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# Regole per le biciclette elettriche

Il diritto svizzero distingue tre classi di ciclomotori per le e-bike: il ciclomotore leggero (propulsione fino a 25 km/h, al massimo 0,50 kW e 250 kg), il ciclomotore veloce (monotraccia, monoposto, al massimo 30 km/h con il solo motore, pedalata assistita fino a 45 km/h) e il ciclomotore pesante (pluritraccia, fino a 25 km/h, al massimo 2,00 kW e 450 kg). Solo il ciclomotore leggero può essere guidato senza licenza dai 16 anni; prima dei 16 anni occorre una licenza della categoria speciale M o G. Per le e-bike veloci e pesanti serve almeno la categoria M, rilasciata dai 14 anni, nonché una targa gialla con il contrassegno di assicurazione. Sulle e-bike veloci il casco è obbligatorio; basta un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.

## Tre classi, non due

Dal punto di vista giuridico una e-bike non è un velocipede. Secondo l'art. 24 cpv. 1 OETV, i «velocipedi» sono veicoli con almeno due ruote che, mediante dispositivi meccanici, funzionano azionati esclusivamente dalla forza delle persone che si trovano a bordo; i velocipedi per bambini e le sedie a rotelle non sono considerati velocipedi. Appena interviene una propulsione elettrica, il veicolo è un ciclomotore ai sensi dell'art. 18 OETV.

Nel testo in vigore dal 1° luglio 2025, l'art. 18 OETV distingue cinque tipi di ciclomotori. Per le e-bike ne contano tre: il ciclomotore leggero (lett. b), il ciclomotore veloce (lett. a) e il ciclomotore pesante (lett. e). Gli altri due sono le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati. La classe dipende dalle caratteristiche tecniche del veicolo, non dalla denominazione commerciale. Tutte le soglie di una classe devono essere rispettate contemporaneamente; basta superarne una perché il veicolo esca da quella classe.

### Ciclomotore leggero – la e-bike «lenta»

Secondo l'art. 18 lett. b OETV, i ciclomotori leggeri sono veicoli aventi un peso totale massimo di 250 kg, una potenza del motore complessiva di al massimo 0,50 kW e una propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h per i veicoli con sella per il conducente, o 20 km/h per i veicoli senza sella. Il numero di ruote non è limitato: anche un veicolo pluritraccia è un ciclomotore leggero se rispetta tutte e tre le soglie.

### Ciclomotore veloce – la e-bike «veloce»

Secondo l'art. 18 lett. a OETV, i ciclomotori veloci sono veicoli monotraccia monoposto con una velocità massima per costruzione di 30 km/h in caso di uso del solo motore, una potenza del motore complessiva di al massimo 1,00 kW e un peso totale massimo di 200 kg. Se dotati di propulsione elettrica, è ammessa una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita (n. 2). I 45 km/h riguardano quindi soltanto l'assistenza alla pedalata: senza pedalare, con il solo motore, il veicolo non può superare per costruzione i 30 km/h. Un veicolo biposto o pluritraccia non rientra in questa classe.

### Ciclomotore pesante – la cargo bike elettrica

Con la revisione del 1° luglio 2025 è stata creata una terza classe. Secondo l'art. 18 lett. e OETV, i ciclomotori pesanti sono veicoli pluritraccia dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 450 kg e una potenza del motore complessiva di al massimo 2,00 kW. Si tratta tipicamente di cargo bike elettriche a tre o quattro ruote.

Ne deriva una distinzione importante: una cargo bike elettrica pluritraccia con propulsione fino a 25 km/h è un ciclomotore leggero solo se la sua potenza non supera 0,50 kW e il suo peso totale 250 kg. Se supera una di queste soglie, è un ciclomotore pesante, con gli obblighi descritti di seguito. Il solo limite di 25 km/h non dice dunque ancora se una e-bike può essere guidata senza licenza.

