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    "topic_key": "ch-road-electric-bicycles",
    "language": "it",
    "slug": "regole-per-le-biciclette-elettriche",
    "title": "Regole per le biciclette elettriche",
    "domain": "road-traffic",
    "jurisdiction_level": "federal",
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    "legal_status": "in_force",
    "legislative_stage": "not_applicable",
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    "description": "E-bike lente, veloci e pesanti: le soglie fissate dal diritto svizzero e le regole su licenza di condurre, età minima, casco e assicurazione.",
    "summary": "Il diritto svizzero distingue tre classi di ciclomotori per le e-bike: il ciclomotore leggero (propulsione fino a 25 km/h, al massimo 0,50 kW e 250 kg), il ciclomotore veloce (monotraccia, monoposto, al massimo 30 km/h con il solo motore, pedalata assistita fino a 45 km/h) e il ciclomotore pesante (pluritraccia, fino a 25 km/h, al massimo 2,00 kW e 450 kg). Solo il ciclomotore leggero può essere guidato senza licenza dai 16 anni; prima dei 16 anni occorre una licenza della categoria speciale M o G. Per le e-bike veloci e pesanti serve almeno la categoria M, rilasciata dai 14 anni, nonché una targa gialla con il contrassegno di assicurazione. Sulle e-bike veloci il casco è obbligatorio; basta un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.",
    "body_md": "## Tre classi, non due\n\nDal punto di vista giuridico una e-bike non è un velocipede. Secondo l\u0027art. 24 cpv. 1 OETV, i «velocipedi» sono veicoli con almeno due ruote che, mediante dispositivi meccanici, funzionano azionati esclusivamente dalla forza delle persone che si trovano a bordo; i velocipedi per bambini e le sedie a rotelle non sono considerati velocipedi. Appena interviene una propulsione elettrica, il veicolo è un ciclomotore ai sensi dell\u0027art. 18 OETV.\n\nNel testo in vigore dal 1° luglio 2025, l\u0027art. 18 OETV distingue cinque tipi di ciclomotori. Per le e-bike ne contano tre: il ciclomotore leggero (lett. b), il ciclomotore veloce (lett. a) e il ciclomotore pesante (lett. e). Gli altri due sono le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati. La classe dipende dalle caratteristiche tecniche del veicolo, non dalla denominazione commerciale. Tutte le soglie di una classe devono essere rispettate contemporaneamente; basta superarne una perché il veicolo esca da quella classe.\n\n### Ciclomotore leggero – la e-bike «lenta»\n\nSecondo l\u0027art. 18 lett. b OETV, i ciclomotori leggeri sono veicoli aventi un peso totale massimo di 250 kg, una potenza del motore complessiva di al massimo 0,50 kW e una propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h per i veicoli con sella per il conducente, o 20 km/h per i veicoli senza sella. Il numero di ruote non è limitato: anche un veicolo pluritraccia è un ciclomotore leggero se rispetta tutte e tre le soglie.\n\n### Ciclomotore veloce – la e-bike «veloce»\n\nSecondo l\u0027art. 18 lett. a OETV, i ciclomotori veloci sono veicoli monotraccia monoposto con una velocità massima per costruzione di 30 km/h in caso di uso del solo motore, una potenza del motore complessiva di al massimo 1,00 kW e un peso totale massimo di 200 kg. Se dotati di propulsione elettrica, è ammessa una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita (n. 2). I 45 km/h riguardano quindi soltanto l\u0027assistenza alla pedalata: senza pedalare, con il solo motore, il veicolo non può superare per costruzione i 30 km/h. Un veicolo biposto o pluritraccia non rientra in questa classe.\n\n### Ciclomotore pesante – la cargo bike elettrica\n\nCon la revisione del 1° luglio 2025 è stata creata una terza classe. Secondo l\u0027art. 18 lett. e OETV, i ciclomotori pesanti sono veicoli pluritraccia dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 450 kg e una potenza del motore complessiva di al massimo 2,00 kW. Si tratta tipicamente di cargo bike elettriche a tre o quattro ruote.\n\nNe deriva una distinzione importante: una cargo bike elettrica pluritraccia con propulsione fino a 25 km/h è un ciclomotore leggero solo se la sua potenza non supera 0,50 kW e il suo peso totale 250 kg. Se supera una di queste soglie, è un ciclomotore pesante, con gli obblighi descritti di seguito. Il solo limite di 25 km/h non dice dunque ancora se una e-bike può essere guidata senza licenza.\n\n## Licenza di condurre ed età minima\n\nL\u0027art. 5 cpv. 2 OAC elenca in modo esaustivo i casi in cui non è necessaria una licenza di condurre: condurre a piedi un monoasse senza rimorchio, un carro a mano provvisto di motore, un autoveicolo di lavoro in cantieri delimitati, un ciclomotore leggero, un monopattino autobilanciato o una sedia a rotelle motorizzata fino a 20 km/h. I ciclomotori veloci e pesanti non figurano nell\u0027elenco. Tra le e-bike, solo il ciclomotore leggero è quindi esente da licenza.