Diritto alle vacanze In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Diritto minimo dai 20 anni compiuti | Almeno quattro settimane di vacanze per ogni anno di servizio. |
| Diritto minimo fino ai 20 anni compiuti | Almeno cinque settimane di vacanze per ogni anno di servizio. |
| Anno di servizio incompleto | Le vacanze sono calcolate proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno in questione. |
| Vacanze consecutive | Almeno due settimane di vacanze devono essere consecutive. |
| Fissazione del periodo | Il datore di lavoro stabilisce il periodo tenendo conto dei desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda o dell'economia domestica. |
| Salario durante le vacanze | Il datore di lavoro deve pagare il salario completo e un'equa indennità per il salario in natura perduto. |
| Indennizzo durante il rapporto di lavoro | Le vacanze non possono di regola essere sostituite con prestazioni in denaro o altri vantaggi. |
| Incapacità di beneficiare delle vacanze | I giorni di malattia o infortunio sono recuperabili quando lo scopo di riposo delle vacanze è stato vanificato. |
Diritto minimo e campo d'applicazione
L'articolo 329a del Codice delle obbligazioni obbliga il datore di lavoro ad accordare almeno quattro settimane di vacanze per ogni anno di servizio nei rapporti di lavoro di diritto privato. Fino ai 20 anni compiuti il minimo legale è di cinque settimane. Se l'anno di servizio è incompleto, le vacanze sono concesse proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno in questione. Un contratto individuale, un contratto normale o un contratto collettivo di lavoro può prevedere un diritto più ampio. I rapporti d'impiego di diritto pubblico sono spesso soggetti a norme proprie.
Periodo e settimane consecutive
Le vacanze devono di regola essere accordate durante l'anno di servizio corrispondente e almeno due settimane devono essere consecutive. Il datore di lavoro ne stabilisce il periodo, ma deve tenere conto dei desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda o dell'economia domestica. Secondo le spiegazioni della SECO, il periodo dovrebbe essere fissato con sufficiente anticipo per consentire una pianificazione ragionevole; uno spostamento a breve termine di vacanze già fissate si giustifica soltanto in caso di necessità.
Se una malattia o un infortunio durante le vacanze impedisce effettivamente il riposo, i giorni interessati possono essere recuperati. Una lieve indisposizione non basta; in caso di contestazione occorre provare l'incapacità di beneficiare delle vacanze.
Riduzione in caso di assenza prolungata
L'articolo 329b CO distingue secondo il motivo dell'impedimento e l'esistenza di una colpa. Se il lavoratore, per propria colpa, è impedito di lavorare per più di un mese complessivamente, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo d'assenza. In caso di impedimento non colpevole inerente alla persona del lavoratore, in particolare per malattia o infortunio, il primo mese è protetto; una riduzione entra in considerazione soltanto per un'assenza più lunga, secondo le regole legali.
Non è ammessa alcuna riduzione per le assenze specificamente protette dall'articolo 329b capoverso 3 CO, tra cui determinate assenze legate alla gravidanza nonché il congedo di maternità, il congedo dell'altro genitore, il congedo di assistenza e il congedo di adozione. Un contratto normale o collettivo di lavoro può derogare a determinate regole sulla riduzione soltanto se la disciplina è, nel complesso, almeno equivalente per i lavoratori.
Salario durante le vacanze e indennizzo
Il datore di lavoro deve pagare il salario completo per le vacanze e un'equa indennità per il salario in natura perduto. Anche le componenti variabili versate regolarmente possono dover essere considerate. Durante il rapporto di lavoro le vacanze non possono di regola essere sostituite con denaro o altre prestazioni.
Per il lavoro a tempo parziale con gradi d'occupazione molto irregolari, la giurisprudenza ammette a condizioni rigorose un'indennità di vacanza versata separatamente: deve essere prevista nel contratto e indicata distintamente su ogni conteggio salariale. La sola dicitura «vacanze incluse nel salario orario» non è sufficiente.
Alla fine del rapporto di lavoro, le vacanze residue devono se possibile essere ancora fruite. Un'indennità in denaro può essere ammessa quando la fruizione effettiva non è più possibile o esigibile prima della fine del contratto.
Autorità competente e diritto transitorio
Il giudice civile competente decide le controversie sulla durata, sulla riduzione, sul periodo o sul salario relativo alle vacanze. Le regole federali qui illustrate sono in vigore nella loro versione attuale; non è in corso un regime transitorio particolare.
Domande frequenti
Qual è la durata minima legale delle vacanze?
Quattro settimane per ogni anno di servizio; fino ai 20 anni compiuti il minimo è di cinque settimane.
Il datore di lavoro può stabilire da solo il periodo delle vacanze?
Stabilisce il periodo, ma deve tenere conto dei desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda o dell'economia domestica.
Le vacanze devono essere prese tutte insieme?
Almeno due settimane per ogni anno di servizio devono essere consecutive.
I giorni di malattia durante le vacanze sono sempre recuperabili?
Soltanto se la malattia o l'infortunio ha effettivamente impedito il riposo. Una lieve indisposizione non basta e l'incapacità deve essere provata.
Le vacanze possono essere comprese nel salario orario?
Di regola no. Per un grado d'occupazione molto irregolare, un'indennità separata è ammessa soltanto a condizioni rigorose e deve figurare nel contratto e in ogni conteggio salariale.
Le vacanze possono essere ridotte in caso di malattia?
Un'assenza non colpevole fino a un mese non consente alcuna riduzione. Per assenze più lunghe si applicano le regole graduate e le eccezioni dell'articolo 329b CO.
Fonti
- Fedlex – Codice delle obbligazioni, art. 329a (durata delle vacanze): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_329_a
- Fedlex – Codice delle obbligazioni, art. 329b (riduzione delle vacanze): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_329_b
- Fedlex – Codice delle obbligazioni, art. 329c (continuità e periodo): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_329_c
- Fedlex – Codice delle obbligazioni, art. 329d (salario durante le vacanze): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_329_d
- SECO – Domande frequenti sulle vacanze: https://www.seco.admin.ch/it/faq-vacanze