## Licenza di condurre ed età minima

L'art. 5 cpv. 2 OAC elenca in modo esaustivo i casi in cui non è necessaria una licenza di condurre: condurre a piedi un monoasse senza rimorchio, un carro a mano provvisto di motore, un autoveicolo di lavoro in cantieri delimitati, un ciclomotore leggero, un monopattino autobilanciato o una sedia a rotelle motorizzata fino a 20 km/h. I ciclomotori veloci e pesanti non figurano nell'elenco. Tra le e-bike, solo il ciclomotore leggero è quindi esente da licenza.

Per gli altri ciclomotori occorre almeno la licenza della categoria speciale M, che secondo l'art. 3 cpv. 3 OAC comprende i ciclomotori. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) indica che la categoria M è il requisito minimo anche per i modelli veloci (fino a 45 km/h, targa gialla) e per quelli pesanti (cargo bike fino a 25 km/h e 450 kg, targa gialla). Chi possiede una licenza di un'altra categoria verifichi sulla propria licenza se la categoria M è compresa.

L'età minima risulta dall'art. 6 OAC:

- Per le categorie speciali G e M è di 14 anni (cpv. 1 lett. a). Le e-bike veloci e pesanti possono quindi essere guidate al più presto dai 14 anni e solo con una licenza della categoria M.
- Per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre è di 16 anni (cpv. 1 lett. f). Un ciclomotore leggero può essere guidato senza licenza dai 16 anni.
- I titolari della licenza delle categorie speciali G o M possono condurre veicoli esenti da licenza (art. 5 cpv. 2) anche prima di aver compiuto i 16 anni (cpv. 5). Tra i 14 e i 16 anni una e-bike lenta è quindi ammessa con una licenza della categoria M o G.

L'autorità cantonale può concedere deroghe all'età minima alle persone con disabilità e quando non si può ragionevolmente esigere l'impiego di un altro mezzo di trasporto (art. 6 cpv. 4 OAC).

## Casco

L'art. 3b cpv. 1 ONC obbliga i conducenti di ciclomotori a portare un casco di protezione durante la corsa. Secondo il cpv. 2 lett. g, l'obbligo non si applica alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h. L'eccezione si riferisce unicamente al limite della propulsione; secondo il suo tenore riguarda quindi sia i ciclomotori leggeri sia i ciclomotori pesanti. Il casco per ciclisti vi resta facoltativo, ma consigliato.

Sulle e-bike veloci il casco è obbligatorio. Quale casco basti lo dice l'art. 3b cpv. 3 ONC: di regola sui ciclomotori va indossato un casco omologato secondo il regolamento UNECE n. 22, ma sui ciclomotori è sufficiente un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078. Un comune casco da bicicletta conforme a questa norma soddisfa quindi l'obbligo.

## Targa, assicurazione e contrassegno

Secondo l'USTRA, le e-bike veloci e pesanti portano una targa gialla; i ciclomotori leggeri circolano senza targa.

Gli utenti di ciclomotori leggeri sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione secondo l'art. 63 LCStr (art. 38 cpv. 1 lett. c OAV); la loro responsabilità civile è disciplinata dal Codice delle obbligazioni (art. 38 cpv. 2 OAV). L'eventuale copertura tramite un'assicurazione privata di responsabilità civile dipende dal contratto.

Per gli altri ciclomotori, quindi anche per le e-bike veloci e pesanti, la prova dell'assicurazione di responsabilità civile prescritta è fornita dal contrassegno di assicurazione (art. 35 cpv. 1 OAV). Esso deve essere apposto nel terzo superiore della targa e nell'apposito spazio sulla licenza di circolazione (art. 35 cpv. 3 OAV). L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 35 cpv. 4 OAV). Il contrassegno è valido dal 1° gennaio dell'anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell'anno successivo (art. 36 cpv. 1 OAV); i contrassegni illeggibili o smarriti vanno sostituiti sia sulla targa che sulla licenza di circolazione (art. 36 cpv. 2 OAV).

