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# Testamento: requisiti di forma in Svizzera

Il Codice civile svizzero ammette tre sole forme di testamento: olografa, pubblica e orale d'urgenza. Il testamento olografo dev'essere scritto e firmato a mano dal principio alla fine, con data completa; quello pubblico richiede un funzionario e due testimoni secondo una procedura dettagliata; quello orale è riservato a circostanze straordinarie e perde effetto dopo quattordici giorni. Parenti stretti e beneficiari non possono cooperare come testimoni o funzionari. Un vizio di forma non rende il testamento nullo di pieno diritto: dev'essere fatto valere con un'azione di annullamento entro i termini di legge.

## Tre forme, non una di più

L'art. 498 CC è tassativo: il testamento può essere fatto in forma pubblica, in forma olografa oppure con una dichiarazione orale. Non esiste una quarta via. Un testamento dattiloscritto e firmato a mano, un messaggio vocale, un video o un testo inviato per posta elettronica non sono forme previste dalla legge e non producono effetti come disposizione a causa di morte.

La forma non è un formalismo fine a sé stesso. Il testamento produce effetti quando il suo autore non può più chiarire che cosa intendesse; la forma è ciò che sostituisce quella spiegazione mancante. Per questo il codice civile disciplina ciascuna delle tre forme fin nei dettagli e sanziona il loro mancato rispetto con l'annullabilità (art. 520 CC).

## Chi può testare

Chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà (art. 467 CC). Servono dunque due requisiti cumulativi: la maggiore età e la capacità di discernimento al momento della confezione del testamento.

La libertà di disporre non è però illimitata. Chi muore lasciando discendenti, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte soltanto della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima; chi non lascia eredi in questi gradi può disporre di tutti i suoi beni (art. 470 CC). Questa disposizione è stata rivista dalla revisione del diritto successorio del 18 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2023.

Per il contratto successorio valgono requisiti in parte diversi: il disponente dev'essere capace di discernimento e maggiorenne, e le persone sotto curatela comprendente la conclusione di un contratto successorio abbisognano del consenso del rappresentante legale (art. 468 CC).

## Il testamento olografo

È la forma più diffusa perché non richiede l'intervento di nessuno. L'art. 505 cpv. 1 CC esige che il testamento olografo sia scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto.

Ne discendono quattro esigenze:

- **Interamente a mano.** Una parte dattiloscritta, stampata o compilata da terzi vizia l'atto. Non è ammessa la scrittura guidata da un'altra persona.
- **Firma autografa.** La firma dev'essere apposta di pugno dal testatore.
- **Data completa.** Anno, mese e giorno devono risultare dal documento.
- **Nessun testimone.** Il testamento olografo non richiede l'intervento di testimoni né di un funzionario.

Sulla data la legge è meno rigida di quanto la lettera dell'art. 505 CC lasci supporre. Secondo l'art. 520a CC, se l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre, l'ordine cronologico di più testamenti o un'altra questione relativa alla validità del testamento. Una data errata o incompleta non comporta dunque automaticamente l'annullamento.

I Cantoni devono provvedere a che le disposizioni olografe possano essere consegnate, aperte o chiuse, in custodia a un pubblico ufficio (art. 505 cpv. 2 CC). Il deposito non è una condizione di validità, ma riduce il rischio che il testamento vada perduto o non venga ritrovato.

## Il testamento pubblico

Il testamento pubblico si fa, con l'intervento di due testimoni, davanti a un funzionario o notaio o altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale (art. 499 CC). Quale sia questa persona dipende quindi dal Cantone.

La procedura ordinaria si svolge in due fasi. Nella prima, il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso; la scrittura dev'essere firmata dal testatore, e il funzionario deve datarla e apporvi anche la sua firma (art. 500 CC).

Nella seconda, appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà. I testimoni confermano con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre. Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura (art. 501 CC): essi attestano lo svolgimento della procedura, non il contenuto delle disposizioni.

Per chi non legge o non firma è prevista una procedura distinta. La scrittura deve essergli letta dal funzionario alla presenza dei due testimoni, dopo di che il testatore deve dichiarare che l'atto contiene la sua disposizione. In questo caso l'attestazione firmata dai testimoni deve indicare non solo l'avvenuta dichiarazione del testatore e il loro giudizio sul suo stato di capacità a disporre, ma anche che la scrittura fu letta dal funzionario al testatore in loro presenza (art. 502 CC).

## Chi non può cooperare

L'art. 503 cpv. 1 CC esclude dalla confezione del testamento, né come funzionari né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio della capacità civile, quelle che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore e i loro coniugi, e il coniuge del testatore stesso.

