Porzioni legittime In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Eredi legittimari | Sono legittimari i discendenti, il coniuge superstite e il partner registrato superstite. |
| Ammontare della legittima | La porzione legittima è pari alla metà della quota ereditaria legale. |
| Prima stirpe | I prossimi eredi sono i discendenti; i figli succedono in parti uguali e i discendenti di un figlio premorto succedono per stirpe. |
| Coniuge o partner con discendenti | In concorso con i discendenti, il coniuge o il partner registrato superstite riceve per legge la metà della successione. |
| Procedura di divorzio pendente | Il coniuge superstite perde la porzione legittima alle condizioni dell’art. 472 CC, in particolare in caso di richiesta comune o di separazione da almeno due anni. |
| Usufrutto con discendenti comuni | Il superstite può ricevere l’usufrutto della porzione spettante ai discendenti comuni; oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è della metà della successione. |
| Momento del calcolo | La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte, deducendo i debiti e le spese indicati dalla legge. |
| Computo delle liberalità fra vivi | Le liberalità fra vivi sono computate nella sostanza nella misura in cui sono soggette all’azione di riduzione. |
| Liberalità soggette a riduzione | Sono riducibili fra l’altro le donazioni liberamente revocabili, quelle degli ultimi cinque anni e le alienazioni dirette manifestamente a eludere la legittima; i regali d’uso sono esclusi. |
| Cause di diseredazione | La diseredazione richiede un grave reato contro il disponente o una persona a lui intimamente legata, oppure una grave violazione degli obblighi di famiglia. |
| Indicazione e prova della causa | La causa di diseredazione deve essere indicata nella disposizione e, se contestata, deve essere provata dall’erede o dal legatario che ne profitta. |
| Azione di riduzione | L’erede che ottiene in valore meno della propria legittima può proporre l’azione di riduzione fino alla sua reintegrazione. |
| Ordine della riduzione | La riduzione colpisce prima gli acquisti legali, poi le liberalità a causa di morte e infine le liberalità fra vivi secondo i ranghi di legge. |
| Prescrizione dell’azione | L’azione si prescrive in un anno dalla conoscenza della lesione e in ogni caso in dieci anni dalla pubblicazione della disposizione testamentaria o dalla morte per le altre liberalità. |
Che cosa protegge la porzione legittima
La porzione legittima è la quota minima della successione che determinati eredi possono pretendere in valore. Sono legittimari i discendenti, il coniuge superstite e il partner registrato superstite. I genitori e il convivente di fatto non rientrano in questa cerchia. Chi non lascia eredi legittimari può disporre per causa di morte dell’intera successione.
Dal 1° gennaio 2023 la porzione legittima è pari alla metà della quota ereditaria legale. Occorre quindi determinare dapprima la quota prevista dalla successione legale e poi dividerla per due. La parte restante costituisce la porzione disponibile, che può in linea di principio essere attribuita mediante testamento o contratto successorio. In mancanza di una disposizione a causa di morte continuano ad applicarsi le quote legali: la porzione disponibile non passa automaticamente a un’altra persona.
Calcoli ricorrenti
Se il defunto lascia un coniuge e discendenti, al coniuge spetta per legge la metà della successione e ai discendenti, complessivamente, l’altra metà. Le rispettive porzioni legittime sono quindi di un quarto dell’intera successione e la porzione disponibile è della metà.
Se vi sono soltanto discendenti, questi ricevono per legge tutta la successione. La loro porzione legittima complessiva è della metà e l’altra metà è disponibile. Se il defunto lascia un coniuge ed eredi della stirpe dei genitori, la quota legale del coniuge è di tre quarti e la sua legittima è quindi di tre ottavi. Poiché dal 2023 i genitori non hanno più una porzione legittima, sono disponibili cinque ottavi. Senza una disposizione contraria, i genitori o i loro discendenti restano tuttavia eredi secondo l’ordine legale.
Procedura di divorzio o di scioglimento pendente
Il coniuge superstite perde la porzione legittima se al momento della morte è pendente una procedura di divorzio e questa è stata introdotta su richiesta comune o continuata secondo le disposizioni sul divorzio su richiesta comune, oppure se i coniugi hanno vissuto separati per almeno due anni. Le stesse regole si applicano per analogia allo scioglimento dell’unione domestica registrata. In questa situazione le porzioni legittime si calcolano come se il defunto non fosse stato sposato. Le altre conseguenze successorie dipendono dallo stato preciso della procedura e dalle disposizioni esistenti.
Usufrutto a favore del superstite
In presenza di discendenti comuni, il disponente può lasciare al coniuge o al partner registrato superstite, mediante disposizione a causa di morte, l’usufrutto di tutta la porzione che competerebbe ai discendenti. Questo usufrutto tiene luogo della quota ereditaria legale del superstite in concorso con i discendenti comuni. Oltre all’usufrutto, la porzione disponibile è della metà della successione. Se il superstite si risposa o costituisce una nuova unione domestica registrata, perde l’usufrutto sulla parte che, al momento dell’aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata secondo le regole ordinarie sulla legittima dei discendenti.
