parentale e custodia alternata sono questioni distinte. Il giudice disciplina autorità, cura, relazioni personali e mantenimento secondo il bene del figlio.

### La previdenza professionale è sempre divisa esattamente per metà?

Le pretese acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura sono oggetto di conguaglio. Le prestazioni d’uscita sono di principio divise per metà; convenzioni ed eccezioni sono ammesse soltanto alle condizioni di legge.

### Il mantenimento tra ex coniugi è automatico?

No. Ciascun coniuge deve di principio provvedere da sé al proprio mantenimento. Un contributo può essere fissato se ciò non può essere ragionevolmente preteso, dopo aver valutato i criteri legali e la situazione economica.

### Quale rimedio giuridico è previsto contro la decisione di divorzio?

Una decisione finale di prima istanza può di principio essere impugnata mediante appello, normalmente entro 30 giorni. Vanno verificate la natura della decisione e l’indicazione concreta dei rimedi giuridici.


## Fonti

- [Ufficio federale di giustizia – Diritto del divorzio](https://www.bj.admin.ch/it/diritto-del-divorzio) [B]
- [Ufficio federale di giustizia – Conguaglio della previdenza professionale: nuova regolamentazione](https://www.bj.admin.ch/it/nsb?id=62070) [B]
- [Ufficio federale di giustizia – Autorità parentale](https://www.bj.admin.ch/it/autorita-parentale) [B]
- [Fedlex – CC, art. 111 (richiesta comune con intesa totale)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_111) [A]
- [Fedlex – CC, art. 112 (richiesta comune con intesa parziale)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_112) [A]
- [Fedlex – CC, art. 114 (divorzio dopo la vita separata)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_114) [A]
- [Fedlex – CC, art. 115 (rottura dell’unione coniugale)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_115) [A]
- [Fedlex – CC, art. 119 (cognome dopo il divorzio)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_119) [A]
- [Fedlex – CC, art. 120 (regime dei beni e successione)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_120) [A]
- [Fedlex – CC, art. 122 (principio del conguaglio della previdenza)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_122) [A]
- [Fedlex – CC, art. 123 (divisione delle prestazioni d’uscita)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_123) [A]
- [Fedlex – CC, art. 124b (eccezioni al conguaglio)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_124_b) [A]
- [Fedlex – CC, art. 125 (mantenimento dopo il divorzio)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_125) [A]
- [Fedlex – CC, art. 133 (diritti e doveri dei genitori)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_133) [A]
- [Fedlex – CPC, art. 23 (azioni di diritto matrimoniale)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_23) [A]
- [Fedlex – CPC, art. 285 (istanza in caso d’intesa totale)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_285) [A]
- [Fedlex – CPC, art. 286 (istanza in caso d’intesa parziale)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_286) [A]
- [Fedlex – CPC, art. 287 (audizione delle parti)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_287) [A]
- [Fedlex – CPC, art. 288 (seguito della procedura e decisione)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_288) [A]
- [Fedlex – CPC, art. 292 (passaggio alla richiesta comune)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_292) [A]
- [Fedlex – CPC, art. 308 (appellabilità)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_308) [A]
- [Fedlex – CPC, art. 311 (proposizione dell’appello)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_311) [A]
- [Fedlex – CPC, art. 117 (diritto al gratuito patrocinio)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_117) [A]
