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# Esecutore testamentario: ruolo e poteri

Il testatore può incaricare dell'esecuzione della sua ultima volontà una persona avente l'esercizio dei diritti civili (art. 517 cpv. 1 CC). L'esecutore testamentario ha gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione: amministra l'eredità, ne paga i debiti, soddisfa i legati e procede alla divisione (art. 518 CC). Non è vincolato alle istruzioni degli eredi, ma è soggetto alla vigilanza dell'autorità cantonale, alla quale gli eredi possono ricorrere. Ha diritto a un equo compenso e può rispondere solidalmente delle imposte dovute dal defunto.

## Che cos'è l'esecuzione testamentaria

L'esecuzione testamentaria è l'attuazione dell'ultima volontà da parte di una persona che il defunto ha designato egli stesso. Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell'esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l'esercizio dei diritti civili (art. 517 cpv. 1 CC). L'esecutore testamentario si sostituisce alla comunione ereditaria in tutto ciò che riguarda l'amministrazione e la liquidazione della successione: non agisce come rappresentante degli eredi e non è vincolato alle loro istruzioni, ma deve far rispettare la volontà del defunto (art. 518 cpv. 2 CC).

La designazione è una disposizione a causa di morte e deve pertanto rivestire una forma valida: testamento olografo, testamento pubblico o contratto successorio. Essa può essere revocata in ogni tempo in una delle forme prescritte per la sua costituzione (art. 509 cpv. 1 CC). Finché il testatore è in vita la designazione resta dunque liberamente modificabile e non conferisce alcun diritto alla persona designata.

Possono essere designate persone fisiche e, secondo la prassi delle autorità, anche persone giuridiche quali banche o società fiduciarie. Ciò che si richiede è l'esercizio dei diritti civili al momento dell'assunzione dell'ufficio. Spesso vengono designati un avvocato, un notaio, un fiduciario o una persona vicina al defunto. Anche un erede può essere esecutore testamentario: è lecito, ma il conflitto d'interessi è evidente, poiché la stessa persona dispone della successione e vi ha diritti propri.

## Comunicazione d'officio e accettazione dell'incarico

Dopo la pubblicazione della disposizione testamentaria l'autorità competente comunica d'officio alla persona designata l'incarico conferitole. Da tale comunicazione essa dispone di quattordici giorni per pronunciarsi sull'accettazione; il silenzio vale accettazione (art. 517 cpv. 2 CC). Chi non intende assumere l'ufficio deve quindi rifiutare attivamente e rapidamente, poiché il termine è breve e decorre dal ricevimento della comunicazione.

A monte si collocano i provvedimenti conservativi: l'autorità prende d'officio le misure necessarie per assicurare la devoluzione dell'eredità, in particolare l'apposizione dei sigilli, la compilazione dell'inventario, l'amministrazione dell'eredità e la pubblicazione dei testamenti (art. 551 CC). Chi custodisce un testamento o lo trova fra le cose del defunto deve consegnarlo senza indugio all'autorità (art. 556 CC), la quale lo pubblica entro un mese (art. 557 cpv. 1 CC). Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario, l'amministrazione dell'eredità è affidata a esso (art. 554 cpv. 2 CC): l'amministrazione ufficiale non corre in parallelo, gli viene trasferita.

L'accettazione non è un vincolo senza uscita: l'esecutore può dimettersi successivamente. Deve però tenere conto degli interessi della successione e non può ritirarsi in un momento tale da causarle un danno.

## Posizione giuridica: i diritti e i doveri dell'amministratore ufficiale

La chiave della posizione giuridica sta nell'art. 518 cpv. 1 CC: salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione. La legge rinvia così al mansionario della liquidazione ufficiale (cfr. art. 595 seg. CC): terminare gli affari correnti, adempiere le obbligazioni, incassare i crediti, soddisfare i legati, far accertare giudizialmente, se necessario, diritti e obblighi e realizzare la sostanza nella misura del bisogno (art. 596 cpv. 1 CC).