Massa di calcolo e liberalità anteriori
La porzione disponibile si determina in base allo stato del patrimonio al momento della morte. Sono dedotti in particolare i debiti, le spese funerarie, quelle di apposizione dei sigilli e d’inventario nonché il mantenimento durante un mese delle persone che convivevano con il defunto. Determinate liberalità fra vivi sono computate nella sostanza. Soggiacciono in particolare alla riduzione le donazioni liberamente revocabili, quelle effettuate nei cinque anni precedenti la morte e le alienazioni compiute con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima; i regali d’uso sono esclusi.
La diseredazione richiede una causa grave
Un erede può essere privato della legittima soltanto se ha commesso un grave reato contro il disponente o contro una persona a lui intimamente legata, oppure se ha gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il disponente o un suo familiare. La causa deve essere indicata nella disposizione. Se il diseredato la contesta, l’erede o il legatario che trae vantaggio dalla diseredazione deve provarne la fondatezza. Il semplice allontanamento affettivo, un conflitto familiare o la disapprovazione di una scelta di vita non soddisfano, da soli, queste condizioni legali.
Azione di riduzione in caso di lesione
L’erede che riceve in valore meno della propria legittima può proporre l’azione di riduzione finché questa sia reintegrata. La legge stabilisce l’ordine della riduzione: dapprima gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge, poi le liberalità a causa di morte e infine le liberalità fra vivi. Per queste ultime valgono ulteriori ranghi; in linea generale, le liberalità più recenti sono ridotte prima di quelle più remote.
L’azione di riduzione si prescrive in un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti. Si applica inoltre un termine assoluto di dieci anni: per le disposizioni testamentarie decorre dalla pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. Il diritto alla riduzione può essere opposto in ogni tempo in via di eccezione. È quindi opportuno esaminare tempestivamente la documentazione successoria quando si sospetta una lesione della legittima.
Limiti di questa panoramica
I diritti derivanti dal regime dei beni matrimoniali sono determinati prima della divisione ereditaria e modificano la massa di partenza. I contratti successori, la rinuncia all’eredità, la successione d’impresa, la previdenza individuale vincolata, le assicurazioni sulla vita, le successioni internazionali e le questioni procedurali cantonali possono comportare regole supplementari. Questa panoramica non sostituisce pertanto il calcolo del caso concreto.
Domande frequenti
Chi ha diritto alla porzione legittima?
I discendenti, il coniuge superstite e il partner registrato superstite. I genitori e il convivente di fatto non sono legittimari secondo il diritto in vigore dal 2023.
A quanto ammonta la porzione legittima?
È pari alla metà della quota ereditaria legale. Occorre quindi determinare dapprima la quota legale e poi dividerla per due.
Qual è la porzione disponibile con un coniuge e figli?
Al coniuge e ai discendenti spetta per legge una metà ciascuno. Le rispettive legittime sono quindi di un quarto e la porzione disponibile è della metà della successione.
Posso escludere completamente i miei genitori?
Dal 2023 i genitori non hanno più una porzione legittima. Possono quindi essere esclusi mediante testamento o contratto successorio nei limiti della porzione disponibile. Senza una disposizione contraria, loro o i loro discendenti possono tuttavia ereditare secondo l’ordine legale.
Una procedura di divorzio elimina subito ogni diritto ereditario?
L’art. 472 CC disciplina la perdita della legittima durante una procedura pendente, ma soltanto a determinate condizioni. Le altre conseguenze dipendono dallo stato della procedura e dalle disposizioni a causa di morte esistenti.
Un conflitto familiare basta per diseredare una persona?
No. La legge richiede un grave reato o una grave violazione di determinati obblighi familiari. La causa deve essere indicata nella disposizione e provata in caso di contestazione.
Le donazioni anteriori sono considerate nel calcolo?
Determinate liberalità fra vivi sono computate e possono essere ridotte, fra cui le donazioni liberamente revocabili, quelle effettuate negli ultimi cinque anni o le alienazioni dirette manifestamente a eludere la legittima.
Entro quale termine va proposta l’azione di riduzione?
Di regola entro un anno dalla conoscenza della lesione, con un termine assoluto di dieci anni. Per il testamento esso decorre dalla pubblicazione; per le altre liberalità, dalla morte del disponente.
Fonti
- Ufficio federale di giustizia – Diritto ereditario: https://www.bj.admin.ch/it/diritto-ereditario
- Fedlex – CC, art. 457 (discendenti): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_457
- Fedlex – CC, art. 462 (coniuge e partner registrato): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_462
- Fedlex – CC, art. 470 (porzione disponibile): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_470
- Fedlex – CC, art. 471 (porzione legittima): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_471
- Fedlex – CC, art. 472 (procedura di divorzio o scioglimento): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_472
- Fedlex – CC, art. 473 (usufrutto): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_473
- Fedlex – CC, art. 474 (calcolo della porzione disponibile): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_474
- Fedlex – CC, art. 475 (liberalità fra vivi): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_475
- Fedlex – CC, art. 477 (cause di diseredazione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_477
- Fedlex – CC, art. 479 (indicazione e prova della causa): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_479
- Fedlex – CC, art. 522 (azione di riduzione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_522
- Fedlex – CC, art. 527 (liberalità soggette a riduzione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_527
- Fedlex – CC, art. 532 (ordine della riduzione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_532
- Fedlex – CC, art. 533 (prescrizione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_533