Comunione ereditaria e divisione In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Nascita della comunione ereditaria e proprietà in comune | Quando il defunto lascia più eredi, fra loro sorge per legge una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura fino alla divisione; i coeredi diventano proprietari in comune e dispongono in comune dei beni ereditari (art. 602 cpv. 1 e 2 CC). |
| Rappresentante nominato a domanda di un solo erede | A domanda di un solo coerede l'autorità competente può nominare un rappresentante della comunione ereditaria fino alla divisione (art. 602 cpv. 3 CC). |
| Responsabilità solidale per i debiti della successione | Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione, quindi ciascuno per l'intero e con il proprio patrimonio personale (art. 603 cpv. 1 CC). |
| Diritto di chiedere la divisione in ogni tempo | Ciascun coerede può domandare la divisione in ogni tempo, se non è tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione; il giudice può sospenderla provvisoriamente se l'immediata esecuzione recasse un pregiudizio considerevole al valore dell'eredità (art. 604 cpv. 1 e 2 CC). |
| Norme di divisione prescritte dal disponente | Chi lascia l'eredità può prescrivere mediante disposizione a causa di morte norme di divisione e di formazione dei lotti; esse vincolano gli eredi, sotto riserva del conguaglio in caso di disparità non voluta (art. 608 cpv. 1 e 2 CC). |
| Intervento dell'autorità per il creditore di un erede | Il creditore che ha acquistato o pignorato la quota di un erede, o che possiede contro di lui attestati di carenza di beni, può chiedere che l'autorità intervenga nella divisione in luogo di tale erede (art. 609 cpv. 1 CC). |
| Formazione dei lotti | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi o le loro stirpi; in difetto di accordo i lotti sono formati dall'autorità competente e attribuiti per accordo o per sorteggio (art. 611 CC). |
| Beni non divisibili | L'oggetto che diviso perderebbe considerevolmente di valore è attribuito per intero a un erede; in difetto di accordo è venduto, agli incanti se un erede lo chiede, e il prezzo è diviso (art. 612 CC). |
| Abitazione e suppellettili per il coniuge superstite | Il coniuge superstite può chiedere che gli siano attribuiti in proprietà, con imputazione sulla sua quota, la casa o l'appartamento in cui vivevano i coniugi e le suppellettili domestiche; in alternativa può essergli attribuito l'usufrutto o un diritto d'abitazione (art. 612a CC). |
| Valore d'imputazione dei fondi | I fondi sono imputati per il valore venale che hanno al momento della divisione; in difetto di accordo il valore di attribuzione è stimato da periti scelti dall'autorità (art. 617 e art. 618 cpv. 1 CC). |
| Forma del contratto di divisione | La divisione produce effetti dalla formazione e accettazione dei lotti o dalla firma del contratto di divisione, che per la sua validità richiede la forma scritta (art. 634 CC). |
| Garanzia e solidarietà dopo la divisione | La responsabilità solidale verso i creditori si prescrive in cinque anni dalla divisione (art. 639 cpv. 2 CC), mentre l'azione di garanzia fra coeredi si prescrive in un anno (art. 637 cpv. 3 CC). |
Che cos'è la comunione ereditaria
Quando il defunto lascia più eredi, fra i medesimi sorge per legge una comunione ereditaria. L'art. 602 cpv. 1 CC stabilisce che fra gli eredi nasce una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione. Nessuno aderisce volontariamente a questa comunione e nessuno può impedirne la nascita: essa comincia con la devoluzione dell'eredità, cioè al momento della morte, e finisce soltanto con la divisione.
La comunione ereditaria non è una persona giuridica. Non può essere proprietaria in nome proprio, non ha organi e non agisce sotto una propria ditta. Titolari dei diritti e degli obblighi sono sempre gli eredi, congiuntamente. Da questa costruzione derivano la maggior parte delle difficoltà pratiche che possono occupare una comunione ereditaria per anni.
