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Prescrizione nel diritto penale In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-09-01 · Ultima verifica 2026-09-01 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
diritto penaleprescrizioneprescrizione dell’azione penaleprescrizione della penacontravvenzionequerelaimprescrittibilitàCodice penalediritto transitorio
Risposta breveLa prescrizione penale non è un termine unico. Per l’azione penale, l’articolo 97 CP si fonda di regola sulla pena massima comminata per il reato e prevede termini di 30, 15, 10 o 7 anni. Per le contravvenzioni, l’azione penale e la pena si prescrivono di regola in tre anni. La prescrizione della pena decorre soltanto quando la sentenza è esecutiva e dipende dalla pena pronunciata. Disposizioni speciali riguardano, tra l’altro, determinati reati commessi contro fanciulli e i reati imprescrittibili. Per fatti risalenti nel tempo occorre stabilire il diritto applicabile e verificare le norme transitorie.

Fatti essenziali

PuntoValore
Termini ordinari dell’azione penalePer i crimini e i delitti, l’azione penale si prescrive di regola in 30, 15, 10 o 7 anni secondo la pena massima comminata dalla legge. A
DecorrenzaIl termine decorre di regola dall’attività colpevole. Per più atti distinti, la regola dell’ultimo atto presuppone secondo il Tribunale federale un’unità giuridica o naturale; altrimenti ogni atto ha una propria decorrenza. A
Sentenza di prima istanzaSe una sentenza di prima istanza che condanna l’imputato è pronunciata tempestivamente, la prescrizione dell’azione penale non può più intervenire; il Tribunale federale applica questa regola anche alle contravvenzioni. A
ContravvenzioniSecondo la regola generale, l’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni per le contravvenzioni. A
Termini di prescrizione della penaSecondo la pena pronunciata, la prescrizione della pena è di 30, 25, 20, 15 o 5 anni in virtù dell’articolo 99 CP. A
Inizio della prescrizione della penaLa prescrizione della pena decorre di regola dal giorno in cui la sentenza diviene esecutiva; in caso di sospensione condizionale o di una misura precedente, decorre quando è ordinata l’esecuzione della pena. A
Prolungamento della prescrizione della penaLa prescrizione è prolungata in particolare della durata di un’altra pena detentiva o misura eseguita senza interruzione immediatamente prima e del periodo di prova dopo una liberazione condizionale. A
ImprescrittibilitàI reati precisamente designati dall’articolo 101 CP non sono soggetti ad alcuna prescrizione. A
Termine di querelaIl diritto di querela si estingue in tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto conosce l’autore del reato; questo termine è distinto dalla prescrizione dell’azione penale. A
Diritto transitorioNel passaggio disciplinato dall’articolo 389 CP, le nuove disposizioni più favorevoli si applicano anche a determinati fatti o sentenze anteriori e il tempo già trascorso è computato. A

Prescrizione dell’azione penale e prescrizione della pena

Il diritto penale svizzero distingue la prescrizione dell’azione penale dalla prescrizione della pena. La prima limita il periodo durante il quale un reato può ancora essere perseguito e giudicato. La seconda riguarda l’esecuzione di una pena già inflitta con una sentenza passata in giudicato. I termini, la loro decorrenza e gli elementi determinanti per il calcolo non sono gli stessi.

Questa sintesi espone le regole generali del Codice penale svizzero. Leggi federali speciali, il diritto penale minorile o il diritto cantonale in materia di contravvenzioni possono prevedere soluzioni diverse. Occorre quindi individuare sempre la disposizione penale esatta, la pena comminata o pronunciata e il diritto applicabile nel momento determinante.

Termini ordinari dell’azione penale

Secondo l’articolo 97 capoverso 1 CP, il termine ordinario dipende dalla pena massima comminata per il reato. L’azione penale si prescrive in 30 anni se è comminata la pena detentiva a vita, in 15 anni se la pena detentiva massima supera tre anni, in 10 anni se la pena detentiva massima è di tre anni e in 7 anni se è comminata un’altra pena. Per questo calcolo è determinante il quadro sanzionatorio legale, non la sanzione che appare probabile nel caso concreto.

