Regimi matrimoniali In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Regime ordinario | Senza una diversa convenzione matrimoniale e senza il regime straordinario, i coniugi sono sottoposti alla partecipazione agli acquisti. |
| Regimi previsti | In Svizzera i regimi dei beni sono la partecipazione agli acquisti, la comunione dei beni e la separazione dei beni. |
| Momento della convenzione | La convenzione matrimoniale può essere stipulata prima o dopo la celebrazione; scelta, revoca e modifica sono possibili soltanto nei limiti della legge. |
| Forma della convenzione | La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale. |
| Quattro masse patrimoniali | La partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ciascun coniuge. |
| Definizione degli acquisti | Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. |
| Acquisti tipici | Comprendono in particolare il guadagno del lavoro, determinate prestazioni previdenziali e sociali, il risarcimento per impedimento al lavoro, i redditi dei beni propri e i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. |
| Beni propri | Comprendono in particolare gli oggetti personali, i beni anteriori al regime, eredità e altre attribuzioni gratuite, le pretese di riparazione morale e i beni sostitutivi. |
| Prova e comproprietà | Chi afferma che un bene appartenga a uno dei coniugi deve provarlo; in mancanza di prova si presume la comproprietà. |
| Amministrazione | Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i propri acquisti e beni propri, ne gode e ne dispone. |
| Responsabilità per i debiti | Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza. |
| Data dello scioglimento | In caso di divorzio, separazione, nullità o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si considera avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. |
| Comproprietà nella liquidazione | Il coniuge con un interesse preponderante può chiedere l'attribuzione integrale di un bene in comproprietà contro compenso all'altro coniuge. |
| Aumento e diminuzione | L'aumento è il valore degli acquisti dopo la deduzione dei debiti; non si tiene conto delle diminuzioni. |
| Partecipazione per metà | A ciascun coniuge o ai suoi eredi spetta di regola la metà dell'aumento conseguito dall'altro; i crediti sono compensati. |
| Dilazioni di pagamento | Se il pagamento immediato arreca serie difficoltà, il coniuge debitore può chiedere dilazioni; secondo le circostanze sono dovute garanzie e interessi. |
| Protezione dei creditori | La costituzione o modifica del regime e le liquidazioni tra coniugi non possono sottrarre ai creditori beni sui quali avevano diritto di soddisfarsi. |
| Diritto transitorio | Per i matrimoni già esistenti e le convenzioni anteriori al 1° gennaio 1988 gli art. 9–11a del titolo finale del CC prevedono disposizioni transitorie. |
Quale regime si applica senza convenzione?
Secondo l'art. 181 CC, la partecipazione agli acquisti è il regime ordinario. Si applica quando i coniugi non hanno disposto altrimenti mediante convenzione matrimoniale e non è loro applicato il regime straordinario della separazione dei beni. Le alternative previste dalla legge sono la comunione dei beni e la separazione dei beni. La costituzione o la modifica del regime e le liquidazioni tra coniugi non possono sottrarre ai creditori beni sui quali potevano già soddisfarsi.
La convenzione matrimoniale può essere stipulata prima o dopo la celebrazione del matrimonio. Gli sposi o i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il regime soltanto nei limiti della legge. La convenzione si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale. Un semplice accordo scritto privato non soddisfa questo requisito di forma.
Acquisti e beni propri
La partecipazione agli acquisti comprende quattro masse patrimoniali: gli acquisti e i beni propri di ciascun coniuge. Sono acquisti, in linea di principio, i beni acquisiti a titolo oneroso durante il regime. La legge menziona in particolare il guadagno del lavoro, le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale, il risarcimento per impedimento al lavoro, i redditi dei beni propri e i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.
Sono beni propri per legge, in particolare, le cose che servono esclusivamente all'uso personale, i beni appartenenti a un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità o ad altro titolo gratuito, le pretese di riparazione morale e i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. Nei limiti consentiti dalla legge, determinati acquisti possono essere dichiarati beni propri mediante convenzione matrimoniale.
Chi afferma che un bene appartenga all'uno o all'altro coniuge deve fornirne la prova. Se la prova manca, il bene si presume in comproprietà dei coniugi; inoltre, fino a prova contraria, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i propri acquisti e beni propri, ne gode e ne dispone. Ciascuno risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza; restano riservate le regole particolari sulla rappresentanza dell'unione coniugale.
Quando si scioglie la partecipazione agli acquisti?
Il regime si scioglie alla morte di un coniuge o quando viene convenuto un altro regime. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si considera avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. Questa data va distinta dal momento determinante per la stima dei beni.
