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# Prestazioni di maternità (assicurazione base)

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume prestazioni specifiche di maternità oltre alle cure in caso di malattia. Sono comprese, alle condizioni di legge, visite di controllo, parto, consulenza per l'allattamento e prestazioni delle levatrici. Le prestazioni specifiche sono esenti da partecipazione ai costi; dalla tredicesima settimana di gravidanza fino a otto settimane dopo il parto l'esenzione comprende anche le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia.

## Base legale e ambito

L'art. 29 LAMal distingue le prestazioni specifiche di maternità dalle cure ordinarie in caso di malattia. L'AOMS assume gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, il parto a domicilio, in ospedale o in una casa per partorienti con l'assistenza necessaria, la consulenza necessaria per l'allattamento e le cure e la degenza del neonato sano finché soggiorna con la madre all'ospedale. La prestazione e il fornitore devono soddisfare le condizioni applicabili. Si tratta di diritto federale; l'iscrizione di un ospedale o di una casa per partorienti nell'elenco del Cantone di domicilio va comunque verificata per un parto pianificato.

## Controlli e preparazione

Per una gravidanza normale l'art. 13 OPre prevede sette esami di controllo e due ecografie di routine, rispettivamente tra la 12a e la 14a e tra la 20a e la 23a settimana. In una gravidanza a rischio sono possibili controlli supplementari secondo la valutazione clinica; non ogni esame richiesto per scelta personale è automaticamente rimborsato. L'art. 14 OPre prevede un contributo di 150 franchi per un corso di preparazione al parto tenuto da una levatrice o da un'organizzazione di levatrici oppure per il colloquio di consulenza previsto dalla norma. Secondo l'art. 15 OPre la consulenza per l'allattamento è rimborsata per un massimo di tre sedute presso i professionisti abilitati.

## Assistenza dopo il parto

Nei 56 giorni dopo il parto l'art. 16 OPre consente fino a 16 visite a domicilio della levatrice dopo un parto prematuro o plurigemellare, per le primipare o dopo un taglio cesareo; negli altri casi il limite ordinario è di dieci visite. Nei primi dieci giorni è possibile una seconda visita nello stesso giorno per non più di cinque volte. Ulteriori visite, comprese quelle dopo il 56° giorno, richiedono una prescrizione medica. Disposizioni specifiche disciplinano anche l'assistenza dopo determinati aborti spontanei o interruzioni di gravidanza indicate dal profilo medico.

## Partecipazione ai costi e limiti

Per le prestazioni specifiche di maternità dell'art. 29 cpv. 2 LAMal non sono dovute franchigia e aliquota percentuale, neppure per i controlli coperti prima della 13a settimana. Dalla 13a settimana di gravidanza fino a otto settimane dopo il parto sono esenti anche le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia considerate dalla LAMal, pure se la malattia non è causata dalla gravidanza. Non ogni prestazione ricevuta in quel periodo è tuttavia esente: l'UFSP segnala che le vaccinazioni sono misure preventive e non rientrano per questo motivo nell'esenzione. In caso di fattura contestata occorre quindi verificare tipo e data della prestazione con l'assicuratore. Per le prestazioni qui descritte non è stata individuata una disposizione transitoria speciale nelle fonti consultate il 26 settembre 2026.

## Fatti

- **Prestazioni specifiche di maternità:** Comprendono controlli, parto e assistenza, consulenza necessaria per l'allattamento e cure e degenza del neonato sano con la madre. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_29
- **Controlli nella gravidanza normale:** Sette esami di controllo e due ecografie di routine, tra la 12a–14a e la 20a–23a settimana. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_13
- **Preparazione al parto:** Contributo di 150 franchi per il corso o il colloquio di consulenza contemplato dall'art. 14 OPre. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_14
- **Consulenza per l'allattamento:** Rimunerazione limitata a tre sedute dispensate dai professionisti abilitati. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_15
- **Visite della levatrice dopo il parto:** Nei primi 56 giorni, fino a 16 visite in determinate situazioni e altrimenti fino a dieci; visite ulteriori su prescrizione medica. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_16
- **Partecipazione ai costi:** Prestazioni specifiche di maternità esenti; dalla 13a settimana fino a otto settimane dopo il parto anche prestazioni mediche generali e cure in caso di malattia. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_64
- **Vaccinazioni:** Sono misure preventive e non diventano esenti dalla partecipazione ai costi per il solo fatto della gravidanza. — https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-prestazioni-in-caso-di-maternita

## Domande frequenti

### I controlli prima della 13a settimana comportano franchigia?

No, se sono prestazioni specifiche di maternità coperte dall'art. 29 cpv. 2 LAMal: l'esenzione vale già prima della 13a settimana.

### Le cure per una malattia non legata alla gravidanza sono esenti?

Le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia contemplate dalla legge sono esenti dalla 13a settimana di gravidanza fino a otto settimane dopo il parto, anche senza un nesso causale con la gravidanza.

### Quante ecografie di routine sono assunte?

Due nella gravidanza normale: tra la 12a e la 14a e tra la 20a e la 23a settimana; ulteriori esami richiedono le condizioni mediche applicabili.

### Quante consulenze per l'allattamento sono rimborsate?

Fino a tre sedute dispensate dai professionisti previsti dall'art. 15 OPre.

### Qualsiasi casa per partorienti è coperta?

Per un parto pianificato occorre verificare l'iscrizione nell'elenco ospedaliero del Cantone di domicilio e il pertinente mandato di prestazioni.


## Fonti

- [Fedlex – Legge federale sull'assicurazione malattie, art. 29](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_29) [A]
- [Fedlex – Legge federale sull'assicurazione malattie, art. 64](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_64) [A]
- [Fedlex – Ordinanza sulle prestazioni, art. 13](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_13) [A]
- [Fedlex – Ordinanza sulle prestazioni, art. 14](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_14) [A]
- [Fedlex – Ordinanza sulle prestazioni, art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_15) [A]
- [Fedlex – Ordinanza sulle prestazioni, art. 16](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_16) [A]
- [UFSP – Prestazioni in caso di maternità](https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-prestazioni-in-caso-di-maternita) [B]
