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Casellario giudiziale: estratto per privati ed estratto specifico In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-09-02 · Ultima verifica 2026-09-02 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
casellario giudizialeestratto per privatiestratto specificoVOSTRAUfficio federale di giustiziadivieto di esercitare un’attivitàfirma elettronicadiritto penale
Risposta breveL’estratto per privati e l’estratto specifico sono documenti distinti e vanno richiesti separatamente. Il primo può essere usato per qualsiasi scopo, ma non riproduce tutti i dati di VOSTRA e non indica i procedimenti penali pendenti. L’estratto specifico è limitato a determinate attività con minorenni, persone particolarmente vulnerabili o pazienti e richiede una conferma risalente al massimo a tre mesi. La richiesta avviene sulla piattaforma ufficiale o di persona allo sportello postale; l’emolumento di base è di 17 franchi per estratto.

Fatti essenziali

PuntoValore
Due documenti distintiL’estratto per privati e l’estratto specifico hanno contenuti e finalità diversi e devono essere richiesti separatamente. B
Estratto per privatiL’estratto per privati può essere richiesto per qualsiasi scopo, ma contiene soltanto le sentenze visibili secondo gli articoli 40 e 41 e non i procedimenti penali pendenti. A
Estratto specificoL’estratto specifico indica determinati divieti ancora efficaci pronunciati per proteggere le persone contemplate dalla legge. A
Richiesta del proprio estrattoOgni persona può richiedere il proprio estratto per privati; un terzo deve di regola disporre del suo consenso scritto. A
Prova dell’identitàLa richiesta presuppone la prova dell’identità dell’interessato mediante un documento ufficiale valido. A
Attività per l’estratto specificoL’estratto specifico può essere richiesto soltanto per un’attività che soddisfa l’articolo 55 e con la conferma prescritta. A
Età della confermaLa conferma necessaria per l’estratto specifico non può risalire a più di tre mesi al momento della richiesta. A
Modalità di richiestaLa richiesta avviene online sulla piattaforma ufficiale o personalmente presso uno sportello postale svizzero abilitato. B
Emolumento di baseL’emolumento ammonta a 17 franchi per ogni estratto per privati o estratto specifico. A
Supplementi di spedizioneL’invio raccomandato costa 5 franchi in più e l’invio mediante corriere all’estero 40 franchi in più. A
Estratto elettronicoL’estratto elettronico è corredato di una firma elettronica regolamentata o di un sigillo elettronico regolamentato, che permettono di verificarne provenienza e integrità. A
Validazione ufficialeLa Confederazione mette a disposizione una funzione per validare tecnicamente l’estratto elettronico. B
Verifica dell’estratto cartaceo senza sentenzeLa verifica online di un estratto cartaceo senza sentenze è possibile se non risale a più di sei mesi; il limite non stabilisce una validità generale. B
Termini di visibilitàLa visibilità di una sentenza varia in funzione della sanzione e dei termini legali; non esiste una durata unica per tutte le condanne. B
Correzione dei datiSu richiesta, l’autorità del casellario verifica esattezza e completezza dei dati e corregge gli errori constatati. A
Entrata in vigoreLa legge sul casellario giudiziale è entrata in vigore il 23 gennaio 2023. A

Due estratti con funzioni diverse

Il diritto svizzero distingue l’estratto per privati e l’estratto specifico per privati. I due documenti hanno contenuto e finalità diversi e devono essere richiesti separatamente. L’estratto per privati può essere ordinato per qualsiasi scopo; quello specifico è disponibile soltanto per le attività definite dalla legge.

L’estratto per privati non è una copia completa del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Contiene le sentenze che risultano visibili secondo gli articoli 40 e 41 della legge sul casellario giudiziale, ma non i procedimenti penali pendenti. Un estratto senza iscrizioni non dimostra quindi che nessun dato sia accessibile alle autorità titolari di diritti di consultazione più ampi.

Contenuto dell’estratto specifico

Secondo l’articolo 42 della legge sul casellario giudiziale, l’estratto specifico riporta determinate sentenze passate in giudicato che contengono un divieto di esercitare un’attività, un divieto di avere contatti o un divieto di accedere ad aree determinate. Il divieto deve essere ancora efficace ed essere stato pronunciato per proteggere minorenni, altre persone particolarmente vulnerabili oppure, nei casi previsti dalla legge, pazienti con cui vi è un contatto diretto.

L’estratto specifico non è una versione più completa dell’estratto ordinario. Ha una funzione protettiva precisa e può essere richiesto soltanto per un’attività professionale o extraprofessionale organizzata che soddisfa l’articolo 55 della legge.

Conferma necessaria

Alla richiesta va allegata una conferma scritta e firmata del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. La conferma identifica le persone coinvolte e l’attività concreta e attesta che sono adempiute le condizioni legali per richiedere l’estratto specifico.

Al momento della richiesta, la conferma non può risalire a più di tre mesi. Un generico interesse a conoscere il casellario, senza un’attività qualificante e una conferma valida, non basta.

Chi può presentare la richiesta

Ogni persona può richiedere il proprio estratto per privati. Un terzo può presentare la richiesta con il consenso scritto dell’interessato; restano riservate le regole particolari sulla rappresentanza legale. L’identità dell’interessato deve essere provata mediante un documento ufficiale valido.

Per l’estratto specifico occorre inoltre che la persona sia destinata a svolgere un’attività che rientra nell’articolo 55. Il documento non può essere preteso o richiesto per qualsiasi rapporto di lavoro o attività di volontariato.