Nella liquidazione ciascun coniuge riprende anzitutto i propri beni che si trovano in possesso dell'altro. Se un bene è in comproprietà, il coniuge che prova un interesse preponderante può chiederne l'attribuzione per intero contro compenso all'altro coniuge. Successivamente gli acquisti e i beni propri di ciascuno vengono separati e sono regolati i debiti reciproci.
Aumento e partecipazione
L'aumento è dato dal valore complessivo degli acquisti, compresi i beni reintegrati e i compensi, dopo la deduzione dei debiti che li gravano. Non si tiene conto delle diminuzioni. A ciascun coniuge o ai suoi eredi spetta di regola la metà dell'aumento conseguito dall'altro; i crediti sono compensati. Una convenzione matrimoniale può prevedere una partecipazione diversa, nel rispetto dei limiti legali, in particolare dei diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
Se il pagamento immediato del credito di partecipazione all'aumento o della quota di plusvalore arreca serie difficoltà, il coniuge debitore può chiedere dilazioni. Se le parti non convengono altrimenti, i crediti fruttano interessi dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.
Diritto transitorio e casi particolari
Il diritto matrimoniale riveduto è entrato in vigore il 1° gennaio 1988. Gli art. 9–11a del titolo finale del CC contengono disposizioni transitorie per i matrimoni già esistenti e per le convenzioni matrimoniali anteriori. Il domicilio all'estero, una scelta del diritto applicabile, dichiarazioni precedenti, beni aziendali o immobiliari e importanti crediti di compenso o plusvalore possono modificare l'analisi. In tali casi occorre esaminare gli atti e il diritto applicabile alla situazione concreta.
Stato del diritto
Le disposizioni presentate sono di diritto federale e sono state verificate il 13 settembre 2026 nella versione ufficiale italiana in vigore. Il regime dei beni va distinto dalla divisione della previdenza professionale, dai contributi di mantenimento e dal diritto successorio, che seguono regole proprie.
Domande frequenti
Quale regime si applica senza convenzione matrimoniale?
Di regola si applica la partecipazione agli acquisti, salvo che sia intervenuto il regime straordinario della separazione dei beni.
La convenzione matrimoniale può essere conclusa dopo le nozze?
Sì. Può essere stipulata prima o dopo il matrimonio, ma deve essere fatta per atto pubblico e firmata conformemente alla legge.
Il salario guadagnato durante il matrimonio appartiene a entrambi?
Il guadagno del lavoro rientra negli acquisti del coniuge che lo consegue. Durante il matrimonio questi amministra in linea di principio il proprio patrimonio; la partecipazione in valore avviene alla liquidazione.
Un'eredità rientra negli acquisti?
No. I beni ricevuti per eredità o ad altro titolo gratuito sono in linea di principio beni propri. I loro redditi rientrano invece di regola negli acquisti, salvo valida disposizione convenzionale.
Un coniuge risponde automaticamente di tutti i debiti dell'altro?
No. Ciascuno risponde in linea di principio dei propri debiti con tutta la propria sostanza. Per gli impegni assunti per i bisogni correnti della famiglia valgono regole particolari.
Quando termina la partecipazione agli acquisti in caso di divorzio?
Per la separazione delle masse patrimoniali, lo scioglimento si considera avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza di divorzio.
La diminuzione degli acquisti di un coniuge viene divisa?
No. Nel calcolo della partecipazione non si tiene conto delle diminuzioni.
Il pagamento del credito di partecipazione può essere rinviato?
Sì, se il pagamento immediato arreca serie difficoltà al coniuge debitore. Secondo le circostanze sono dovute garanzie e interessi.
Fonti
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 181 (regime ordinario): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_181
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 182 (scelta del regime): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_182
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 184 (forma della convenzione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_184
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 193 (protezione dei creditori): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_193
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 196 (composizione del regime): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_196
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 197 (acquisti): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_197
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 198 (beni propri): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_198
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 200 (prova e comproprietà): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_200
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 201 (amministrazione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_201
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 202 (responsabilità verso i terzi): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_202
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 204 (scioglimento del regime): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_204
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 205 (ripresa dei beni e comproprietà): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_205
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 210 (aumento e diminuzione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_210
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 215 (partecipazione all'aumento): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_215
- Fedlex – Codice civile svizzero, art. 218 (dilazioni di pagamento): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_218
- Fedlex – Codice civile svizzero con titolo finale, art. 9–11a (diritto transitorio): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it
- Repubblica e Cantone Ticino – Regimi dei beni in Svizzera: https://www4.ti.ch/di/spop/stato-civile/quale-regime-dei-beni-esiste-in-svizzera