Mandato precauzionale e protezione degli adulti In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Chi può costituire un mandato? | Una persona con l’esercizio dei diritti civili. |
| Quali compiti si possono affidare? | Assistenza personale, amministrazione del patrimonio e/o rappresentanza nei rapporti giuridici. |
| Quale forma è richiesta? | Forma olografa integrale, datata e firmata, oppure atto pubblico. |
| Che cosa comprende l’iscrizione nello stato civile? | La costituzione del mandato e il luogo di deposito; non costituisce l’atto stesso. |
| Che cosa controlla l’autorità? | Validità, condizioni di efficacia e idoneità del mandatario; poi rilascia un documento sulle sue attribuzioni. |
| Come si revoca il mandato? | Con una forma legale di revoca o distruggendo l’atto, finché il mandante è capace di discernimento. |
Mandato precauzionale
Chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di prestargli assistenza personale, amministrare il patrimonio o rappresentarlo nei rapporti giuridici quando diventa incapace di discernimento (art. 360 CC). Il mandato può precisare compiti e istruzioni.
Forma e iscrizione
Il mandato deve essere redatto integralmente a mano, datato e firmato dal mandante, oppure concluso per atto pubblico (art. 361 CC). Un testo redatto al computer e soltanto firmato non soddisfa la forma olografa.
Su richiesta, l’ufficio dello stato civile può iscrivere la costituzione del mandato e il suo luogo di deposito. L’iscrizione può rendere più agevole la ricerca successiva del mandato. Non sostituisce l’atto e non è una condizione della sua validità.
Efficacia e controllo
Quando apprende l’incapacità di discernimento, l’autorità di protezione degli adulti accerta l’esistenza di un mandato. Se il mandato è disponibile, ne controlla la validità, le condizioni di efficacia e l’idoneità del mandatario. Se le condizioni sono adempiute, consegna un documento che indica le attribuzioni del mandatario (art. 363 CC).
Il mandatario adempie il mandato nell’ambito delle sue attribuzioni secondo le norme sul mandato. Deve informare senza indugio l’autorità per gli affari non disciplinati o in caso di conflitto d’interessi; in questo caso i suoi poteri cessano per legge (art. 365 CC).
Revoca e intervento
Finché è capace di discernimento, il mandante può revocare il mandato in una forma prevista dalla legge o distruggendo l’atto. Un mandato successivo sostituisce il precedente salvo che risulti manifestamente un semplice complemento (art. 362 CC). Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono compromessi o non più tutelati, l’autorità può adottare le misure necessarie e privare il mandatario dei suoi poteri in tutto o in parte (art. 368 CC). In assenza di un mandato efficace, esamina nel caso concreto i poteri legali di rappresentanza e le eventuali misure necessarie.
L’Ufficio federale della sanità pubblica precisa che il mandato può anche designare un rappresentante terapeutico, mentre le direttive del paziente si limitano all’ambito medico.
Domande frequenti
L’iscrizione nello stato civile è obbligatoria?
No. Facilita l’identificazione del mandato e del suo luogo di deposito, ma non sostituisce l’atto e non è una condizione di validità.
Il mandato produce effetto automaticamente?
No. L’autorità di protezione verifica prima le condizioni legali e, se sono adempiute, rilascia un documento sulle attribuzioni.
Il mandato può essere revocato?
Sì, finché il mandante è capace di discernimento, in una forma legale o distruggendo l’atto.
Fonti
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 360: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_360
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 361: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_361
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 362: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_362
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 363: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_363
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 365: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_365
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 368: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_368
- Ufficio federale della sanità pubblica – Rafforzare la volontà del paziente: https://www.bag.admin.ch/it/rafforzare-la-volonta-del-paziente-procedura