Durata del lavoro, ore supplementari e lavoro straordinario In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Definizione delle ore supplementari | Le ore supplementari superano la durata del lavoro convenuta, usuale o stabilita mediante contratto normale o collettivo. |
| Obbligo di prestare ore supplementari | Devono essere prestate se sono necessarie, sostenibili per il lavoratore ed esigibili secondo le regole della buona fede. |
| Indennizzo delle ore supplementari | Senza congedo compensativo concordato né disciplina derogatoria ammessa, sono retribuite con il salario normale maggiorato di almeno il 25 per cento. |
| Durata massima settimanale | È in linea di principio di 45 ore per le categorie di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a LL e di 50 ore per gli altri lavoratori assoggettati. |
| Motivi del lavoro straordinario | Il superamento è ammesso soltanto per i motivi eccezionali elencati all'articolo 12 LL e se non sono ragionevolmente possibili altri provvedimenti. |
| Limite giornaliero del lavoro straordinario | Non può di regola superare due ore per lavoratore e al giorno, salvo nei giorni feriali non lavorativi o in caso di necessità. |
| Limiti annuali del lavoro straordinario | Il massimo è di 170 ore per anno civile con una durata massima settimanale di 45 ore e di 140 ore con una durata massima di 50 ore. |
| Supplemento per lavoro straordinario | Il supplemento è in linea di principio di almeno il 25 per cento; per determinate categorie soggette al limite di 45 ore è dovuto solo oltre 60 ore annuali. |
| Compensazione del lavoro straordinario | Con il consenso del lavoratore può essere compensato entro un periodo adeguato mediante un congedo della stessa durata. |
| Pause minime | La pausa minima è di 15 minuti oltre cinque ore e mezza, di 30 minuti oltre sette ore e di un'ora oltre nove ore di lavoro giornaliero. |
| Riposo giornaliero | È in linea di principio di undici ore consecutive; per gli adulti è ammessa una riduzione settimanale a otto ore se la media di due settimane raggiunge undici ore. |
| Eccezioni alla legge sul lavoro | A causa di eccezioni legate alle aziende e alle persone, le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo non coprono tutti i rapporti di lavoro. |
Distinguere le ore supplementari dal lavoro straordinario
Le ore supplementari ai sensi dell'articolo 321c CO sono le ore prestate oltre la durata del lavoro convenuta, stabilita mediante contratto normale o contratto collettivo oppure usuale nell'azienda. Esse restano al di sotto della durata massima settimanale legale. Il lavoro straordinario inizia invece quando viene superata la durata massima settimanale applicabile secondo la legge sul lavoro. Una stessa ora aggiuntiva non può quindi rientrare contemporaneamente in entrambe le categorie.
Obbligo e indennizzo delle ore supplementari
Il lavoratore è tenuto a prestare le ore supplementari necessarie nella misura in cui possa farsene carico e le regole della buona fede permettano di esigerle. Restano applicabili le prescrizioni della legge sul lavoro sulla durata del lavoro e del riposo. Con il consenso del lavoratore, le ore supplementari possono essere compensate entro un periodo adeguato mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Se non vi è compensazione e non è stata convenuta per scritto una soluzione diversa, né questa risulta da un contratto normale o collettivo di lavoro, il datore di lavoro deve versare il salario normale maggiorato di almeno il 25 per cento. Nei limiti ammessi dalla legge, l'indennizzo delle ore supplementari può dunque essere disciplinato diversamente o escluso per scritto.
Durata massima della settimana lavorativa
La legge sul lavoro fissa in linea di principio una durata massima di 45 ore alla settimana per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, nonché il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto. Per gli altri lavoratori assoggettati alla legge essa è in linea di principio di 50 ore. La legge e le ordinanze prevedono regole particolari o possibilità di flessibilizzazione per determinate aziende, attività e forme di organizzazione del tempo di lavoro.
Condizioni e limiti del lavoro straordinario
La durata massima può essere superata soltanto eccezionalmente: per l'urgenza del lavoro o uno straordinario sovraccarico di lavoro, per lavori d'inventario, chiusura dei conti o liquidazione, oppure per prevenire o eliminare disfunzioni dell'azienda, sempre che non si possa ragionevolmente esigere dal datore di lavoro il ricorso ad altri provvedimenti. Per il singolo lavoratore, il lavoro straordinario non può di regola superare due ore al giorno, salvo nei giorni feriali non lavorativi o in caso di necessità. Il limite per anno civile è di 170 ore quando la durata massima settimanale è di 45 ore e di 140 ore quando è di 50 ore.