In pratica: l'esecutore ha il possesso e l'amministrazione dei beni successori, dispone dei conti della successione, disdice i contratti, paga le fatture correnti, provvede alla dichiarazione d'imposta del defunto e conduce in proprio nome le cause relative agli attivi successori. Gli eredi restano proprietari – sono proprietari in comune di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC) – ma il loro potere di disposizione è escluso durante l'esecuzione testamentaria. Senza il consenso dell'esecutore essi non possono disporre validamente dei valori successori.

Il testatore può modulare i poteri: l'art. 518 cpv. 1 CC si applica soltanto «salvo contraria disposizione del testatore». È ammissibile limitare l'incarico a singoli beni, alla sola divisione o a una durata determinata. Ciò che il testatore non può fare è sottrarre l'esecutore alla vigilanza o conferirgli poteri contrari al diritto imperativo: le porzioni legittime e i motivi di nullità restano intatti (art. 519 seg. CC).

## I singoli compiti

### Assicurare e amministrare la successione

All'inizio sta la ricognizione: quali attivi e passivi esistono, quali contratti sono in corso, quali termini incombono. L'inventario conservativo dell'art. 553 CC è ordinato soltanto nei casi ivi enumerati, in particolare a richiesta di un erede; indipendentemente da ciò, un rilevamento interno accurato fa parte di un'amministrazione diligente. L'amministrazione è orientata alla conservazione del valore, non alla speculazione: gli investimenti vanno tenuti prudenti, gli immobili manutenuti, le assicurazioni mantenute.

### Pagare i debiti e soddisfare i legati

I debiti della successione vanno pagati con gli attivi (art. 518 cpv. 2 CC). Il legato non conferisce al legatario un diritto reale, bensì un'azione personale contro il debitore del legato o, se non specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti (art. 562 cpv. 1 CC); l'esecutore è appunto incaricato di soddisfarli. Se la successione non basta, i creditori precedono i legatari. L'azione del legatario si prescrive in dieci anni dalla comunicazione della disposizione o dal momento della successiva esigibilità (art. 601 CC).

### Preparare ed eseguire la divisione

L'esecutore procede alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge (art. 518 cpv. 2 CC). Allestisce il progetto di divisione, valuta gli oggetti e forma i lotti. Può attribuire soltanto ciò che il testatore ha ordinato o ciò che gli eredi accettano: una divisione controversa non è decisa dall'esecutore, ma dal giudice adito con l'azione di divisione. Ogni coerede può domandare la divisione in ogni tempo (art. 604 cpv. 1 CC). È inoltre prevista una partecipazione dell'autorità quando un creditore ha acquistato o pignorato la quota di un erede (art. 609 cpv. 1 CC).

## Più esecutori testamentari

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore (art. 518 cpv. 3 CC). In assenza di disposizione diversa occorre dunque l'unanimità: motivo per disciplinare chiaramente nel testamento la ripartizione dei compiti, il modo di decidere e la procedura in caso di disaccordo. Nominare due persone senza dire nulla significa rischiare il blocco.

## Compenso

L'esecutore testamentario ha diritto a un equo compenso per le sue prestazioni (art. 517 cpv. 3 CC). Il diritto federale non fissa alcuna tariffa. Il compenso si commisura al lavoro effettivo, alla difficoltà e alla responsabilità; le raccomandazioni d'onorario degli ordini cantonali degli avvocati sono punti di riferimento, non diritto. Una percentuale della sostanza successoria senza rapporto con il lavoro svolto è contestabile. Il compenso è un debito della successione e grava su di essa. Se è controverso decide il giudice su azione, non l'autorità di vigilanza, che può apprezzarne l'importo solo in via provvisoria.

## Vigilanza, ricorso e revoca

Poiché l'esecutore ha gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale (art. 518 cpv. 1 CC), è soggetto come questi alla vigilanza dell'autorità: l'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere (art. 595 cpv. 3 CC). L'autorità di vigilanza è designata dal diritto cantonale; essa esamina le violazioni dei doveri, può impartire istruzioni, ammonire e, nei casi gravi, revocare l'esecutore. Non decide sulle pretese successorie materiali: queste seguono la via civile, con le azioni di nullità, di riduzione, di petizione d'eredità (art. 598 CC) e di divisione.

