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Adozione in Svizzera In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-09-16 · Ultima verifica 2026-09-16 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
Diritto di famigliaAdozioneAdozione del figlio del partnerBene del minoreAutorità di protezione dei minoriAPMARapporto di affiliazioneSegreto dell'adozione
Risposta breveL'adozione costituisce un vincolo di filiazione: l'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante e i vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. Presuppone che gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla cura e all'educazione per almeno un anno e che l'adozione serva al bene del minore. I coniugi adottano congiuntamente dopo tre anni di comunione domestica e dai 28 anni; dal 2018 l'adozione del figlio del partner è aperta anche all'unione domestica registrata e alla convivenza di fatto. La differenza d'età deve essere compresa tra 16 e 45 anni. L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale del domicilio dei genitori adottivi.

Fatti essenziali

PuntoValore
Un anno di cura ed educazioneIl minorenne può essere adottato se gli aspiranti all'adozione hanno provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e se l'adozione serve al suo bene. A
Cura fino alla maggiore etàL'adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all'adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne sino alla maggiore età. A
Adozione congiuntaI coniugi possono adottare congiuntamente se vivono in comunione domestica da almeno tre anni ed entrambi hanno almeno 28 anni. A
Adozione singola dai 28 anniChi non è coniugato né vincolato da un'unione domestica registrata può adottare da solo se ha almeno 28 anni. A
Adozione del figlio del partnerSi può adottare il figlio del proprio coniuge, del proprio partner registrato o della persona con cui si convive di fatto; la coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni. A
Differenza d'età da 16 a 45 anniLa differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni; sono possibili deroghe motivate per tutelare il bene dell'adottando. A
Consenso dell'adottandoSe l'adottando è capace di discernimento, l'adozione richiede il suo consenso; se è sotto tutela o curatela occorre inoltre il consenso dell'autorità di protezione dei minori. A
Termine di attesa e revocaIl consenso dei genitori non può essere dato prima che siano trascorse sei settimane dalla nascita e può essere revocato entro sei settimane dalla sua ricezione. A
Effetto dell'adozioneL'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante; i vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, salvo nei riguardi del partner dell'adottante. A
Autorità competenteL'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi; le condizioni devono essere adempiute già al deposito della domanda. A
Informazioni sull'origineL'adottato maggiorenne può chiedere in ogni tempo che gli siano comunicati i dati personali dei suoi genitori biologici e ulteriori informazioni su di essi. A
Termini per l'impugnazioneL'azione va proposta entro sei mesi dalla scoperta del motivo di impugnazione e in ogni caso entro due anni dall'adozione. A

Gli effetti dell'adozione

L'adozione costituisce un vincolo di filiazione tra l'adottato e gli adottanti. Secondo l'art. 267 CC l'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante e i vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. L'effetto è quindi completo e riguarda il mantenimento, l'autorità parentale, il diritto successorio, il cognome e la cittadinanza. Un'eccezione vale per l'adozione del figlio del coniuge o del convivente: il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del coniuge dell'adottante, del suo partner registrato o del suo convivente di fatto.

Il prenome del minorenne può essere cambiato se sussistono motivi degni di rispetto (art. 267a CC). Il minorenne è previamente sentito personalmente in maniera adeguata, sempre che la sua età o altri motivi gravi non vi si oppongano; se ha almeno dodici anni, il cambiamento richiede il suo consenso. Il cognome e la cittadinanza del minorenne si determinano secondo le disposizioni generali sugli effetti della filiazione (art. 267a e 267b CC).

Il presupposto centrale: il bene del minore

L'art. 264 CC pone due condizioni fondamentali. In primo luogo, gli aspiranti all'adozione devono aver provveduto alla cura e all'educazione del minore durante almeno un anno. In secondo luogo, l'insieme delle circostanze deve consentire di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al bene del minore, senza pregiudicare in modo non equo altri figli degli aspiranti all'adozione. Vi si aggiunge una prognosi: considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all'adozione devono essere in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

L'anno di cura non è una mera formalità. Permette all'autorità di valutare la relazione effettivamente vissuta, anziché fondarsi soltanto su dichiarazioni d'intenti.

Chi può adottare

Adozione congiunta da parte di coniugi

I coniugi possono adottare congiuntamente un minore se vivono in comunione domestica da almeno tre anni ed entrambi hanno almeno 28 anni (art. 264a CC). Sono possibili deroghe all'età minima se è necessario per tutelare il bene dell'adottando; i coniugi devono motivare la richiesta di deroga.