\n\nPer gli altri ciclomotori occorre almeno la licenza della categoria speciale M, che secondo l\u0027art. 3 cpv. 3 OAC comprende i ciclomotori. L\u0027Ufficio federale delle strade (USTRA) indica che la categoria M è il requisito minimo anche per i modelli veloci (fino a 45 km/h, targa gialla) e per quelli pesanti (cargo bike fino a 25 km/h e 450 kg, targa gialla). Chi possiede una licenza di un\u0027altra categoria verifichi sulla propria licenza se la categoria M è compresa.\n\nL\u0027età minima risulta dall\u0027art. 6 OAC:\n\n- Per le categorie speciali G e M è di 14 anni (cpv. 1 lett. a). Le e-bike veloci e pesanti possono quindi essere guidate al più presto dai 14 anni e solo con una licenza della categoria M.\n- Per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre è di 16 anni (cpv. 1 lett. f). Un ciclomotore leggero può essere guidato senza licenza dai 16 anni.\n- I titolari della licenza delle categorie speciali G o M possono condurre veicoli esenti da licenza (art. 5 cpv. 2) anche prima di aver compiuto i 16 anni (cpv. 5). Tra i 14 e i 16 anni una e-bike lenta è quindi ammessa con una licenza della categoria M o G.\n\nL\u0027autorità cantonale può concedere deroghe all\u0027età minima alle persone con disabilità e quando non si può ragionevolmente esigere l\u0027impiego di un altro mezzo di trasporto (art. 6 cpv. 4 OAC).\n\n## Casco\n\nL\u0027art. 3b cpv. 1 ONC obbliga i conducenti di ciclomotori a portare un casco di protezione durante la corsa. Secondo il cpv. 2 lett. g, l\u0027obbligo non si applica alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h. L\u0027eccezione si riferisce unicamente al limite della propulsione; secondo il suo tenore riguarda quindi sia i ciclomotori leggeri sia i ciclomotori pesanti. Il casco per ciclisti vi resta facoltativo, ma consigliato.\n\nSulle e-bike veloci il casco è obbligatorio. Quale casco basti lo dice l\u0027art. 3b cpv. 3 ONC: di regola sui ciclomotori va indossato un casco omologato secondo il regolamento UNECE n. 22, ma sui ciclomotori è sufficiente un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078. Un comune casco da bicicletta conforme a questa norma soddisfa quindi l\u0027obbligo.\n\n## Targa, assicurazione e contrassegno\n\nSecondo l\u0027USTRA, le e-bike veloci e pesanti portano una targa gialla; i ciclomotori leggeri circolano senza targa.\n\nGli utenti di ciclomotori leggeri sono esonerati dall\u0027obbligo dell\u0027assicurazione secondo l\u0027art. 63 LCStr (art. 38 cpv. 1 lett. c OAV); la loro responsabilità civile è disciplinata dal Codice delle obbligazioni (art. 38 cpv. 2 OAV). L\u0027eventuale copertura tramite un\u0027assicurazione privata di responsabilità civile dipende dal contratto.\n\nPer gli altri ciclomotori, quindi anche per le e-bike veloci e pesanti, la prova dell\u0027assicurazione di responsabilità civile prescritta è fornita dal contrassegno di assicurazione (art. 35 cpv. 1 OAV). Esso deve essere apposto nel terzo superiore della targa e nell\u0027apposito spazio sulla licenza di circolazione (art. 35 cpv. 3 OAV). L\u0027assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all\u0027importo di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 35 cpv. 4 OAV). Il contrassegno è valido dal 1° gennaio dell\u0027anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell\u0027anno successivo (art. 36 cpv. 1 OAV); i contrassegni illeggibili o smarriti vanno sostituiti sia sulla targa che sulla licenza di circolazione (art. 36 cpv. 2 OAV).\n\n## Norme della circolazione e ciclopiste\n\nSecondo l\u0027art. 42 cpv. 4 ONC, i conducenti di ciclomotori devono attenersi alle norme per i ciclisti e rispettare inoltre le velocità massime generali e quelle segnalate. Ne fa parte, di principio, l\u0027obbligo di utilizzare le ciclopiste, dal quale parte l\u0027art. 42 cpv. 5 ONC: qualora siano esclusi da tale obbligo (art. 64a cpv. 3 OSStr), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci possono circolare sulla carreggiata adiacente.\n\nLa segnaletica è disciplinata dall\u0027art. 64a OSStr. Il cartello complementare «facoltativo» aggiunto ai segnali «Ciclopista» (2.60), «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria» (2.63) e «Ciclopista e strada pedonale» (2.63.1) esclude i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci dall\u0027obbligo di utilizzare la strada indicata (cpv. 3). Il cartello complementare «vietato» aggiunto agli stessi segnali vieta loro invece di utilizzarla; può essere utilizzato solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di un elevato numero di pedoni e spazio limitato (cpv. 4). Nessuno dei due cartelli riguarda i ciclomotori leggeri. L\u0027USTRA ricorda inoltre che i ciclomotori non possono più circolare sulle superfici con divieto di circolazione segnalato per i ciclomotori, nemmeno a motore spento.