Accanto al profilo della vigilanza sta la responsabilità: se l'esecutore viola colpevolmente i propri doveri e ne deriva un danno alla successione o a un erede, ne risponde personalmente. L'approvazione dei suoi conti da parte degli eredi esclude pretese per quanto approvato, non per operazioni dissimulate o sconosciute.

## Obblighi fiscali e responsabilità solidale

Gli obblighi fiscali accessori sono rilevanti e vengono regolarmente sottovalutati. Gli eredi, i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione e gli esecutori testamentari devono fornire informazioni veritiere su tutte le circostanze rilevanti per l'accertamento degli elementi imponibili del defunto e produrre i documenti pertinenti (art. 157 LIFD). Ancora più importante: l'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto, sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso; non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze (art. 13 cpv. 4 LIFD). Chi distribuisce la successione senza accantonare le imposte ne risponde quindi personalmente.

## Fine dell'incarico

L'incarico si estingue con il suo adempimento integrale – di regola con la divisione e il conteggio finale –, con le dimissioni, con la morte o la perdita dell'esercizio dei diritti civili dell'esecutore, nonché con la revoca pronunciata dall'autorità di vigilanza. La legge non prevede una durata massima; un ritardo inutile costituisce però violazione dei doveri, e ogni erede può domandare la divisione (art. 604 cpv. 1 CC). La chiusura comprende il rendiconto agli eredi e la consegna degli atti.

## Cosa prevedere nel testamento

Chi ordina un'esecuzione testamentaria dovrebbe designare la persona con nome completo e indirizzo, prevedere un sostituto, delimitare l'estensione dei poteri, disciplinare la collaborazione in caso di pluralità e dire qualcosa sul compenso. È inoltre utile parlarne prima con la persona designata: il termine di quattordici giorni dell'art. 517 cpv. 2 CC colpisce altrimenti qualcuno che non è preparato, e il silenzio vale accettazione.

## Fatti

- **Base legale:** Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell'esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l'esercizio dei diritti civili. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_517
- **Termine di accettazione di 14 giorni:** L'incarico è comunicato d'officio e la persona designata deve pronunciarsi sull'accettazione entro quattordici giorni; il silenzio vale accettazione. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_517
- **Diritto a un equo compenso:** Gli esecutori testamentari hanno diritto a un equo compenso per le loro prestazioni; il diritto federale non fissa alcuna tariffa. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_517
- **Posizione giuridica:** Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_518
- **Compiti principali:** Devono far rispettare la volontà del defunto e sono incaricati di amministrare la successione, pagarne i debiti, soddisfare i legati e procedere alla divisione. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_518
- **Più esecutori:** Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_518
- **Revoca della designazione:** Il testatore può revocare la designazione in ogni tempo in una delle forme prescritte per l'allestimento del testamento. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_509
- **Prevalenza sull'amministrazione dell'eredità:** Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario, l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_554
- **Vigilanza e ricorso:** L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere; per il rinvio dell'art. 518 cpv. 1 CC ciò vale anche per l'esecutore testamentario. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_595
- **Contenuto della liquidazione:** Terminare gli affari correnti, adempiere le obbligazioni, incassare i crediti, soddisfare i legati e realizzare la sostanza nella misura del bisogno. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_596
- **Divisione esigibile in ogni tempo:** La divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_604
- **Responsabilità solidale per le imposte:** L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso; non si dà responsabilità se provano di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_13

## Domande frequenti

### Devo accettare l'ufficio di esecutore testamentario?

No. Deve però pronunciarsi entro quattordici giorni dalla comunicazione dell'autorità, e il silenzio vale accettazione (art. 517 cpv. 2 CC). Chi non vuole l'ufficio deve quindi rifiutare attivamente ed entro il termine.

