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# Imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa

I lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono di principio assoggettati all’imposta alla fonte finché non possiedono un permesso di domicilio C; anche le persone senza residenza fiscale svizzera possono esserlo per il reddito di un’attività lucrativa dipendente esercitata qui. Il datore di lavoro trattiene l’imposta dal salario lordo e la versa all’autorità fiscale cantonale. Per le persone residenti, da 120 000 franchi di reddito lordo annuo da attività lucrativa dipendente la tassazione ordinaria ulteriore è obbligatoria; sotto questa soglia può essere richiesta entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per frontalieri e altre persone residenti all’estero occorre inoltre esaminare la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

## Chi paga l’imposta alla fonte sul salario

I lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono di principio assoggettati all’imposta alla fonte per il reddito della loro attività lucrativa dipendente finché non possiedono un permesso di domicilio C. Un’importante eccezione riguarda i coniugi che vivono in comunione domestica: l’imposizione alla fonte secondo l’articolo 83 LIFD non si applica se uno dei coniugi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio. Il solo tipo di permesso non risolve però ogni caso; vanno verificati insieme residenza fiscale, situazione familiare e attività concreta.

Anche un lavoratore residente all’estero può essere assoggettato all’imposta alla fonte sul reddito di un’attività lucrativa dipendente esercitata in Svizzera. Per frontalieri, dimoranti settimanali internazionali, lavoratori distaccati e telelavoro transfrontaliero, una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo particolare può modificare l’attribuzione del diritto d’imposizione. Non esiste quindi una risposta uniforme valida per tutti gli Stati di residenza.

## Prestazioni imponibili

La base di calcolo comprende i proventi lordi del rapporto di lavoro. Vi rientrano in particolare salario, indennità, provvigioni, gratifiche, premi d’anzianità, prestazioni in natura e altri vantaggi valutabili in denaro. Anche proventi compensativi collegati al rapporto di lavoro possono essere assoggettati all’imposta alla fonte. La trattenuta diventa esigibile al pagamento, versamento, accreditamento o computo della prestazione imponibile.

La tariffa dell’imposta alla fonte comprende l’imposta federale diretta e le imposte cantonali e comunali sul reddito. Le spese professionali, i premi assicurativi e gli oneri familiari sono considerati in modo forfettario nella tariffa. La tariffa concreta dipende tra l’altro dal Cantone competente, dallo stato civile, dall’attività lucrativa del coniuge, dai figli e, se applicabile, dall’imposta di culto. Per il conteggio fanno quindi stato le indicazioni aggiornate dell’amministrazione fiscale cantonale competente; i file dell’AFC servono soprattutto al coordinamento dei sistemi di contabilità salariale.

## Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è di regola il debitore della prestazione imponibile. Deve trattenere l’imposta alla fonte alla scadenza della prestazione, rilasciare al contribuente un’attestazione della trattenuta e versare l’importo all’autorità fiscale cantonale competente. Per effettuare il prelievo corretto deve raccogliere i dati personali e professionali rilevanti e tenere conto delle loro modifiche. Risponde di principio del pagamento dell’imposta alla fonte.

Il contribuente deve comunicare le modifiche che possono influire sulla tariffa, per esempio lo stato civile, il numero dei figli, l’inizio o la cessazione di un’altra attività lucrativa oppure un cambiamento del permesso. I documenti richiesti e le modalità di comunicazione dipendono dall’esecuzione cantonale e dai formulari ufficiali.

## Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

Una persona assoggettata all’imposta alla fonte e residente in Svizzera è tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore se il suo reddito lordo da attività lucrativa dipendente raggiunge almeno 120 000 franchi in un anno fiscale. Per i coniugi con doppio reddito la soglia è verificata separatamente per ciascun coniuge. Anche altri redditi non soggetti all’imposta alla fonte o sostanza imponibile secondo il diritto cantonale possono rendere necessaria una tassazione ordinaria ulteriore.

Nella procedura ordinaria devono essere dichiarati tutti i redditi e gli elementi patrimoniali rilevanti secondo il diritto cantonale. L’imposta alla fonte già riscossa è computata senza interessi nell’imposta calcolata secondo la procedura ordinaria; ne può risultare un rimborso oppure un importo supplementare da pagare. Una volta avviata la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria, essa prosegue di principio fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte anche se in seguito il reddito lordo scende sotto 120 000 franchi.

## Tassazione su richiesta e deduzioni

Le persone residenti in Svizzera che non sono sottoposte obbligatoriamente alla procedura ordinaria possono chiedere, per ogni periodo fiscale, una tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell’anno successivo. Questa procedura è in particolare necessaria per far valere deduzioni individuali non considerate personalmente nella tariffa alla fonte, come i contributi al pilastro 3a. Il termine è un termine di perenzione non prorogabile. La richiesta presentata non può essere ritirata; negli anni successivi la tassazione ordinaria ulteriore prosegue d’ufficio fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.