A ciò si aggiunge un divieto di contenuto: il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi (art. 503 cpv. 2 CC).

La conseguenza di una liberalità di questo tipo è circoscritta. Se la causa di nullità consiste nella circostanza che l'atto contiene delle liberalità a favore di persone che vi hanno cooperato o di loro congiunti, la nullità si limita a queste disposizioni (art. 520 cpv. 2 CC): cade la singola attribuzione, non l'intero testamento.

## Il testamento orale d'urgenza

La terza forma è riservata ai casi eccezionali. Il testamento può essere fatto nella forma orale quando, per effetto di circostanze straordinarie quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia o guerra, il testatore sia impedito di ricorrere a una delle altre forme (art. 506 cpv. 1 CC). Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni e incaricarli di procurarne la debita documentazione (cpv. 2); le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico (cpv. 3).

I testimoni devono poi attivarsi. La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese e del giorno, è firmata da ambedue i testimoni e da questi deposta senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate. In alternativa, i due testimoni possono comunicare la disposizione a un'autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo. Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l'autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano (art. 507 CC).

Il testamento orale ha efficacia limitata nel tempo: perde ogni effetto dopo quattordici giorni dacché il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie (art. 508 CC). Chi supera l'emergenza deve dunque rifare il testamento in forma olografa o pubblica.

## Revoca e disposizioni posteriori

Il testamento può essere revocato in ogni tempo in una delle forme prescritte per la sua confezione; la revoca può essere totale o parziale (art. 509 CC). Un testamento olografo può quindi essere revocato con un testamento pubblico e viceversa.

Il testatore può inoltre revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento. Se l'atto è stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non è possibile ricostituirne esattamente e integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l'azione di danni (art. 510 CC).

Particolare attenzione meritano i testamenti successivi. Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l'anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento. La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima (art. 511 CC). Chi intende soltanto integrare un testamento anteriore fa bene a dirlo espressamente nel nuovo atto.

## Vizio di forma: effetto e termine

Un testamento viziato nella forma non è nullo di pieno diritto. La disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente (art. 520 cpv. 1 CC): occorre cioè che qualcuno agisca. Finché nessuno promuove l'azione, il testamento produce i suoi effetti. Circa il diritto all'azione valgono le norme relative all'incapacità di disporre (art. 520 cpv. 3 CC), e l'azione spetta a chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione (art. 519 cpv. 2 CC).

I termini sono quelli dell'art. 521 CC: l'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, e in ogni caso col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione.

Oltre al vizio di forma, l'art. 519 cpv. 1 CC elenca tre ulteriori motivi di annullamento: l'incapacità di disporre al momento in cui la disposizione fu fatta, la mancanza di libera volontà, e il carattere illecito o immorale della disposizione in sé stessa o per la condizione da cui dipende.

## Distinzione dal contratto successorio

Il contratto successorio non è una quarta forma di testamento, ma un istituto diverso. Richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico, e le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni (art. 512 CC).

La differenza pratica sta nella revocabilità. Il testamento può essere revocato in ogni tempo unilateralmente (art. 509 CC), mentre il contratto successorio vincola le parti. Chi vuole conservare piena libertà di cambiare idea sceglie il testamento; chi vuole vincolarsi nei confronti di un'altra persona ricorre al contratto successorio.

## Fatti

- **Tre forme ammesse:** Il testamento può essere fatto in forma pubblica, in forma olografa o con una dichiarazione orale; non esistono altre forme. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_498
- **Capacità di testare:** Può disporre per atto di ultima volontà chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni diciotto. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_467
- **Limite della porzione legittima:** Chi lascia discendenti, il coniuge o il partner registrato può disporre solo della parte eccedente la loro porzione legittima. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_470
- **Testamento olografo:** Dev'essere scritto e firmato a mano dal testatore dal principio alla fine, con indicazione di anno, mese e giorno. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_505
- **Data mancante o inesatta:** Il testamento olografo con data mancante o inesatta è annullabile solo se i dati non sono determinabili altrimenti e la data è necessaria. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_520_a
- **Testamento pubblico:** Si fa con l'intervento di due testimoni davanti a un funzionario, notaio o altra persona officiale designata dal diritto cantonale. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_499
- **Dichiarazione ai testimoni:** Il testatore dichiara ai due testimoni di aver letto la scrittura e che essa contiene le sue ultime volontà; i testimoni non devono conoscerne il contenuto. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_501
- **Persone escluse:** Non possono cooperare i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore, i loro coniugi e il coniuge del testatore; sono vietate liberalità a loro favore. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_503
- **Testamento orale:** Ammesso solo in circostanze straordinarie che impediscono le altre forme; il testatore dichiara le ultime volontà a due testimoni. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_506
- **Durata del testamento orale:** Perde ogni effetto dopo quattordici giorni da quando il testatore può nuovamente servirsi delle forme ordinarie. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_508
- **Revoca:** Il testamento può essere revocato in ogni tempo, totalmente o parzialmente, in una delle forme prescritte per la sua confezione. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_509
- **Vizio di forma:** La disposizione affetta da vizio di forma non è nulla di pieno diritto: dev'essere annullata giudizialmente entro i termini dell'art. 521 CC. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_520