### Gli eredi possono impartire istruzioni all'esecutore testamentario?

No. Egli deve far rispettare la volontà del defunto (art. 518 cpv. 2 CC), non quella degli eredi. Questi possono però controllarlo: chiedere informazioni e il rendiconto e ricorrere all'autorità di vigilanza (art. 595 cpv. 3 CC).

### Quanto può chiedere un esecutore testamentario?

Un equo compenso (art. 517 cpv. 3 CC). Il diritto federale non conosce tariffe; il compenso si commisura al lavoro, alla difficoltà e alla responsabilità. Le raccomandazioni d'onorario degli ordini cantonali degli avvocati sono soltanto punti di riferimento. Se il compenso è controverso decide il giudice.

### Chi revoca un esecutore testamentario che viola i suoi doveri?

L'autorità di vigilanza designata dal diritto cantonale. Può impartire istruzioni, ammonire e, in caso di grave violazione, revocare l'esecutore; la base è l'art. 595 cpv. 3 CC per il rinvio dell'art. 518 cpv. 1 CC. Sulle pretese successorie materiali decide invece il giudice civile.

### L'esecutore testamentario può stabilire da solo la divisione?

Solo nella misura in cui il testatore ha ordinato la divisione o gli eredi acconsentono. Se la divisione resta controversa decide il giudice su azione di divisione. Ogni coerede può domandare la divisione in ogni tempo (art. 604 cpv. 1 CC).

### Un erede può essere esecutore testamentario?

Sì, la legge richiede soltanto l'esercizio dei diritti civili (art. 517 cpv. 1 CC). Il doppio ruolo genera però regolarmente conflitti d'interessi e quindi ricorsi dei coeredi; per successioni importanti o conflittuali una persona indipendente è la scelta più sicura.

### L'esecutore testamentario risponde delle imposte del defunto?

Sì, solidalmente con i successori fiscali sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso (art. 13 cpv. 4 LIFD). Si libera solo provando di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze. Le imposte vanno quindi accantonate prima della divisione.

### Che cosa vale se due esecutori testamentari non sono d'accordo?

Salvo contraria disposizione del testatore essi esercitano l'ufficio in comune (art. 518 cpv. 3 CC), occorre dunque l'intesa. In caso di blocco resta la via dell'autorità di vigilanza. Chi nomina due persone dovrebbe disciplinare nel testamento la ripartizione dei compiti e la procedura in caso di disaccordo.


## Fonti

- [CC art. 517 – Nomina dell'esecutore testamentario](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_517) [A]
- [CC art. 518 – Estensione dei poteri](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_518) [A]
- [CC art. 509 – Revoca del testamento](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_509) [A]
- [CC art. 519 – Azione di nullità](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_519) [A]
- [CC art. 520 – Vizio di forma](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_520) [A]
- [CC art. 551 – Provvedimenti conservativi](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_551) [A]
- [CC art. 553 – Compilazione dell'inventario](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_553) [A]
- [CC art. 554 – Amministrazione dell'eredità](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_554) [A]
- [CC art. 556 – Consegna del testamento all'autorità](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_556) [A]
- [CC art. 557 – Pubblicazione del testamento](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_557) [A]
- [CC art. 562 – Azione del legatario](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_562) [A]
- [CC art. 595 – Liquidazione d'officio e vigilanza](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_595) [A]
- [CC art. 596 – Operazioni della liquidazione](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_596) [A]
- [CC art. 598 – Azione di petizione d'eredità](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_598) [A]
- [CC art. 601 – Prescrizione dell'azione del legatario](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_601) [A]
- [CC art. 602 – Comunione ereditaria e proprietà comune](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_602) [A]
- [CC art. 604 – Diritto di domandare la divisione](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_604) [A]
- [CC art. 609 – Intervento dell'autorità nella divisione](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_609) [A]
- [LIFD art. 13 cpv. 4 – Responsabilità dell'amministratore e dell'esecutore testamentario](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_13) [A]
- [LIFD art. 157 – Obbligo di collaborare nella procedura d'inventario](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_157) [A]