Alla comunione appartiene tutto ciò che rientra nella successione: fondi, averi bancari, cartevalori, veicoli, suppellettili domestiche, crediti verso terzi, ma anche i debiti del defunto. Il legatario non è erede e quindi non fa parte della comunione; dispone unicamente di una pretesa verso gli eredi, che secondo l'art. 601 CC si prescrive in dieci anni.
Proprietà in comune: agire insieme come regola di base
Secondo l'art. 602 cpv. 2 CC i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima. La proprietà in comune significa che a nessun erede spetta un bene determinato né una quota aritmetica su di esso. Il singolo erede ha una quota sull'eredità considerata nel suo insieme, non una parte del singolo fondo o del singolo conto.
La conseguenza pratica è incisiva: ogni atto di disposizione su beni ereditari richiede di regola il consenso di tutti gli eredi. La vendita di un fondo, la liquidazione di un deposito di titoli, la disdetta di un contratto di locazione del defunto o l'accettazione di un'offerta d'acquisto sono possibili soltanto congiuntamente. Un solo erede che non partecipa può bloccare l'intera operazione. Sono riservate, secondo il testo legale, le facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per contratto o per legge, per esempio quelle di un esecutore testamentario designato o di un amministratore ufficiale dell'eredità.
L'erede può invece disporre della propria quota ereditaria. L'art. 635 cpv. 1 CC richiede la forma scritta per i contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi. Se un erede cede la propria quota a un terzo, tale contratto non dà a quest'ultimo, secondo l'art. 635 cpv. 2 CC, il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente.
Il rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC)
Poiché una sola opposizione basta a rendere la comunione incapace di agire, la legge prevede una valvola di sfogo. A domanda di un solo coerede l'autorità competente può, secondo l'art. 602 cpv. 3 CC, nominare un rappresentante della comunione ereditaria fino alla divisione. Non occorrono né il consenso degli altri eredi né il loro accordo sulla persona del rappresentante.
Il rappresentante amministra l'eredità in luogo della comunione e compie gli atti che non ammettono dilazione. I suoi poteri risultano dal mandato dell'autorità; agisce per la comunione e ne risponde nei suoi confronti. La rappresentanza della comunione è dunque lo strumento più efficace contro un blocco duraturo. Essa si distingue dall'esecuzione testamentaria, che si fonda su una disposizione a causa di morte e non su una decisione dell'autorità.
Responsabilità solidale per i debiti della successione
Secondo l'art. 603 cpv. 1 CC gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione. Ogni erede risponde quindi dell'intero importo e con tutto il proprio patrimonio personale, non soltanto nei limiti della sua quota ereditaria o di quanto ha ricevuto dall'eredità. Il creditore sceglie liberamente a quale erede rivolgersi.
L'art. 603 cpv. 2 CC computa fra i debiti della successione anche l'equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto, sempreché non ne derivi l'insolvenza dell'eredità. Gli eredi che al momento della morte ricevevano il loro sostentamento nella comunione domestica del defunto possono chiedere, secondo l'art. 606 CC, che tale sostentamento sia loro fornito ancora per un mese a spese dell'eredità.
Chi non vuole assumere questa responsabilità deve agire per tempo: rinuncia all'eredità, beneficio d'inventario e liquidazione d'ufficio sono le vie disponibili, tutte soggette a termini. Dopo un'accettazione senza riserve la responsabilità solidale non è più evitabile.
Il diritto alla divisione: in ogni tempo, ma non senza limiti
La comunione ereditaria è destinata a essere sciolta. Secondo l'art. 604 cpv. 1 CC la divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione. Questa pretesa non si prescrive: una comunione ereditaria può sussistere per decenni ed essere comunque condotta alla divisione in qualsiasi momento da un singolo erede.