Per determinati reati commessi contro fanciulli, l’articolo 97 capoverso 2 CP garantisce una durata minima sino al compimento del 25° anno di età della vittima. L’articolo 101 CP dichiara inoltre imprescrittibili reati particolarmente gravi indicati dalla legge. L’applicazione di queste regole richiede l’esame della fattispecie precisa, dell’età della vittima e della data dei fatti.

Decorrenza del termine

L’articolo 98 CP stabilisce quando comincia a decorrere la prescrizione dell’azione penale. Per un atto isolato, il termine decorre dal giorno in cui l’autore ha esercitato l’attività colpevole. La regola dell’ultimo atto per l’attività colpevole esercitata a più riprese non consente tuttavia di raggruppare automaticamente atti distinti. Secondo il Tribunale federale, essa presuppone un’unità giuridica o naturale; in mancanza di tale unità, il termine va calcolato separatamente per ogni atto. Se l’attività colpevole si è protratta per un certo tempo, decorre dal giorno in cui è cessata. Il momento in cui si verifica il risultato del reato non è quindi necessariamente il punto di partenza.

Se prima della scadenza è stata pronunciata una sentenza di prima istanza che condanna l’imputato, la prescrizione dell’azione penale non può più intervenire secondo l’articolo 97 capoverso 3 CP. Il Tribunale federale ha confermato che questa regola vale anche per le contravvenzioni. Un decreto d’accusa passato in giudicato può essere equiparato a una sentenza di prima istanza; l’effetto concreto dipende tuttavia dalla situazione processuale.

Contravvenzioni

Le contravvenzioni sono i reati per cui è comminata la multa. In virtù dell’articolo 109 CP, sia l’azione penale sia la pena si prescrivono di regola in tre anni. Le disposizioni generali della prima parte del CP completano questo regime, salvo che le norme sulle contravvenzioni prevedano una disciplina diversa. Una legge speciale può infatti stabilire propri termini di prescrizione.

Prescrizione della pena

La prescrizione della pena decorre, secondo l’articolo 100 CP, di regola dal giorno in cui la sentenza diviene esecutiva. In caso di sospensione condizionale o parzialmente condizionale, decorre però dal giorno in cui è ordinata l’esecuzione della pena; la stessa regola vale quando l’esecuzione della pena è preceduta da una misura. La durata dipende dalla pena effettivamente pronunciata. L’articolo 99 CP prevede 30 anni per la pena detentiva a vita, 25 anni per una pena detentiva di dieci o più anni, 20 anni per una pena detentiva di almeno cinque ma inferiore a dieci anni, 15 anni per una pena detentiva superiore a un anno ma inferiore a cinque anni e 5 anni per le altre pene.

L’articolo 99 capoverso 2 CP prolunga inoltre la prescrizione della durata dell’esecuzione ininterrotta di un’altra pena detentiva o di una misura eseguita immediatamente prima, nonché della durata del periodo di prova in caso di liberazione condizionale. Il termine non va quindi ricavato dal quadro sanzionatorio della fattispecie. La pena massima comminata è di regola determinante per la prescrizione dell’azione penale; per la prescrizione della pena contano invece la sanzione inflitta e le circostanze d’esecuzione previste dalla legge.

Reati imprescrittibili e protezione dei fanciulli

L’articolo 101 CP elenca i reati ai quali non si applica alcuna prescrizione. Vi rientrano in particolare il genocidio, i crimini contro l’umanità, determinati crimini di guerra e altri atti particolarmente gravi definiti in modo preciso dalla legge. Anche determinati reati sessuali gravi commessi su fanciulli di età inferiore a dodici anni sono imprescrittibili alle condizioni legali.

Non ogni reato commesso contro un fanciullo è pertanto imprescrittibile. Per altre fattispecie designate all’articolo 97 capoverso 2 CP, la legge assicura invece la possibilità di perseguire almeno sino al compimento del 25° anno di età della vittima. La disposizione applicabile e le norme transitorie devono essere verificate separatamente.

Il termine di querela è distinto

Per i reati perseguibili a querela di parte, l’avente diritto deve rispettare anche il termine dell’articolo 31 CP. Il diritto di querela si estingue in tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato. Un termine più lungo di prescrizione dell’azione penale non prolunga questo termine autonomo. Viceversa, una querela tempestiva non rende superfluo il controllo della prescrizione dell’azione penale.

