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    "topic_key": "ch-social-invalidity-benefits",
    "language": "it",
    "slug": "prestazioni-assicurazione-invalidita",
    "title": "Prestazioni dell’assicurazione invalidità",
    "domain": "social-insurance",
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    "legal_status": "in_force",
    "legislative_stage": "not_applicable",
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    "description": "Quali prestazioni offre l’assicurazione invalidità, quando sono prioritari i provvedimenti d’integrazione, a quali condizioni nasce il diritto a una rendita AI e come si impugna una decisione.",
    "summary": "L’assicurazione invalidità mira anzitutto a prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione. Una rendita viene esaminata quando la capacità al guadagno o di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata con provvedimenti ragionevolmente esigibili. Il diritto alla rendita richiede in particolare un’incapacità lavorativa media di almeno il 40 per cento durante un anno e, alla scadenza, un grado d’invalidità di almeno il 40 per cento. Sotto questa soglia non è dovuta una rendita AI; dal 70 per cento è riconosciuta una rendita intera. La domanda va inoltrata tempestivamente all’ufficio AI competente, poiché la rendita può iniziare al più presto sei mesi dopo la richiesta.",
    "body_md": "## Invalidità come concetto giuridico\n\nAi fini delle assicurazioni sociali, l’invalidità non coincide semplicemente con una diagnosi o con una disabilità. Secondo la LPGA è l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa si considera, alle condizioni legali, anche l’incapacità di svolgere le mansioni consuete. Il danno alla salute può essere fisico, psichico o mentale e può derivare da infermità congenita, malattia o infortunio.\n\nL’ufficio AI valuta gli effetti economici e funzionali del danno alla salute. Per chi esercita un’attività lucrativa, il grado d’invalidità è normalmente determinato confrontando il reddito conseguibile senza invalidità con quello ancora ragionevolmente conseguibile dopo i provvedimenti d’integrazione. Per le persone senza attività lucrativa e per quelle attive a tempo parziale si applicano metodi specifici.\n\n## Integrazione prima della rendita\n\nL’AI persegue il principio dell’integrazione prima della rendita. I provvedimenti d’integrazione servono a ristabilire, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Possono comprendere, secondo il caso, intervento tempestivo, provvedimenti di reinserimento, orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento, adeguamenti del posto di lavoro e mezzi ausiliari.\n\nUn diritto ai provvedimenti d’integrazione può spettare agli assicurati invalidi o minacciati da invalidità se il provvedimento è necessario e idoneo. Non dipende in generale dal fatto che la persona esercitasse già un’attività lucrativa prima del danno alla salute. La natura, la durata e l’ampiezza della prestazione sono sempre esaminate individualmente.\n\n## Condizioni per una rendita AI\n\nIl diritto alla rendita viene esaminato soltanto se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili. Occorre inoltre che l’assicurato sia stato incapace al lavoro almeno al 40 per cento in media durante un anno, senza interruzioni notevoli, e che alla scadenza di questo anno presenti ancora un grado d’invalidità almeno del 40 per cento.\n\nPer una rendita ordinaria sono in linea di principio necessari almeno tre anni interi di contribuzione prima dell’insorgere dell’invalidità. Le condizioni assicurative possono dipendere anche dalla cittadinanza, dal domicilio, dai periodi assicurativi esteri e dagli accordi internazionali; l’ufficio AI deve quindi verificare il singolo caso.\n\n## Sistema di rendite lineare\n\nUn grado d’invalidità inferiore al 40 per cento non dà diritto a una rendita AI. Con un grado del 40 per cento, la quota di rendita è pari al 25 per cento di una rendita intera. Tra il 41 e il 49 per cento la quota aumenta di 2,5 punti percentuali per ogni punto di grado d’invalidità. Tra il 50 e il 69 per cento la quota di rendita corrisponde al grado d’invalidità. Dal 70 per cento è riconosciuta una rendita intera.\n\nL’importo effettivo non dipende soltanto dalla quota di rendita. Come per l’AVS, sono determinanti anche la durata di contribuzione e il reddito annuo medio. Il grado d’incapacità lavorativa certificato dal medico non coincide automaticamente con il grado d’invalidità stabilito dall’ufficio AI.\n\n## Inizio del diritto e domanda tempestiva\n\nIl diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni AI e non prima del mese successivo al compimento dei 18 anni. Resta inoltre necessario che sia trascorso l’anno d’attesa e che le altre condizioni siano adempiute. Una domanda tardiva può quindi ritardare l’inizio della rendita.\n\nLa richiesta va inoltrata all’ufficio AI del Cantone di domicilio. È opportuno agire non appena una limitazione di lunga durata può influire sulla capacità lavorativa o sulle mansioni consuete. In caso d’infortunio, previdenza professionale o servizio militare possono essere competenti anche altri assicuratori; una domanda all’AI non sostituisce automaticamente le notifiche a tali istituzioni.\n\n## Altre prestazioni pecuniarie e mezzi ausiliari\n\nOltre alle rendite, l’AI può versare indennità giornaliere durante determinati provvedimenti d’integrazione. Le prestazioni pecuniarie comprendono inoltre, se le relative condizioni sono adempiute, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza. L’AI può anche assumere mezzi ausiliari necessari per l’autonomia, l’attività lucrativa, lo svolgimento delle mansioni consuete, la formazione o i contatti con l’ambiente. Ogni prestazione ha presupposti propri; il diritto a una rendita non implica automaticamente il diritto alle altre prestazioni e viceversa.