\n\nDue regole del traffico ciclistico sono particolarmente utili nella pratica:\n\n- **Precedenza lasciando la ciclopista:** i ciclisti – e quindi anche chi guida una e-bike – devono dare la precedenza se da una ciclopista o da una corsia ciclabile accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia (art. 40 cpv. 1 ONC). La precedenza va quindi data al traffico sulla carreggiata. È invece compito dei conducenti di altri veicoli che attraversano una ciclopista o una corsia ciclabile all\u0027infuori di intersezioni, per esempio per accedere a un immobile, dare la precedenza ai ciclisti (art. 40 cpv. 4 ONC).\n- **Circolazione in fila indiana:** i conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due in formazione chiusa di oltre dieci veicoli, se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa, sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo segnalate su strade secondarie e nelle zone d\u0027incontro (art. 43 cpv. 1 ONC). Non è mai consentito circolare accanto a motoveicoli (art. 43 cpv. 2 ONC).\n\nSecondo l\u0027USTRA, tutte le e-bike devono circolare con le luci accese anche di giorno. Le e-bike veloci con pedalata assistita fino a 45 km/h devono essere dotate di un tachimetro: quelle nuove dal 1° aprile 2024, quelle già in circolazione entro il 1° aprile 2027. Circolare senza il tachimetro prescritto è punito con una multa disciplinare di 20 franchi.\n\n## Modifiche tecniche\n\nLa classe dipende dalle caratteristiche effettive del veicolo. Se un ciclomotore leggero viene modificato in modo che la propulsione agisca oltre i 25 km/h o superi 0,50 kW, non soddisfa più i requisiti dell\u0027art. 18 lett. b OETV – e con la classe vengono meno l\u0027esenzione dalla licenza (art. 5 cpv. 2 OAC), l\u0027eccezione all\u0027obbligo del casco (art. 3b cpv. 2 lett. g ONC) e l\u0027esonero assicurativo (art. 38 OAV). Un veicolo sbloccato non diventa automaticamente un ciclomotore veloce ammesso alla circolazione: deve soddisfare tutti i requisiti della nuova classe ed essere ammesso di conseguenza.\n\n## Ambito\n\nLe regole descritte sono di diritto federale, nel testo in vigore dal 1° luglio 2025, data di entrata in vigore dell\u0027attuale art. 18 OETV e dell\u0027art. 64a OSStr. La segnaletica cantonale e comunale, in particolare sull\u0027uso delle ciclopiste, può fissare regole supplementari nel singolo caso. Verifica delle fonti: 8 ottobre 2026.",
    "facts": [
        {
            "point": "Soglie del ciclomotore leggero (e-bike lenta)",
            "value": "Peso totale massimo 250 kg, potenza massima 0,50 kW, propulsione elettrica fino a 25 km/h (con sella) o 20 km/h (senza sella) – soglie cumulative (art. 18 lett. b OETV).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_18"
        },
        {
            "point": "Soglie del ciclomotore veloce (e-bike veloce)",
            "value": "Monotraccia e monoposto; velocità massima per costruzione di 30 km/h con il solo motore; potenza massima 1,00 kW; peso totale massimo 200 kg; propulsione elettrica con pedalata assistita fino a 45 km/h (art. 18 lett. a n. 2 OETV).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_18"
        },
        {
            "point": "Soglie del ciclomotore pesante (p. es. cargo bike elettrica)",
            "value": "Pluritraccia; propulsione elettrica fino a 25 km/h al massimo; peso totale massimo 450 kg; potenza massima 2,00 kW (art. 18 lett. e OETV, in vigore dal 1° luglio 2025).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_18"
        },
        {
            "point": "Esenzione dalla licenza di condurre",
            "value": "Tra le e-bike solo il ciclomotore leggero può essere guidato senza licenza; l\u0027elenco dell\u0027art. 5 cpv. 2 OAC è esaustivo e non comprende i ciclomotori veloci e pesanti.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_5"
        },
        {
            "point": "Categoria di licenza per e-bike veloci e pesanti",
            "value": "Almeno la categoria speciale M (ciclomotori) (art. 3 cpv. 3 OAC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_3"
        },
        {
            "point": "Età minima",
            "value": "14 anni per le categorie speciali G e M (art. 6 cpv. 1 lett. a OAC); 16 anni per i veicoli esenti da licenza (lett. f); con licenza G o M questi veicoli possono essere guidati prima dei 16 anni (art. 6 cpv. 5 OAC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_6"
        },
        {
            "point": "Obbligo del casco ed eccezione",
            "value": "I conducenti di ciclomotori devono portare il casco (art. 3b cpv. 1 ONC); sono esonerate le persone su ciclomotori con propulsione elettrica fino a 25 km/h al massimo (art. 3b cpv. 2 lett. g ONC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_3_b"