Per le persone residenti all’estero valgono condizioni più restrittive. Una tassazione ordinaria ulteriore può essere richiesta, tra l’altro, se almeno il 90 per cento dei proventi lordi mondiali è di regola imponibile in Svizzera, se la situazione è paragonabile a quella di una persona residente oppure se una convenzione contro le doppie imposizioni impone di accordare determinate deduzioni. La richiesta va di principio rinnovata per ogni anno fiscale entro il 31 marzo.

## Ricalcolo, decisione e rimedi giuridici

Se il salario lordo è stato determinato in modo errato, il reddito determinante ai fini dell’aliquota è stato calcolato male, è stata applicata una tariffa inesatta o l’assoggettamento è contestato, entro il 31 marzo dell’anno successivo può essere chiesto all’autorità fiscale cantonale competente un ricalcolo oppure una decisione sull’esistenza e l’estensione dell’assoggettamento. Questo termine non va confuso con un normale termine per la dichiarazione d’imposta.

Contro una decisione in materia di imposta alla fonte è possibile presentare reclamo secondo le disposizioni legali, di principio entro 30 giorni dalla notificazione. Contro la decisione su reclamo può di principio essere interposto ricorso entro 30 giorni presso l’autorità cantonale di ricorso in materia fiscale. Fanno stato l’indicazione dei rimedi giuridici, il diritto procedurale cantonale e le circostanze del singolo caso.

## Stato del diritto e delimitazione

Questa sintesi descrive il quadro generale vigente al 1° settembre 2026 per l’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. Non sostituisce la verifica del Cantone competente, dello Stato di residenza, della convenzione contro le doppie imposizioni, dei giorni di lavoro in Svizzera e all’estero né delle regole speciali per frontalieri, distacchi, personale a prestito, partecipazioni di collaboratore e proventi compensativi.

## Fatti

- **Persone residenti senza permesso di domicilio:** I lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono di principio assoggettati all’imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa dipendente finché non possiedono un permesso di domicilio. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_83
- **Eccezione per coniugi in comunione domestica:** L’imposizione alla fonte secondo l’articolo 83 LIFD non si applica ai coniugi che vivono in comunione domestica se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_83
- **Lavoratori senza residenza fiscale in Svizzera:** I lavoratori residenti all’estero possono essere assoggettati all’imposta alla fonte per il reddito di un’attività lucrativa dipendente esercitata in Svizzera. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_91
- **Prestazioni lorde imponibili:** Tra i proventi assoggettati all’imposta alla fonte rientrano in particolare salario, indennità, provvigioni, gratifiche, prestazioni in natura e altri vantaggi derivanti dal rapporto di lavoro. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_84
- **Esigibilità della trattenuta:** La trattenuta dell’imposta alla fonte diventa esigibile al pagamento, al versamento, all’accreditamento o al computo della prestazione imponibile. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/274/it#art_2
- **Tariffa e deduzioni forfettarie:** La tariffa comprende le imposte federali, cantonali e comunali; spese professionali, premi assicurativi e oneri familiari sono considerati in modo forfettario. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_85
- **Obblighi del datore di lavoro:** Il debitore della prestazione imponibile deve trattenere l’imposta alla fonte, rilasciare un’attestazione e versare l’imposta all’autorità competente. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_88
- **Competenza cantonale:** I datori di lavoro versano l’imposta trattenuta alle autorità fiscali cantonali e la tariffa concreta dipende dal Cantone competente. — https://www.estv.admin.ch/it/imposta-alla-fonte
- **Soglia per la tassazione ordinaria obbligatoria:** Da 120 000 franchi di reddito lordo annuo da attività lucrativa dipendente una persona assoggettata all’imposta alla fonte e residente in Svizzera è tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/274/it#art_9
- **Computo dell’imposta alla fonte:** Nella tassazione ordinaria ulteriore l’imposta alla fonte già riscossa è computata senza interessi nell’imposta calcolata secondo la procedura ordinaria. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_89
- **Richiesta delle persone residenti:** Le persone residenti che non raggiungono la soglia obbligatoria possono chiedere la tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo fiscale. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_89a
- **Quasi residenza:** Per una persona residente all’estero, la condizione quantitativa della quasi residenza è di regola adempiuta se almeno il 90 per cento dei proventi lordi mondiali è imponibile in Svizzera. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/274/it#art_14
- **Termine per il ricalcolo:** Un ricalcolo o una decisione per salario lordo, reddito determinante ai fini dell’aliquota, tariffa o assoggettamento errati deve essere chiesto di principio entro il 31 marzo dell’anno successivo. — https://www.estv.admin.ch/dam/it/sd-web/I3YyTvU3ThVA/dbst-ks-2019-1-045-d-it.pdf
- **Reclamo e ricorso:** Contro la decisione sull’imposta alla fonte è di principio possibile presentare reclamo entro 30 giorni e contro la decisione su reclamo ricorso entro 30 giorni. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_139