Adozione da parte di una singola persona

Chi non è coniugato né vincolato da un'unione domestica registrata può adottare da solo un minore se ha almeno 28 anni (art. 264b cpv. 1 CC). Per le persone coniugate o vincolate da un'unione domestica registrata l'adozione singola è possibile soltanto in casi delimitati in modo stretto: quando l'altra persona è durevolmente incapace di discernimento oppure assente da più di due anni con dimora ignota e, per i coniugi, anche quando la separazione giudiziale dura da più di tre anni. Anche in questi casi è possibile derogare all'età minima per tutelare il bene dell'adottando.

Adozione del figlio del coniuge o del convivente

Dal 1° gennaio 2018 questa forma di adozione non è più riservata alle coppie coniugate. Secondo l'art. 264c CC una persona può adottare il figlio del proprio coniuge, del proprio partner registrato o della persona con cui convive di fatto. La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni. Le persone che convivono di fatto non devono essere coniugate né vincolate da un'unione domestica registrata.

Differenza d'età

La differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni (art. 264d CC). Sono possibili deroghe se necessarie per tutelare il bene dell'adottando; gli aspiranti all'adozione devono motivare la richiesta. L'ordinanza sull'adozione riprende il limite superiore: secondo l'art. 5 cpv. 4 OAdoz l'idoneità va negata quando la differenza d'età supera i 45 anni; eccezionalmente l'idoneità può nondimeno sussistere, segnatamente quando tra i futuri genitori adottivi e il minore esiste già una relazione di fiducia.

I consensi

Se l'adottando è capace di discernimento, l'adozione richiede il suo consenso (art. 265 cpv. 1 CC). Se è sotto tutela o curatela, l'adozione può avvenire, anche in caso di capacità di discernimento, soltanto con il consenso dell'autorità di protezione dei minori.

L'adozione richiede inoltre il consenso del padre e della madre del minore (art. 265a CC). Il consenso va dichiarato oralmente o per scritto all'autorità di protezione dei minori del domicilio o della dimora dei genitori o del minore e va menzionato a verbale. È valido anche se gli aspiranti all'adozione non sono nominati o non sono ancora determinati.

Sul piano temporale vale un doppio limite (art. 265b CC): il consenso non può essere dato prima che siano trascorse sei settimane dalla nascita del minore e può essere revocato entro sei settimane dalla sua ricezione. Se è rinnovato dopo una revoca, diviene definitivo.

Si può prescindere dal consenso di un genitore se questi è sconosciuto, assente da lungo tempo con dimora ignota o durevolmente incapace di discernimento (art. 265c CC). Se il minore è affidato agli aspiranti all'adozione in vista di un'adozione successiva e manca il consenso di un genitore, l'autorità di protezione dei minori del domicilio del minore decide di regola previamente se se ne possa prescindere (art. 265d CC).

Procedura e competenza

L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi (art. 268 cpv. 1 CC). Le condizioni dell'adozione devono essere adempiute già al momento del deposito della domanda. La morte o la sopravvenuta incapacità di discernimento dell'adottante dopo il deposito non impedisce l'adozione, sempre che le altre condizioni continuino a essere adempiute. Se l'adottando diviene maggiorenne dopo il deposito della domanda, restano applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni qualora i relativi presupposti fossero precedentemente adempiuti. La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel registro dello stato civile relative al prenome, al cognome e alla cittadinanza.

L'adozione può essere pronunciata soltanto dopo un'indagine approfondita su tutte le circostanze essenziali, se del caso con il concorso di periti (art. 268a CC). Vanno segnatamente chiariti la personalità e la salute delle persone coinvolte, le loro relazioni reciproche, l'idoneità educativa, la situazione economica, i motivi, le condizioni familiari e l'evoluzione del rapporto di affiliazione.

Il minore è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità cantonale competente o da un terzo incaricato, sempre che la sua età o altri motivi gravi non vi si oppongano; dell'audizione è steso verbale e il minore capace di discernimento può impugnare con ricorso il rifiuto di essere sentito (art. 268abis CC). Se necessario, l'autorità ordina la rappresentanza del minore; se il minore capace di discernimento la chiede, essa va ordinata (art. 268ater CC). Se gli aspiranti all'adozione hanno discendenti, va valutato il loro atteggiamento nei confronti dell'adozione (art. 268aquater CC).

Adozione di una persona maggiorenne

L'art. 266 CC consente l'adozione di una persona maggiorenne in tre casi: quando essa, per motivi fisici, mentali o psichici, ha durevolmente bisogno di aiuto e gli aspiranti all'adozione le hanno prestato cure per almeno un anno; quando, durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione le hanno prestato cure ed educazione per almeno un anno; oppure quando esistono altri motivi gravi ed essa ha convissuto per almeno un anno con gli aspiranti all'adozione. Per il resto si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni, eccettuata quella sul consenso dei genitori.