Diritto transitorio

Per fatti risalenti nel tempo, applicare unicamente il testo oggi in vigore può condurre a un risultato errato. Per il passaggio da esso disciplinato, l’articolo 389 CP prevede che le nuove disposizioni sulla prescrizione dell’azione penale e della pena si applichino anche ai fatti e alle sentenze anteriori se sono più favorevoli all’autore e che il tempo già trascorso sia computato. Per revisioni successive devono inoltre essere considerati i principi generali del diritto penale nel tempo e le eventuali disposizioni transitorie speciali.

Un’analisi attendibile richiede almeno la data dei fatti, l’esatta qualificazione giuridica, la cessazione di un eventuale comportamento duraturo, la data di una sentenza di prima istanza e le diverse versioni della legge. Le modifiche del quadro sanzionatorio e delle regole speciali per le vittime minorenni sono particolarmente importanti.

Metodo di calcolo

La sola denominazione corrente di un reato non basta. Occorre prima determinare la norma penale e la pena massima comminata, poi verificare decorrenza, regole speciali, un’eventuale sentenza di prima istanza e diritto transitorio. Se esiste già una condanna esecutiva, bisogna invece partire dalla pena pronunciata, dal punto di partenza legale applicabile e dalle circostanze d’esecuzione.

Stato del diritto

Questa presentazione riassume il quadro federale generale vigente al 1° settembre 2026. Le leggi speciali e le versioni anteriori delle disposizioni possono condurre a termini diversi. In un procedimento concreto, il calcolo deve essere effettuato in base agli atti e ai testi ufficiali applicabili nei momenti determinanti.

Domande frequenti

Quanto dura la prescrizione dell’azione penale in Svizzera?

Per i crimini e i delitti dura di regola 30, 15, 10 o 7 anni secondo la pena massima comminata. Per le contravvenzioni dura di regola tre anni. Possono applicarsi regole speciali.

Conta la pena probabile o la pena massima prevista dalla legge?

Per la prescrizione dell’azione penale è determinante di regola la pena massima comminata dalla disposizione penale, non la sanzione probabile nel caso concreto.

Quando comincia a decorrere il termine?

Di regola dall’attività colpevole o dalla cessazione di un comportamento duraturo. Per più atti, l’ultimo atto è determinante soltanto se gli atti formano un’unità giuridica o naturale; altrimenti il termine va calcolato separatamente per ciascuno.

La prescrizione può ancora intervenire dopo la sentenza di prima istanza?

No, se prima della scadenza è stata pronunciata una sentenza di prima istanza che condanna l’imputato. L’articolo 97 capoverso 3 CP impedisce allora che intervenga la prescrizione dell’azione penale.

Qual è il termine per una contravvenzione?

Secondo il regime generale del CP, l’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni. Una legge speciale può tuttavia prevedere una regola diversa.

Qual è la differenza tra prescrizione dell’azione penale e prescrizione della pena?

La prima riguarda il perseguimento e il giudizio del reato. La seconda riguarda l’esecuzione di una pena già inflitta mediante una sentenza esecutiva.

Tutti i reati si prescrivono?

No. L’articolo 101 CP dichiara imprescrittibili determinati reati particolarmente gravi e precisamente definiti.

Ogni reato commesso contro un fanciullo è imprescrittibile?

No. Determinati reati gravi sono imprescrittibili alle condizioni legali. Per altre fattispecie, la legge garantisce il perseguimento almeno sino al compimento del 25° anno di età della vittima.

Il termine di querela di tre mesi è una prescrizione dell’azione penale?

No. Per i reati perseguibili a querela è un termine autonomo che decorre di regola dalla conoscenza dell’autore. Una prescrizione penale più lunga non lo prolunga.

Quale diritto si applica a un reato risalente nel tempo?

Dipende dalla data dei fatti, dalle modifiche legislative e dal diritto transitorio. Non è affidabile calcolare il termine consultando soltanto il testo attuale.

Fonti

Ultima modifica:
2026-09-01
Ultima verifica:
2026-09-01
In vigore dal:
2024-07-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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