## Norme della circolazione e ciclopiste

Secondo l'art. 42 cpv. 4 ONC, i conducenti di ciclomotori devono attenersi alle norme per i ciclisti e rispettare inoltre le velocità massime generali e quelle segnalate. Ne fa parte, di principio, l'obbligo di utilizzare le ciclopiste, dal quale parte l'art. 42 cpv. 5 ONC: qualora siano esclusi da tale obbligo (art. 64a cpv. 3 OSStr), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci possono circolare sulla carreggiata adiacente.

La segnaletica è disciplinata dall'art. 64a OSStr. Il cartello complementare «facoltativo» aggiunto ai segnali «Ciclopista» (2.60), «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria» (2.63) e «Ciclopista e strada pedonale» (2.63.1) esclude i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci dall'obbligo di utilizzare la strada indicata (cpv. 3). Il cartello complementare «vietato» aggiunto agli stessi segnali vieta loro invece di utilizzarla; può essere utilizzato solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di un elevato numero di pedoni e spazio limitato (cpv. 4). Nessuno dei due cartelli riguarda i ciclomotori leggeri. L'USTRA ricorda inoltre che i ciclomotori non possono più circolare sulle superfici con divieto di circolazione segnalato per i ciclomotori, nemmeno a motore spento.

Due regole del traffico ciclistico sono particolarmente utili nella pratica:

- **Precedenza lasciando la ciclopista:** i ciclisti – e quindi anche chi guida una e-bike – devono dare la precedenza se da una ciclopista o da una corsia ciclabile accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia (art. 40 cpv. 1 ONC). La precedenza va quindi data al traffico sulla carreggiata. È invece compito dei conducenti di altri veicoli che attraversano una ciclopista o una corsia ciclabile all'infuori di intersezioni, per esempio per accedere a un immobile, dare la precedenza ai ciclisti (art. 40 cpv. 4 ONC).
- **Circolazione in fila indiana:** i conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due in formazione chiusa di oltre dieci veicoli, se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa, sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo segnalate su strade secondarie e nelle zone d'incontro (art. 43 cpv. 1 ONC). Non è mai consentito circolare accanto a motoveicoli (art. 43 cpv. 2 ONC).

Secondo l'USTRA, tutte le e-bike devono circolare con le luci accese anche di giorno. Le e-bike veloci con pedalata assistita fino a 45 km/h devono essere dotate di un tachimetro: quelle nuove dal 1° aprile 2024, quelle già in circolazione entro il 1° aprile 2027. Circolare senza il tachimetro prescritto è punito con una multa disciplinare di 20 franchi.

## Modifiche tecniche

La classe dipende dalle caratteristiche effettive del veicolo. Se un ciclomotore leggero viene modificato in modo che la propulsione agisca oltre i 25 km/h o superi 0,50 kW, non soddisfa più i requisiti dell'art. 18 lett. b OETV – e con la classe vengono meno l'esenzione dalla licenza (art. 5 cpv. 2 OAC), l'eccezione all'obbligo del casco (art. 3b cpv. 2 lett. g ONC) e l'esonero assicurativo (art. 38 OAV). Un veicolo sbloccato non diventa automaticamente un ciclomotore veloce ammesso alla circolazione: deve soddisfare tutti i requisiti della nuova classe ed essere ammesso di conseguenza.

## Ambito

Le regole descritte sono di diritto federale, nel testo in vigore dal 1° luglio 2025, data di entrata in vigore dell'attuale art. 18 OETV e dell'art. 64a OSStr. La segnaletica cantonale e comunale, in particolare sull'uso delle ciclopiste, può fissare regole supplementari nel singolo caso. Verifica delle fonti: 8 ottobre 2026.