        },
        {
            "point": "Casco sulla e-bike veloce",
            "value": "Sui ciclomotori è sufficiente un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_3_b"
        },
        {
            "point": "Assicurazione del ciclomotore leggero",
            "value": "Esonero dall\u0027obbligo dell\u0027assicurazione secondo l\u0027art. 63 LCStr; responsabilità civile disciplinata dal Codice delle obbligazioni (art. 38 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAV).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_38"
        },
        {
            "point": "Contrassegno di assicurazione e copertura minima",
            "value": "Prova con il contrassegno apposto nel terzo superiore della targa e nell\u0027apposito spazio sulla licenza di circolazione; copertura di almeno due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 35 cpv. 1, 3 e 4 OAV).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_35"
        },
        {
            "point": "Validità del contrassegno",
            "value": "Dal 1° gennaio dell\u0027anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell\u0027anno successivo (art. 36 cpv. 1 OAV).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_36"
        },
        {
            "point": "Ciclopiste per ciclomotori pesanti e veloci",
            "value": "Il cartello complementare «facoltativo» li esclude dall\u0027obbligo di utilizzare la ciclopista; il cartello complementare «vietato» ne vieta l\u0027uso ed è ammesso solo in casi eccezionali (art. 64a cpv. 3 e 4 OSStr).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/it#art_64_a"
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    ],
    "sources": [
        {
            "title": "OETV art. 18 – Ciclomotori",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_18",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "OETV art. 24 – Velocipedi e velocipedi per bambini",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_24",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "OAC art. 3 – Categorie di licenza",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_3",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "OAC art. 5 – Eccezioni all\u0027obbligo di possedere una licenza",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_5",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "OAC art. 6 – Età minima",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_6",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "ONC art. 3b – Porto del casco",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_3_b",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "ONC art. 40 – Ciclopiste e corsie ciclabili",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_40",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "ONC art. 42 – Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_42",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "ONC art. 43 – Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in fila indiana",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_43",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "OSStr art. 64a – Cartelli complementari a segnali ciclistici e pedonali",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/it#art_64_a",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "OAV art. 35 – Assicurazione dei ciclomotori",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_35",
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        {
            "title": "OAV art. 36 – Periodo di validità e sostituzione dei contrassegni",
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            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "OAV art. 38 – Assicurazione e responsabilità civile (esoneri)",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "USTRA – Specificità legate al mezzo",
            "url": "https://www.astra.admin.ch/it/specificita-legate-al-mezzo",
            "authority": "B"
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        {
            "title": "USTRA – Novità nella circolazione stradale",
            "url": "https://www.astra.admin.ch/it/novita-2026",
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        }
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "A partire da quale età si può guidare una e-bike lenta?",
            "answer": "Se la e-bike è un ciclomotore leggero – propulsione fino a 25 km/h, al massimo 0,50 kW e 250 kg –, può essere guidata senza licenza dai 16 anni (art. 5 cpv. 2 lett. d e art. 6 cpv. 1 lett. f OAC). Tra i 14 e i 16 anni occorre una licenza della categoria speciale M o G (art. 6 cpv. 5 OAC). Se una di queste soglie è superata, il veicolo non è più un ciclomotore leggero."