## Domande frequenti

### Chi paga l’imposta alla fonte sul salario in Svizzera?

Di principio i lavoratori stranieri con residenza fiscale svizzera senza permesso di domicilio C e determinati lavoratori senza residenza fiscale svizzera per un’attività esercitata qui. Devono essere considerate le eccezioni e le convenzioni contro le doppie imposizioni.

### L’imposta alla fonte termina automaticamente con il permesso C?

Il permesso di domicilio pone di principio fine all’imposizione alla fonte secondo l’articolo 83 LIFD. Il momento esatto, la comunicazione cantonale e l’eventuale procedura ordinaria vanno chiariti con l’amministrazione fiscale competente.

### Chi trattiene l’imposta alla fonte?

Di regola il datore di lavoro. La trattiene al pagamento del salario, attesta il prelievo e la versa all’autorità fiscale cantonale competente.

### Quali componenti del salario sono considerate?

Oltre al salario di base, tra l’altro indennità, provvigioni, gratifiche, prestazioni in natura e altri vantaggi valutabili in denaro. Sono compresi anche determinati proventi compensativi.

### L’aliquota dell’imposta alla fonte è uguale in tutta la Svizzera?

No. La tariffa dipende dal Cantone e considera in modo forfettario caratteristiche personali. Per il conteggio concreto fanno stato le indicazioni aggiornate dell’amministrazione fiscale cantonale competente.

### Quando la tassazione ordinaria ulteriore è obbligatoria?

Per una persona residente in Svizzera, in particolare da 120 000 franchi di reddito lordo annuo da attività lucrativa dipendente. Anche altri redditi non tassati alla fonte o sostanza imponibile possono renderla necessaria.

### Posso chiedere una tassazione ordinaria sotto 120 000 franchi?

Sì. Una persona residente assoggettata all’imposta alla fonte può chiedere una tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell’anno successivo. La procedura può comportare un rimborso oppure un pagamento supplementare.

### Come posso dedurre i contributi al pilastro 3a?

Una persona residente tassata alla fonte deve di principio chiedere tempestivamente una tassazione ordinaria ulteriore, salvo che sia già sottoposta obbligatoriamente a questa procedura.

### Che cosa posso fare se la trattenuta è sbagliata?

Entro il 31 marzo dell’anno successivo può essere chiesto all’autorità fiscale cantonale competente un ricalcolo o una decisione, per esempio in caso di salario lordo, reddito determinante o tariffa errati.

### Quali rimedi giuridici esistono contro una decisione?

Di principio è possibile presentare reclamo entro 30 giorni. Contro la decisione su reclamo è di principio possibile interporre ricorso entro 30 giorni all’autorità cantonale di ricorso; fa stato l’indicazione dei rimedi giuridici.


## Fonti

- [Fedlex – LIFD, art. 83 (lavoratori residenti assoggettati all’imposta alla fonte)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_83) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 84 (prestazioni imponibili)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_84) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 85 (base del calcolo dell’imposta alla fonte)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_85) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 88 (obblighi del debitore della prestazione imponibile)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_88) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 89 (tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_89) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 89a (tassazione ordinaria ulteriore su richiesta)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_89a) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 91 (lavoratori senza residenza fiscale in Svizzera)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_91) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 99a (tassazione su richiesta delle persone non residenti)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_99a) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 137 (decisione sull’imposta alla fonte)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_137) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 139 (rimedi giuridici nella procedura d’imposta alla fonte)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_139) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 132 (termine di reclamo)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_132) [A]
- [Fedlex – LIFD, art. 140 (ricorso alla commissione cantonale di ricorso)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_140) [A]
- [Fedlex – OIFo, art. 2 (esigibilità e calcolo)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/274/it#art_2) [A]
- [Fedlex – OIFo, art. 9 (soglia di 120 000 franchi)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/274/it#art_9) [A]
- [Fedlex – OIFo, art. 14 (quasi residenza)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/274/it#art_14) [A]
- [Amministrazione federale delle contribuzioni – Imposta alla fonte](https://www.estv.admin.ch/it/imposta-alla-fonte) [B]
- [Amministrazione federale delle contribuzioni – Circolare n. 45 sull’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa](https://www.estv.admin.ch/dam/it/sd-web/I3YyTvU3ThVA/dbst-ks-2019-1-045-d-it.pdf) [B]