Vanno osservati due limiti. Secondo l'art. 604 cpv. 2 CC, ad istanza di un erede il giudice può sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza o di singoli oggetti ove l'immediata esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell'eredità. Inoltre, se nella devoluzione si deve tener conto di un figlio non ancora nato, la divisione dev'essere differita fino alla nascita secondo l'art. 605 cpv. 1 CC; durante questo periodo la madre ha diritto al godimento dei beni della comunione nella misura necessaria al proprio mantenimento.
I coeredi di un erede insolvente possono, secondo l'art. 604 cpv. 3 CC, chiedere subito dopo l'apertura della successione provvedimenti conservativi a garanzia dei loro diritti. Se un creditore ha acquistato o pignorato la quota ereditaria di un erede, oppure possiede contro di lui attestati di carenza di beni, l'autorità interviene nella divisione in luogo di tale erede secondo l'art. 609 cpv. 1 CC.
Come si procede alla divisione
Secondo l'art. 607 cpv. 1 CC gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme. Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione (art. 607 cpv. 2 CC). I coeredi possessori di oggetti dell'eredità o debitori del defunto sono tenuti a fornire ogni indicazione al riguardo; l'art. 610 cpv. 2 CC impone loro inoltre di comunicarsi vicendevolmente ogni rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione. Ogni erede può chiedere, secondo l'art. 610 cpv. 3 CC, che i debiti dell'eredità siano soddisfatti o garantiti prima della divisione.
Chi lascia l'eredità può, secondo l'art. 608 cpv. 1 CC, prescrivere mediante disposizione a causa di morte determinate norme di divisione o di formazione dei lotti. Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote non voluta dal disponente. L'attribuzione di un oggetto della successione a un erede vale, secondo l'art. 608 cpv. 3 CC, come semplice norma divisionale e non come legato, salvo che dalla disposizione risulti una diversa volontà.
In mancanza di tali norme e in difetto di accordo si applica la procedura legale. Secondo l'art. 611 cpv. 1 CC gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto conto dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi; l'attribuzione dei lotti avviene per accordo o per sorteggio.
Gli oggetti che divisi perderebbero considerevolmente di valore devono essere attribuiti per intero a uno degli eredi (art. 612 cpv. 1 CC). Gli oggetti sulla cui divisione o attribuzione gli eredi non trovano accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo (art. 612 cpv. 2 CC). Ciascun erede può chiedere che la vendita avvenga agli incanti; in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o limitato agli eredi. Gli oggetti che per loro natura formano un tutto, così come le carte di famiglia e gli oggetti che hanno un valore affettivo particolare, godono di una tutela propria secondo l'art. 613 CC: sull'opposizione di un erede non devono essere separati né alienati.
Abitazione e suppellettili domestiche del coniuge superstite
Se la casa o l'appartamento in cui vivevano i coniugi, oppure suppellettili domestiche, rientrano nell'eredità, il coniuge superstite può chiedere, secondo l'art. 612a cpv. 1 CC, che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota. Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi, l'usufrutto o un diritto d'abitazione. Tali diritti non possono essere fatti valere sui locali in cui il defunto esercitava una professione o gestiva un'azienda e di cui un discendente ha bisogno per continuarne l'esercizio.
Valori d'imputazione e collazione
I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione (art. 617 CC). Determinante non è quindi né il valore al momento della morte né il valore fiscale. Quando gli eredi non sono d'accordo circa il valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall'autorità (art. 618 cpv. 1 CC). Per la ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli l'art. 619 CC rinvia alla legge federale sul diritto fondiario rurale.
Prima della ripartizione vera e propria si pone spesso la collazione. Secondo l'art. 626 cpv. 1 CC gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. La collazione si opera, secondo l'art. 630 cpv. 1 CC, secondo il valore della liberalità al tempo dell'apertura della successione o, se la cosa è stata prima alienata, secondo il ricavo ottenuto. I crediti che il defunto aveva verso un erede gli sono imputati nella divisione (art. 614 CC).