        },
        {
            "question": "Serve una licenza per una cargo bike elettrica?",
            "answer": "Dipende da potenza e peso. Una cargo bike pluritraccia con propulsione fino a 25 km/h è un ciclomotore leggero esente da licenza solo se non supera 0,50 kW e 250 kg. Oltre queste soglie (fino a 2,00 kW e 450 kg) è un ciclomotore pesante (art. 18 lett. e OETV): occorre almeno la licenza della categoria M e, secondo l\u0027USTRA, una targa gialla."
        },
        {
            "question": "Serve una licenza di condurre per una e-bike veloce?",
            "answer": "Sì. Occorre almeno la licenza della categoria speciale M, rilasciata al più presto dai 14 anni (art. 3 cpv. 3 e art. 6 cpv. 1 lett. a OAC). I ciclomotori veloci non figurano nell\u0027elenco esaustivo dei veicoli esenti da licenza dell\u0027art. 5 cpv. 2 OAC."
        },
        {
            "question": "È obbligatorio il casco con una e-bike?",
            "answer": "No per le e-bike con propulsione elettrica fino a 25 km/h al massimo (art. 3b cpv. 2 lett. g ONC), anche se il casco è consigliato. Sulle e-bike veloci il casco è obbligatorio (art. 3b cpv. 1 ONC); basta un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC)."
        },
        {
            "question": "Dove si applica il contrassegno di assicurazione e per quanto tempo vale?",
            "answer": "Nel terzo superiore della targa e nell\u0027apposito spazio sulla licenza di circolazione (art. 35 cpv. 3 OAV). Vale dal 1° gennaio dell\u0027anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell\u0027anno successivo (art. 36 cpv. 1 OAV). L\u0027assicurazione deve coprire almeno due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 35 cpv. 4 OAV)."
        },
        {
            "question": "Sono automaticamente assicurato per la responsabilità civile con una e-bike lenta?",
            "answer": "No. Gli utenti di ciclomotori leggeri sono esonerati dall\u0027obbligo dell\u0027assicurazione dell\u0027art. 63 LCStr; la responsabilità civile è disciplinata dal Codice delle obbligazioni (art. 38 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAV). L\u0027eventuale copertura privata dipende dal contratto."
        },
        {
            "question": "Si può o si deve circolare sulla ciclopista con una e-bike?",
            "answer": "I conducenti di ciclomotori si attengono alle norme per i ciclisti (art. 42 cpv. 4 ONC) e utilizzano quindi di principio le ciclopiste. Dove il cartello complementare «facoltativo» esclude i ciclomotori pesanti e veloci da tale obbligo (art. 64a cpv. 3 OSStr), questi possono circolare sulla carreggiata adiacente (art. 42 cpv. 5 ONC); il cartello «vietato» ne vieta invece l\u0027uso (art. 64a cpv. 4 OSStr). Chi dalla ciclopista accede alla carreggiata attigua deve dare la precedenza al traffico che vi circola (art. 40 cpv. 1 ONC)."
        },
        {
            "question": "Cosa succede se la mia e-bike supera tecnicamente i 25 km/h?",
            "answer": "Non è più un ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV): vengono meno l\u0027esenzione dalla licenza e le eccezioni relative al casco e all\u0027assicurazione. Un mezzo sbloccato non è automaticamente un ciclomotore veloce ammesso; deve soddisfare tutti i requisiti della nuova classe ed essere ammesso di conseguenza."
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