Per il lavoro straordinario deve essere versato in linea di principio il salario normale maggiorato di almeno il 25 per cento. Per il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri e il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, il diritto legale al supplemento nasce soltanto per le ore di lavoro straordinario che superano le 60 ore nell'anno civile. Con il consenso del singolo lavoratore, il lavoro straordinario può essere compensato entro un periodo adeguato mediante un congedo della stessa durata; in tal caso il supplemento non è dovuto.
Pause e riposo giornaliero
Il lavoro deve essere interrotto da una pausa di almeno 15 minuti se la durata giornaliera supera cinque ore e mezza, di 30 minuti se supera sette ore e di un'ora se supera nove ore. La pausa vale come tempo di lavoro se il lavoratore non è autorizzato a lasciare il posto di lavoro. Tra due periodi di lavoro deve essere accordato in linea di principio un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive. Per i lavoratori adulti può essere ridotto una volta alla settimana a otto ore, purché nella media di due settimane raggiunga undici ore.
Campo d'applicazione, disposizioni speciali e autorità
La norma di diritto privato del CO sulle ore supplementari e i limiti protettivi di diritto pubblico della legge sul lavoro vanno esaminati separatamente. La legge sul lavoro prevede eccezioni legate alle aziende e alle persone; le sue disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo non si applicano, per esempio, ai lavoratori che esercitano una funzione direttiva elevata. Per determinati rami e gruppi di lavoratori esistono inoltre disposizioni speciali, in particolare nelle ordinanze relative alla legge sul lavoro. In caso di dubbio sull'applicabilità della legge decide l'autorità cantonale d'esecuzione. Le controversie derivanti da un contratto individuale di lavoro, ad esempio sull'indennizzo delle ore supplementari, competono al giudice civile. Per le regole vigenti qui riassunte non esiste un regime transitorio particolare.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra ore supplementari e lavoro straordinario?
Le ore supplementari superano la durata del lavoro convenuta o usuale. Il lavoro straordinario supera invece la durata massima settimanale fissata dalla legge sul lavoro.
Qual è la durata massima settimanale legale?
È in linea di principio di 45 o 50 ore secondo la categoria di lavoratori e di azienda; possono essere applicabili disposizioni speciali e flessibilizzazioni.
Le ore supplementari devono sempre essere pagate con un supplemento del 25 per cento?
No. Può essere concordato un congedo compensativo e una convenzione scritta, un contratto normale o un contratto collettivo può prevedere una soluzione diversa nei limiti di legge.
Quante ore di lavoro straordinario sono ammesse all'anno?
Al massimo 170 ore se la durata massima settimanale è di 45 ore e 140 ore se è di 50 ore.
Quali pause minime prescrive la legge?
15 minuti oltre cinque ore e mezza, 30 minuti oltre sette ore e un'ora oltre nove ore di lavoro giornaliero.
Questi limiti valgono per tutti i lavoratori?
No. La legge sul lavoro prevede eccezioni e regimi speciali. La regola del CO sulle ore supplementari e l'applicabilità della legge sul lavoro devono essere verificate separatamente.
Fonti
- Fedlex – Codice delle obbligazioni, art. 321c (ore supplementari): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_321_c
- Fedlex – Legge sul lavoro, art. 9 (durata massima settimanale): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/it#art_9
- Fedlex – Legge sul lavoro, art. 12 (condizioni e durata del lavoro straordinario): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/it#art_12
- Fedlex – Legge sul lavoro, art. 13 (supplemento salariale per lavoro straordinario): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/it#art_13
- Fedlex – Legge sul lavoro, art. 15 (pause): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/it#art_15
- Fedlex – Legge sul lavoro, art. 15a (riposo giornaliero): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/it#art_15_a
- SECO – FAQ sulle ore supplementari e sul lavoro straordinario: https://www.seco.admin.ch/it/faq-ore-supplementari
- SECO – Durata del lavoro e del riposo: informazioni generali: https://www.seco.admin.ch/it/durata-del-lavoro-e-del-riposo
- SECO – Legge sul lavoro e ordinanze: campo d'applicazione: https://www.seco.admin.ch/it/legge-sul-lavoro-e-ordinanze