Il contratto di divisione
Secondo l'art. 634 cpv. 1 CC la divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal momento della formazione e accettazione dei lotti o della firma del contratto di divisione. Il contratto di divisione richiede per la sua validità la forma scritta (art. 634 cpv. 2 CC). Questa disposizione si accontenta della forma scritta semplice anche quando nella divisione vengono attribuiti fondi; il contratto di divisione non è una compravendita immobiliare. Devono firmarlo tutti gli eredi, ed esso costituisce la base per la notificazione all'ufficio del registro fondiario.
I contratti che un erede stipula su un'eredità non ancora aperta con un coerede o con un terzo, senza il concorso e il consenso del disponente, non sono vincolanti (art. 636 cpv. 1 CC); le prestazioni già eseguite possono essere ripetute. L'impugnazione di un contratto di divisione concluso avviene, secondo l'art. 638 CC, secondo le norme generali sull'impugnazione dei contratti, quindi segnatamente secondo le regole su errore, dolo e timore fondato.
Dopo la divisione: garanzia e responsabilità residua
Con la divisione la vicenda non è conclusa sotto ogni profilo. Secondo l'art. 637 cpv. 1 CC, compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione e, in caso d'insolvenza del debitore, rispondono come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettuate le cartevalori quotate in borsa. L'azione di garanzia si prescrive, secondo l'art. 637 cpv. 3 CC, in un anno dalla divisione o dal momento della successiva esigibilità dei crediti.
Verso i creditori la divisione in un primo tempo non produce effetti. Secondo l'art. 639 cpv. 1 CC gli eredi rispondono solidalmente per i debiti della successione anche dopo la divisione e con tutti i loro beni, salvo che i creditori abbiano espressamente o tacitamente consentito alla divisione o all'assunzione dei debiti. Tale responsabilità solidale si prescrive in cinque anni dalla divisione o dalla esigibilità del credito verificatasi più tardi (art. 639 cpv. 2 CC). L'erede che ha pagato un debito dell'eredità non attribuitogli nella divisione ha diritto di regresso verso gli altri coeredi secondo l'art. 640 cpv. 1 CC; l'azione di regresso si propone anzitutto contro l'erede che aveva assunto il debito, mentre per il resto gli eredi contribuiscono, salvo contraria disposizione, in proporzione delle loro quote ereditarie.
Quando l'accordo non riesce
Se la divisione consensuale fallisce, resta l'azione di divisione ereditaria. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CPC è competente per le azioni di diritto successorio il giudice dell'ultimo domicilio del defunto; per le misure in relazione alla devoluzione dell'eredità è imperativamente competente l'autorità dell'ultimo domicilio (art. 28 cpv. 2 CPC). L'azione va promossa contro tutti gli altri coeredi, poiché sulla divisione si può decidere soltanto in modo unitario.
Il giudice accerta la consistenza dell'eredità, decide le questioni di collazione e di riduzione, fissa i valori d'imputazione e procede alla divisione o ordina la vendita dei beni non divisibili. Nella pratica conviene quasi sempre cercare prima un contratto di divisione scritto: è più rapido, costa meno e lascia agli eredi margini di manovra che una sentenza non offre.
Domande frequenti
Un singolo erede può vendere un fondo dell'eredità?
No. Gli eredi sono proprietari in comune e dispongono dei beni ereditari soltanto congiuntamente, secondo l'art. 602 cpv. 2 CC. Una vendita richiede il consenso di tutti. Se un erede blocca durevolmente la situazione, ogni coerede può chiedere all'autorità la nomina di un rappresentante della comunione (art. 602 cpv. 3 CC) oppure domandare la divisione (art. 604 cpv. 1 CC).
Quanto a lungo può durare una comunione ereditaria?
Finché gli eredi lo desiderano. Il diritto di chiedere la divisione secondo l'art. 604 cpv. 1 CC non si prescrive: anche una comunione esistente da decenni può quindi essere condotta alla divisione in qualsiasi momento da un singolo erede, salvo un obbligo contrattuale o legale di rimanere in comunione.
Rispondo dei debiti del defunto con il mio patrimonio personale?