## Domande frequenti

### Un testamento scritto al computer e firmato a mano è valido?

No. Il testamento olografo dev'essere scritto e firmato a mano dal testatore dal principio alla fine (art. 505 cpv. 1 CC). Un testo dattiloscritto è valido solo se confezionato come testamento pubblico secondo gli art. 499 segg. CC.

### Il testamento olografo richiede testimoni?

No. I due testimoni sono richiesti per il testamento pubblico (art. 499 CC) e per quello orale (art. 506 cpv. 2 CC). Il testamento olografo è valido senza alcun intervento di terzi.

### Che cosa succede se manca la data?

Il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non sono determinabili in altro modo e se la data serve a stabilire la capacità di disporre, l'ordine cronologico di più testamenti o un'altra questione di validità (art. 520a CC).

### Chi non può fare da testimone?

Chi non ha l'esercizio della capacità civile, chi non sa leggere o scrivere, i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore con i rispettivi coniugi, e il coniuge del testatore (art. 503 cpv. 1 CC).

### Un testimone può ricevere qualcosa per testamento?

No. Sono vietate le disposizioni a favore del funzionario, dei testimoni e dei loro parenti in linea retta, fratelli, sorelle o coniugi (art. 503 cpv. 2 CC). In tal caso la nullità si limita a queste singole disposizioni (art. 520 cpv. 2 CC).

### Quando è ammesso il testamento orale?

Solo in circostanze straordinarie, quali pericolo di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia o guerra, che impediscano le altre forme (art. 506 cpv. 1 CC). Perde effetto dopo quattordici giorni dal venir meno dell'impedimento (art. 508 CC).

### Come si revoca un testamento?

In ogni tempo, in una delle forme prescritte per la confezione, totalmente o parzialmente (art. 509 CC), oppure distruggendo il documento (art. 510 CC). Un testamento posteriore revoca l'anteriore se non ne è un semplice complemento (art. 511 CC).

### Un testamento viziato nella forma è automaticamente nullo?

No. Dev'essere annullato giudizialmente su azione di un erede o legatario interessato (art. 520 cpv. 1 CC, art. 519 cpv. 2 CC). L'azione si prescrive in un anno dalla conoscenza e in ogni caso in dieci anni dalla pubblicazione (art. 521 CC).


## Fonti

- [CC art. 467 – Capacità di disporre](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_467) [A]
- [CC art. 468 – Capacità di concludere un contratto successorio](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_468) [A]
- [CC art. 470 – Porzione disponibile](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_470) [A]
- [CC art. 498 – Forme del testamento](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_498) [A]
- [CC art. 499 – Testamento pubblico: procedura](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_499) [A]
- [CC art. 500 – Redazione e firma della scrittura](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_500) [A]
- [CC art. 501 – Dichiarazione ai testimoni](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_501) [A]
- [CC art. 502 – Testatore che non legge o non firma](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_502) [A]
- [CC art. 503 – Persone escluse dalla cooperazione](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_503) [A]
- [CC art. 505 – Testamento olografo](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_505) [A]
- [CC art. 506 – Testamento orale: presupposti](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_506) [A]
- [CC art. 507 – Documentazione del testamento orale](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_507) [A]
- [CC art. 508 – Perdita di effetto del testamento orale](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_508) [A]
- [CC art. 509 – Revoca del testamento](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_509) [A]
- [CC art. 510 – Revoca mediante distruzione](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_510) [A]
- [CC art. 511 – Testamento posteriore](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_511) [A]
- [CC art. 512 – Forma del contratto successorio](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_512) [A]
- [CC art. 519 – Motivi di annullamento](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_519) [A]
- [CC art. 520 – Vizio di forma](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_520) [A]
- [CC art. 520a – Data del testamento olografo](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_520_a) [A]
- [CC art. 521 – Prescrizione dell'azione di nullità](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_521) [A]
- [ch.ch – Testamento e contratto successorio](https://www.ch.ch/it/famiglia-e-unione-domestica/eredita/testamento-e-contratto-successorio/) [B]