## Fatti

- **Soglie del ciclomotore leggero (e-bike lenta):** Peso totale massimo 250 kg, potenza massima 0,50 kW, propulsione elettrica fino a 25 km/h (con sella) o 20 km/h (senza sella) – soglie cumulative (art. 18 lett. b OETV). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_18
- **Soglie del ciclomotore veloce (e-bike veloce):** Monotraccia e monoposto; velocità massima per costruzione di 30 km/h con il solo motore; potenza massima 1,00 kW; peso totale massimo 200 kg; propulsione elettrica con pedalata assistita fino a 45 km/h (art. 18 lett. a n. 2 OETV). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_18
- **Soglie del ciclomotore pesante (p. es. cargo bike elettrica):** Pluritraccia; propulsione elettrica fino a 25 km/h al massimo; peso totale massimo 450 kg; potenza massima 2,00 kW (art. 18 lett. e OETV, in vigore dal 1° luglio 2025). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_18
- **Esenzione dalla licenza di condurre:** Tra le e-bike solo il ciclomotore leggero può essere guidato senza licenza; l'elenco dell'art. 5 cpv. 2 OAC è esaustivo e non comprende i ciclomotori veloci e pesanti. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_5
- **Categoria di licenza per e-bike veloci e pesanti:** Almeno la categoria speciale M (ciclomotori) (art. 3 cpv. 3 OAC). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_3
- **Età minima:** 14 anni per le categorie speciali G e M (art. 6 cpv. 1 lett. a OAC); 16 anni per i veicoli esenti da licenza (lett. f); con licenza G o M questi veicoli possono essere guidati prima dei 16 anni (art. 6 cpv. 5 OAC). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_6
- **Obbligo del casco ed eccezione:** I conducenti di ciclomotori devono portare il casco (art. 3b cpv. 1 ONC); sono esonerate le persone su ciclomotori con propulsione elettrica fino a 25 km/h al massimo (art. 3b cpv. 2 lett. g ONC). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_3_b
- **Casco sulla e-bike veloce:** Sui ciclomotori è sufficiente un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_3_b
- **Assicurazione del ciclomotore leggero:** Esonero dall'obbligo dell'assicurazione secondo l'art. 63 LCStr; responsabilità civile disciplinata dal Codice delle obbligazioni (art. 38 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAV). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_38
- **Contrassegno di assicurazione e copertura minima:** Prova con il contrassegno apposto nel terzo superiore della targa e nell'apposito spazio sulla licenza di circolazione; copertura di almeno due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 35 cpv. 1, 3 e 4 OAV). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_35
- **Validità del contrassegno:** Dal 1° gennaio dell'anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell'anno successivo (art. 36 cpv. 1 OAV). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_36
- **Ciclopiste per ciclomotori pesanti e veloci:** Il cartello complementare «facoltativo» li esclude dall'obbligo di utilizzare la ciclopista; il cartello complementare «vietato» ne vieta l'uso ed è ammesso solo in casi eccezionali (art. 64a cpv. 3 e 4 OSStr). — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/it#art_64_a

## Domande frequenti

### A partire da quale età si può guidare una e-bike lenta?

Se la e-bike è un ciclomotore leggero – propulsione fino a 25 km/h, al massimo 0,50 kW e 250 kg –, può essere guidata senza licenza dai 16 anni (art. 5 cpv. 2 lett. d e art. 6 cpv. 1 lett. f OAC). Tra i 14 e i 16 anni occorre una licenza della categoria speciale M o G (art. 6 cpv. 5 OAC). Se una di queste soglie è superata, il veicolo non è più un ciclomotore leggero.

### Serve una licenza per una cargo bike elettrica?

Dipende da potenza e peso. Una cargo bike pluritraccia con propulsione fino a 25 km/h è un ciclomotore leggero esente da licenza solo se non supera 0,50 kW e 250 kg. Oltre queste soglie (fino a 2,00 kW e 450 kg) è un ciclomotore pesante (art. 18 lett. e OETV): occorre almeno la licenza della categoria M e, secondo l'USTRA, una targa gialla.