\n\n## Preavviso, decisione e ricorso\n\nPrima di una decisione prevista su prestazioni o su una loro modifica, l’ufficio AI comunica di regola un preavviso, permettendo all’assicurato di esprimersi. Segue una decisione formale con l’indicazione dei rimedi giuridici. Per le decisioni degli uffici AI cantonali, la LAI prevede in linea di principio il ricorso diretto al tribunale cantonale delle assicurazioni competente; il termine è normalmente di 30 giorni. Per persone residenti all’estero o per decisioni di altre autorità possono valere un’autorità di ricorso diversa e regole particolari.\n\n## Limiti di questa panoramica\n\nQuesta panoramica riguarda le prestazioni federali dell’AI. Non sostituisce l’esame delle prestazioni complementari, dell’assicurazione contro gli infortuni, della previdenza professionale, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione malattie o dell’aiuto sociale. La decisione concreta, il preavviso e l’indicazione dei rimedi giuridici sono determinanti.",
    "facts": [
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            "point": "Definizione legale d’invalidità",
            "value": "L’invalidità è l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_8"
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        {
            "point": "Priorità dell’integrazione",
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        {
            "point": "Scopo dei provvedimenti d’integrazione",
            "value": "I provvedimenti d’integrazione mirano a ristabilire, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.",
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            "point": "Categorie di prestazioni pecuniarie",
            "value": "Le prestazioni pecuniarie dell’AI comprendono la rendita, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza, ciascuno con condizioni proprie.",
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        {
            "point": "Anno d’attesa",
            "value": "Per la rendita occorre in linea di principio un’incapacità lavorativa media di almeno il 40 per cento durante un anno senza interruzioni notevoli.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/it#art_28"
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        {
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            "value": "Alla scadenza dell’anno d’attesa deve persistere un grado d’invalidità di almeno il 40 per cento.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/it#art_28"
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        {
            "point": "Nessuna rendita sotto il 40 per cento",
            "value": "Un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento non dà diritto a una rendita AI.",
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        {
            "point": "Quota al 40 per cento",
            "value": "Con un grado d’invalidità del 40 per cento, la quota di rendita è pari al 25 per cento di una rendita intera.",
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        {
            "point": "Gradi dal 50 al 69 per cento",
            "value": "Per un grado d’invalidità dal 50 al 69 per cento, la quota percentuale della rendita corrisponde al grado d’invalidità.",
            "source_url": "https://www.ahv-iv.ch/it/assicurazioni-sociali/assicurazione-per-linvalidit%C3%A0-ai/rendite-dinvalidit%C3%A0"
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        {
            "point": "Rendita intera",
            "value": "Da un grado d’invalidità del 70 per cento è riconosciuta una rendita intera.",
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        {
            "point": "Inizio più precoce dopo la domanda",
            "value": "Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni AI.",
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        {
            "point": "Età minima per la rendita",
            "value": "La rendita non può iniziare prima del mese successivo al compimento dei 18 anni.",
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        },
        {
            "point": "Durata contributiva per la rendita ordinaria",
            "value": "Per una rendita ordinaria sono in linea di principio necessari almeno tre anni interi di contribuzione prima dell’insorgere dell’invalidità.",
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        {
            "point": "Ufficio competente per la domanda",
            "value": "La domanda di prestazioni va presentata all’ufficio AI del Cantone di domicilio; eventuali altri assicuratori devono essere informati separatamente secondo il caso.",
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        {
            "point": "Preavviso dell’ufficio AI",
            "value": "Prima delle decisioni previste dalla legge, l’ufficio AI comunica un preavviso che consente all’assicurato di esprimersi.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/it#art_57_a"
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        {
            "point": "Ricorso diretto",
            "value": "Contro una decisione di un ufficio AI cantonale è previsto in linea di principio il ricorso diretto al tribunale cantonale delle assicurazioni.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/it#art_69"
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        {
            "point": "Termine di ricorso",