Segreto dell'adozione, informazioni e contatti

L'adottato e i genitori adottivi hanno diritto alla tutela del segreto dell'adozione (art. 268b CC). Le informazioni che consentono di identificare il minorenne o i suoi genitori adottivi possono essere comunicate ai genitori biologici soltanto se il minore è capace di discernimento e se sia i genitori adottivi sia il minore vi hanno acconsentito.

Per converso, i genitori adottivi devono informare il figlio del fatto dell'adozione tenendo conto della sua età e maturità (art. 268c CC). Il minorenne ha diritto a informazioni sui propri genitori biologici nella misura in cui non sia possibile risalire alla loro identità; ottiene informazioni identificanti solo se dimostra un interesse degno di protezione. L'adottato maggiorenne può chiedere in ogni tempo che gli siano comunicati i dati personali dei suoi genitori biologici e ulteriori informazioni su di essi. Le informazioni sono fornite dall'autorità cantonale competente per la procedura di adozione (art. 268d CC).

I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che a questi ultimi spetti un diritto a relazioni personali adeguate con il minorenne; la convenzione va sottoposta per approvazione all'autorità di protezione dei minori del domicilio del minore (art. 268e CC). Il minore può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori biologici.

Adozione internazionale

Chi ha dimora abituale in Svizzera e intende accogliere un minore per adozione o adottare un minore proveniente dall'estero necessita di un'autorizzazione dell'autorità cantonale (art. 4 OAdoz). L'autorità chiarisce l'idoneità all'adozione in vista del bene e dei bisogni del minore, avvalendosi di una persona professionalmente qualificata (art. 5 OAdoz). Se le condizioni sono adempiute, attesta l'idoneità mediante decisione; l'attestazione indica segnatamente lo Stato d'origine nonché l'età minima e massima del minore ed è valida al massimo tre anni (art. 6 OAdoz). Chi accoglie in Svizzera per adozione un minore con dimora abituale all'estero deve provvedere al suo mantenimento come se fosse figlio proprio (art. 20 LF-CAA).

Impugnazione dell'adozione

Se un consenso non è stato chiesto senza motivo legale, le persone il cui consenso era necessario possono impugnare l'adozione davanti al giudice, sempre che il bene del minore non ne sia seriamente compromesso (art. 269 CC). Se l'adozione è viziata da altri difetti gravi, chiunque vi abbia interesse può impugnarla; l'impugnazione è tuttavia esclusa quando il difetto è stato nel frattempo sanato o quando concerne esclusivamente prescrizioni di procedura (art. 269a CC). L'azione va proposta entro sei mesi dalla scoperta del motivo di impugnazione e in ogni caso entro due anni dall'adozione (art. 269b CC).

Domande frequenti

Per quanto tempo devo aver curato il minore prima di poterlo adottare?

Almeno un anno. L'art. 264 CC esige che gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla cura e all'educazione del minore durante almeno un anno.

Una coppia non coniugata può adottare congiuntamente?

No. L'adozione congiunta è riservata ai coniugi. È invece possibile l'adozione del figlio del partner: secondo l'art. 264c CC chi convive di fatto può adottare il figlio del convivente se la coppia vive in comunione domestica da almeno tre anni.

Da quale età posso adottare?

Di regola dai 28 anni, sia per l'adozione congiunta sia per quella singola. Sono possibili deroghe all'età minima se necessarie per tutelare il bene dell'adottando; la deroga va motivata.

Quale differenza d'età con l'adottando è ammessa?

Non inferiore a 16 anni e non superiore a 45 anni (art. 264d CC). Sono possibili eccezioni se servono al bene dell'adottando e devono essere motivate.

I genitori biologici possono revocare il loro consenso?

Sì, entro sei settimane dalla sua ricezione. Il consenso può comunque essere dato soltanto sei settimane dopo la nascita. Se è rinnovato dopo una revoca, diviene definitivo.

L'adottato viene a sapere chi sono i suoi genitori biologici?

Da maggiorenne può chiedere in ogni tempo che gli siano comunicati i loro dati personali e ulteriori informazioni. Da minorenne ottiene informazioni identificanti solo se dimostra un interesse degno di protezione.

Può essere adottata anche una persona maggiorenne?

Sì, nei tre casi dell'art. 266 CC: bisogno durevole di aiuto con almeno un anno di cure, cure ed educazione per almeno un anno durante la minore età, oppure altri motivi gravi con almeno un anno di convivenza.

A quale autorità va indirizzata la domanda di adozione?

All'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi. Essa pronuncia l'adozione dopo un'indagine approfondita su tutte le circostanze essenziali.

Fonti

Ultima modifica:
2026-09-16
Ultima verifica:
2026-09-16
In vigore dal:
2018-01-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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