### Serve una licenza di condurre per una e-bike veloce?

Sì. Occorre almeno la licenza della categoria speciale M, rilasciata al più presto dai 14 anni (art. 3 cpv. 3 e art. 6 cpv. 1 lett. a OAC). I ciclomotori veloci non figurano nell'elenco esaustivo dei veicoli esenti da licenza dell'art. 5 cpv. 2 OAC.

### È obbligatorio il casco con una e-bike?

No per le e-bike con propulsione elettrica fino a 25 km/h al massimo (art. 3b cpv. 2 lett. g ONC), anche se il casco è consigliato. Sulle e-bike veloci il casco è obbligatorio (art. 3b cpv. 1 ONC); basta un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC).

### Dove si applica il contrassegno di assicurazione e per quanto tempo vale?

Nel terzo superiore della targa e nell'apposito spazio sulla licenza di circolazione (art. 35 cpv. 3 OAV). Vale dal 1° gennaio dell'anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell'anno successivo (art. 36 cpv. 1 OAV). L'assicurazione deve coprire almeno due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 35 cpv. 4 OAV).

### Sono automaticamente assicurato per la responsabilità civile con una e-bike lenta?

No. Gli utenti di ciclomotori leggeri sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione dell'art. 63 LCStr; la responsabilità civile è disciplinata dal Codice delle obbligazioni (art. 38 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAV). L'eventuale copertura privata dipende dal contratto.

### Si può o si deve circolare sulla ciclopista con una e-bike?

I conducenti di ciclomotori si attengono alle norme per i ciclisti (art. 42 cpv. 4 ONC) e utilizzano quindi di principio le ciclopiste. Dove il cartello complementare «facoltativo» esclude i ciclomotori pesanti e veloci da tale obbligo (art. 64a cpv. 3 OSStr), questi possono circolare sulla carreggiata adiacente (art. 42 cpv. 5 ONC); il cartello «vietato» ne vieta invece l'uso (art. 64a cpv. 4 OSStr). Chi dalla ciclopista accede alla carreggiata attigua deve dare la precedenza al traffico che vi circola (art. 40 cpv. 1 ONC).

### Cosa succede se la mia e-bike supera tecnicamente i 25 km/h?

Non è più un ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV): vengono meno l'esenzione dalla licenza e le eccezioni relative al casco e all'assicurazione. Un mezzo sbloccato non è automaticamente un ciclomotore veloce ammesso; deve soddisfare tutti i requisiti della nuova classe ed essere ammesso di conseguenza.


## Fonti

- [OETV art. 18 – Ciclomotori](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_18) [A]
- [OETV art. 24 – Velocipedi e velocipedi per bambini](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_24) [A]
- [OAC art. 3 – Categorie di licenza](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_3) [A]
- [OAC art. 5 – Eccezioni all'obbligo di possedere una licenza](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_5) [A]
- [OAC art. 6 – Età minima](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_6) [A]
- [ONC art. 3b – Porto del casco](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_3_b) [A]
- [ONC art. 40 – Ciclopiste e corsie ciclabili](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_40) [A]
- [ONC art. 42 – Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_42) [A]
- [ONC art. 43 – Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in fila indiana](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_43) [A]
- [OSStr art. 64a – Cartelli complementari a segnali ciclistici e pedonali](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/it#art_64_a) [A]
- [OAV art. 35 – Assicurazione dei ciclomotori](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_35) [A]
- [OAV art. 36 – Periodo di validità e sostituzione dei contrassegni](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_36) [A]
- [OAV art. 38 – Assicurazione e responsabilità civile (esoneri)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_38) [A]
- [USTRA – Specificità legate al mezzo](https://www.astra.admin.ch/it/specificita-legate-al-mezzo) [B]
- [USTRA – Novità nella circolazione stradale](https://www.astra.admin.ch/it/novita-2026) [B]