            "value": "Il ricorso contro una decisione deve essere interposto in linea di principio entro 30 giorni dalla notificazione.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_60"
        }
    ],
    "sources": [
        {
            "title": "Fedlex – LPGA, art. 8 (invalidità)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_8",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "Fedlex – LAI, art. 28 (diritto alla rendita)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/it#art_28",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "Fedlex – LAI, art. 28b (determinazione della quota di rendita)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/it#art_28_b",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "Fedlex – LAI, art. 29 (inizio del diritto e versamento)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/it#art_29",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "Fedlex – LAI, art. 36 (beneficiari e durata contributiva)",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "Fedlex – LAI, art. 57a (preavviso)",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "Fedlex – LAI, art. 69 (rimedi giuridici)",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "Fedlex – LPGA, art. 60 (termine di ricorso)",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Prestazioni dell’AI in dettaglio",
            "url": "https://www.bsv.admin.ch/it/prestazioni-ai",
            "authority": "B"
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        {
            "title": "Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Invalidità: condizioni, prestazioni e richiesta",
            "url": "https://www.bsv.admin.ch/it/invalidita-contributi-prestazioni",
            "authority": "B"
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        {
            "title": "Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Rendita d’invalidità",
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            "authority": "B"
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        {
            "title": "Centro d’informazione AVS/AI – Rendite d’invalidità",
            "url": "https://www.ahv-iv.ch/it/assicurazioni-sociali/assicurazione-per-linvalidit%C3%A0-ai/rendite-dinvalidit%C3%A0",
            "authority": "C"
        }
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "Una diagnosi dà automaticamente diritto a prestazioni AI?",
            "answer": "No. È determinante l’effetto presumibilmente permanente o di lunga durata sulla capacità al guadagno o, nei casi previsti, sulla capacità di svolgere le mansioni consuete."
        },
        {
            "question": "L’AI versa subito una rendita?",
            "answer": "Di regola no. L’AI esamina prima i provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili e considera una rendita soltanto se l’integrazione non permette di ristabilire, conservare o migliorare sufficientemente la capacità."
        },
        {
            "question": "Qual è il grado minimo d’invalidità per una rendita?",
            "answer": "Il 40 per cento. Con questo grado la quota di rendita è pari al 25 per cento di una rendita intera; sotto il 40 per cento non è dovuta una rendita AI."
        },
        {
            "question": "Quando si ha diritto a una rendita intera?",
            "answer": "Da un grado d’invalidità del 70 per cento. Tra il 50 e il 69 per cento la quota di rendita corrisponde al grado d’invalidità."
        },
        {
            "question": "Basta essere incapaci al lavoro per un anno?",
            "answer": "No. Durante l’anno l’incapacità lavorativa deve essere mediamente almeno del 40 per cento e, alla scadenza, deve persistere un grado d’invalidità di almeno il 40 per cento. Devono essere adempiute anche le altre condizioni."
        },
        {
            "question": "Perché è importante presentare presto la domanda?",
            "answer": "Perché la rendita può iniziare al più presto sei mesi dopo la domanda. Una richiesta tardiva può rinviare il versamento anche se le condizioni materiali sono già adempiute."
        },
        {
            "question": "Dove va presentata la domanda?",
            "answer": "All’ufficio AI del Cantone di domicilio. In caso d’infortunio, previdenza professionale o servizio possono essere necessarie notifiche separate agli altri assicuratori competenti."
        },
        {
            "question": "Quali prestazioni esistono oltre alla rendita?",
            "answer": "Secondo il caso possono essere concessi provvedimenti d’integrazione, mezzi ausiliari, indennità giornaliere, un assegno per grandi invalidi o un contributo per l’assistenza. Ogni prestazione ha condizioni proprie."
        },
        {
            "question": "Il certificato medico stabilisce il grado d’invalidità?",
            "answer": "No. Il medico valuta soprattutto gli aspetti sanitari e l’incapacità lavorativa; l’ufficio AI determina il grado d’invalidità secondo le regole legali e gli effetti economici o funzionali."
        },
        {
            "question": "Come si contesta una decisione dell’ufficio AI?",
            "answer": "Occorre dapprima esaminare e utilizzare la possibilità di esprimersi sul preavviso. Contro la decisione formale di un ufficio AI cantonale è poi previsto in linea di principio il ricorso diretto al tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni; fa stato l’indicazione dei rimedi giuridici."
        }
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        "Assicurazione invalidità",
        "AI",
        "Invalidità",
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