Sì. Secondo l'art. 603 cpv. 1 CC gli eredi sono solidalmente responsabili, quindi ciascuno per l'intero e con i propri beni. Tale responsabilità sussiste anche dopo la divisione secondo l'art. 639 cpv. 1 CC e si prescrive solo cinque anni dopo di essa. Per evitarla occorre decidere per tempo su rinuncia all'eredità, beneficio d'inventario o liquidazione d'ufficio.
Il contratto di divisione richiede l'atto pubblico se comprende un fondo?
L'art. 634 cpv. 2 CC richiede per la validità del contratto di divisione soltanto la forma scritta. Questa disposizione non prevede l'atto pubblico neppure quando nella divisione un fondo viene attribuito a un erede. Per la notificazione all'ufficio del registro fondiario si presenta il contratto di divisione scritto, firmato da tutti gli eredi.
A quale valore viene imputato un fondo ereditato?
Secondo l'art. 617 CC al valore venale che esso ha al momento della divisione, e non al valore al momento della morte né al valore fiscale. Se gli eredi non trovano un accordo sul valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall'autorità secondo l'art. 618 cpv. 1 CC.
Che cosa vale se un figlio ha già ricevuto qualcosa in vita del defunto?
Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della quota (art. 626 cpv. 1 CC). Nozze, corredo, cessione di beni o condono di debiti a favore di discendenti sono soggetti a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto. Determinante è il valore al tempo dell'apertura della successione (art. 630 cpv. 1 CC).
Dove va promossa l'azione di divisione ereditaria?
Davanti al giudice dell'ultimo domicilio del defunto, secondo l'art. 28 cpv. 1 CPC. L'azione va promossa contro tutti gli altri coeredi, poiché sulla divisione si può decidere soltanto in modo unitario.
Il coniuge superstite può riprendere l'abitazione comune?
Sì. Se la casa o l'appartamento in cui vivevano i coniugi, oppure suppellettili domestiche, rientrano nell'eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà con imputazione sulla sua quota (art. 612a cpv. 1 CC). Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà possono essergli attribuiti l'usufrutto o un diritto d'abitazione.
Fonti
- CC art. 602 – Comunione ereditaria (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_602
- CC art. 603 – Responsabilità degli eredi (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_603
- CC art. 604 – Azione di divisione (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_604
- CC art. 605 – Differimento della divisione (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_605
- CC art. 606 – Diritti degli eredi conviventi (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_606
- CC art. 607 – Modo della divisione, in genere (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_607
- CC art. 608 – Norme di divisione del disponente (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_608
- CC art. 609 – Intervento dell'autorità (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_609
- CC art. 610 – Parità di diritto degli eredi (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_610
- CC art. 611 – Formazione dei lotti (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_611
- CC art. 612 – Attribuzione e vendita di singoli oggetti (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_612
- CC art. 612a – Attribuzione dell'abitazione e delle suppellettili (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_612_a
- CC art. 613 – Oggetti formanti un tutto e carte di famiglia (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_613
- CC art. 614 – Crediti del defunto verso l'erede (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_614
- CC art. 617 – Imputazione dei fondi al valore venale (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_617
- CC art. 618 – Stima mediante periti dell'autorità (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_618
- CC art. 619 – Aziende e fondi agricoli (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_619
- CC art. 626 – Obbligo di collazione degli eredi legittimi (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_626
- CC art. 630 – Valore determinante per la collazione (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_630
- CC art. 634 – Conclusione e forma del contratto di divisione (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_634
- CC art. 635 – Cessione delle ragioni ereditarie (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_635
- CC art. 636 – Contratti su eredità non aperte (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_636
- CC art. 637 – Garanzia fra coeredi (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_637
- CC art. 638 – Impugnazione della divisione (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_638
- CC art. 639 – Responsabilità solidale verso i terzi (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_639
- CC art. 640 – Regresso fra gli eredi (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_640
- CPC art. 28 – Foro per le azioni di diritto successorio (RS 272): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_28