Canali ufficiali di richiesta

L’Ufficio federale di giustizia indica due modalità ordinarie: la richiesta online sulla piattaforma ufficiale della Confederazione e la richiesta personale presso uno sportello postale svizzero abilitato.

Per la procedura online si inseriscono i dati e si effettua il pagamento sulla piattaforma; il modulo stampato e firmato e una copia del documento d’identità sono poi spediti per posta. Allo sportello occorre presentarsi personalmente con un documento d’identità valido e pagare con i mezzi accettati. La pagina ufficiale avverte di utilizzare esclusivamente questi canali per ottenere l’estratto al prezzo previsto dalla legge.

Emolumenti e invio

L’emolumento di base è di 17 franchi per ogni estratto. L’invio raccomandato comporta un supplemento di 5 franchi, mentre l’invio mediante corriere all’estero comporta un supplemento di 40 franchi. Un’autenticazione o un’apostille per un documento cartaceo può generare ulteriori costi secondo la prestazione scelta.

Il tempo di trattamento non costituisce un termine legale garantito. Dipende in particolare dal volume delle richieste e dalla ricezione di tutti i documenti necessari.

Documento cartaceo o elettronico

L’estratto può essere rilasciato su carta o come documento elettronico corredato di una firma elettronica regolamentata o di un sigillo elettronico regolamentato. La funzione ufficiale di validazione consente di verificare la provenienza e l’integrità del file e di riconoscere eventuali modifiche successive. Una semplice stampa del PDF non conserva le caratteristiche tecniche del documento elettronico.

La piattaforma consente anche di verificare un estratto cartaceo senza sentenze, o una sua copia, se non risale a più di sei mesi. Questo limite tecnico per la verifica non è una durata generale di validità. Il destinatario può richiedere un documento più recente in funzione dello scopo.

Durata della visibilità

La durata per cui una sentenza compare nell’estratto per privati dipende in particolare dalla sanzione, da eventuali sentenze successive e dai termini previsti dalla legge. Non esiste un termine unico valido per tutte le condanne. La scomparsa dall’estratto per privati non comporta necessariamente la cancellazione immediata da VOSTRA per tutti gli accessi ufficiali.

Il documento ufficiale sui termini di visibilità illustra le diverse categorie. Per una situazione individuale occorre considerare la sanzione, la data e il passaggio in giudicato della sentenza nonché eventuali decisioni successive.

Dati inesatti

Chi ritiene che i dati siano inesatti o incompleti può chiedere una verifica all’autorità federale responsabile del casellario. L’articolo 3 della legge le impone di controllare su richiesta l’esattezza e la completezza dei dati e di correggere gli errori constatati. La richiesta deve individuare concretamente l’informazione contestata e permettere di verificare l’identità dell’interessato.

Competenza e diritto vigente

Il casellario giudiziale è disciplinato dal diritto federale ed è gestito dall’Ufficio federale di giustizia. La legge e l’ordinanza sul casellario giudiziale sono entrate in vigore il 23 gennaio 2023. La presente panoramica riflette il diritto verificato il 2 settembre 2026; per valutare una singola iscrizione occorre esaminare la sentenza e le regole di visibilità applicabili.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra estratto per privati ed estratto specifico?

L’estratto per privati mostra determinate sentenze per scopi generali. Quello specifico indica soltanto determinati divieti ancora efficaci per le attività protette dalla legge.

I procedimenti penali pendenti figurano nell’estratto per privati?

No. L’estratto non riporta i procedimenti pendenti e non riproduce tutti i dati che possono essere accessibili alle autorità in VOSTRA.

Un terzo può richiedere il mio estratto?

Di regola sì, con il tuo consenso scritto. Restano riservate le regole sulla rappresentanza legale e l’identità dell’interessato deve essere provata.

Quando si può richiedere un estratto specifico?

Soltanto per un’attività che soddisfa l’articolo 55 della legge e con la conferma firmata del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente.

Quanto può essere vecchia la conferma per l’estratto specifico?

Non può risalire a più di tre mesi al momento della richiesta.

Dove si richiede un estratto del casellario giudiziale?

Sulla piattaforma ufficiale della Confederazione oppure personalmente presso uno sportello postale svizzero abilitato.

Quanto costa un estratto?

L’emolumento di base è di 17 franchi. Sono previsti supplementi, tra l’altro, per l’invio raccomandato, il corriere all’estero o determinate autenticazioni.

L’estratto elettronico può essere verificato?

Sì. È corredato di una firma elettronica regolamentata o di un sigillo elettronico regolamentato e la funzione ufficiale permette di controllarne provenienza e integrità.

Per quanto tempo è valido un estratto?

Non esiste una durata generale unica. Il destinatario decide quanto deve essere recente. Il limite di sei mesi per verificare online alcuni estratti cartacei senza sentenze è una regola tecnica distinta.

Perché un estratto può essere vuoto anche se in VOSTRA esistono dati?

Perché l’estratto per privati è soggetto a regole di visibilità più ristrette rispetto a determinati accessi delle autorità e non contiene i procedimenti pendenti.

Tutte le sentenze rimangono visibili per lo stesso periodo?

No. La durata dipende in particolare dalla sanzione, dalle date rilevanti e da eventuali sentenze successive.

Che cosa fare se un dato sembra errato?

Chiedere all’autorità federale del casellario una verifica concreta dell’esattezza e della completezza, indicando l’informazione contestata e fornendo la prova dell’identità.

Fonti

Ultima modifica:
2026-09-02
Ultima verifica:
2026-09-02
In vigore dal:
2023-01-23
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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