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Rinuncia all'eredità: termini ed effetti In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-09-16 · Ultima verifica 2026-09-17 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
Risposta breveAll'apertura della successione gli eredi ne acquistano per legge l'universalità e i debiti del defunto diventano loro debiti personali. Chi vuole evitare questa responsabilità deve rinunciare entro tre mesi, con dichiarazione senza condizioni né riserve all'autorità competente. Il silenzio vale accettazione e l'ingerenza negli affari della successione fa decadere dalla facoltà di rinunciare. Se rinunciano tutti gli eredi del prossimo grado, l'ufficio dei fallimenti liquida l'eredità e l'eventuale residuo spetta agli aventi diritto. Chi non conosce la situazione patrimoniale può chiedere il beneficio d'inventario entro un mese.

Fatti essenziali

PuntoValore
Acquisto per leggeGli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dall'apertura e i debiti del defunto diventano loro debiti personali. A
Chi può rinunciareGli eredi legittimi e quelli istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. A
Termine per rinunciareTre mesi; decorre dalla conoscenza della morte per gli eredi legittimi e dalla comunicazione officiale della disposizione per quelli istituiti. A
Inventario assicurativoSe l'inventario è stato eseguito come provvedimento assicurativo, il termine decorre dalla comunicazione officiale della sua chiusura. A
Forma della dichiarazioneA voce o per iscritto all'autorità competente, senza condizioni né riserve; l'autorità tiene un registro speciale delle rinunce. A
DecadenzaSenza rinuncia entro il termine l'eredità è acquistata incondizionatamente; anche l'ingerenza negli affari della successione preclude la rinuncia. A
Proroga del terminePer motivi gravi l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo. A
Sorte della quotaSenza disposizioni a causa di morte la quota è devoluta come se il rinunciante fosse premorto; altrimenti passa ai prossimi eredi legittimi. A
Termine di un mese per il coniuge superstiteSe rinunciano i discendenti, la rinuncia è notificata al coniuge superstite, che ha un mese per accettare. A
Rinuncia di tutti gli erediSe rinunciano tutti gli eredi legittimi del prossimo grado, l'eredità è liquidata dall'ufficio dei fallimenti; il residuo spetta agli aventi diritto. A
Contestazione dei creditoriL'erede oberato che rinuncia per sottrarre l'eredità ai creditori si espone alla contestazione della rinuncia entro sei mesi. A
Responsabilità per cinque anniNonostante la rinuncia, gli eredi rispondono verso i creditori per i beni soggetti a collazione ricevuti nei cinque anni precedenti la morte. A

L'eredità si acquista per legge

Secondo l'art. 560 CC gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. I crediti, la proprietà, gli altri diritti reali e il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, e i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. Non occorre alcuna dichiarazione di accettazione: chi non fa nulla è erede. La responsabilità non si limita allora ai beni ereditari, ma si estende al patrimonio personale dell'erede.

La rinuncia è il contrappeso di questo acquisto automatico. È l'unico mezzo per eliminare un acquisto già avvenuto ed è aperta soltanto per un termine breve. Chi raccoglie un'eredità oberata deve quindi agire rapidamente.

Chi può rinunciare

L'art. 566 cpv. 1 CC riconosce la facoltà di rinunciare sia agli eredi legittimi sia a quelli istituiti: entrambi possono rinunciare alla successione loro devoluta. Il diritto spetta a ciascun erede singolarmente e produce effetti solo per chi lo esercita. Una stessa eredità può quindi essere rinunciata da alcuni eredi e accettata da altri.

Se un erede muore prima di essersi dichiarato per l'accettazione o per la rinuncia, la facoltà di rinunciare si trasmette ai suoi eredi (art. 569 cpv. 1 CC).

Il legatario non è erede e non risponde dei debiti ereditari. Per lui vale l'art. 577 CC: la rinuncia al legato profitta al debitore di esso, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

Tre mesi, e la decorrenza del termine

Il termine per rinunciare è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Ciò che conta nella pratica è la sua decorrenza, disciplinata in modo diverso per le due categorie di eredi (art. 567 cpv. 2 CC):

Due situazioni spostano la decorrenza:

Per motivi gravi l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo, sia agli eredi legittimi sia a quelli istituiti (art. 576 CC). Motivi gravi possono consistere in una situazione patrimoniale poco trasparente o in accertamenti in corso sui debiti. Non esiste tuttavia un diritto alla proroga.

La forma della dichiarazione

La rinuncia è fatta dall'erede, a voce o per iscritto, all'autorità competente (art. 570 cpv. 1 CC). Dev'essere senza condizioni né riserve (art. 570 cpv. 2 CC): una rinuncia sottoposta a condizione, limitata a una parte dell'eredità o subordinata a una controprestazione è inefficace. L'autorità tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia (art. 570 cpv. 3 CC).

Il codice civile parla costantemente di «autorità competente» senza designarla. La sua organizzazione è retta dal diritto cantonale; l'art. 581 cpv. 1 CC lo dice espressamente per il beneficio d'inventario. Chi intende rinunciare accerta quindi anzitutto quale ufficio riceva la dichiarazione all'ultimo domicilio del defunto.

Decadenza: silenzio e ingerenza

Due comportamenti fanno perdere definitivamente la facoltà di rinunciare.

Anzitutto il **silenzio**: se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità (art. 571 cpv. 1 CC). Non basta dunque rifiutare l'eredità interiormente; il termine è perentorio e il suo decorso vale accettazione.

Poi l'**ingerenza**: l'erede che prima dello spirare del termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa (art. 571 cpv. 2 CC). La semplice amministrazione resta lecita: conservare valori, proseguire affari correnti urgenti. Chi invece vende, dona o trattiene per sé beni ereditari ha accettato l'eredità.

La rinuncia presunta in caso di insolvenza

La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali (art. 566 cpv. 2 CC). In tal caso gli eredi non devono dichiarare nulla per sottrarsi alla responsabilità personale; chi vuole comunque l'eredità deve accettarla.

Non conviene però affidarsi senz'altro a questa presunzione. Se l'insolvenza fosse davvero notoria o risultante da atti officiali al momento del decesso è spesso valutabile solo a posteriori. Una rinuncia espressa entro il termine elimina l'incertezza.

La sorte della quota rinunciata

Quando il defunto **non abbia lasciato disposizioni a causa di morte** e uno fra più eredi rinunci all'eredità, la parte di questo è devoluta come se fosse premorto (art. 572 cpv. 1 CC). La quota spetta dunque ai suoi discendenti o, in loro mancanza, agli altri eredi.

**Se esistono disposizioni a causa di morte**, la parte a cui l'istituito rinuncia passa ai prossimi eredi legittimi del defunto, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione (art. 572 cpv. 2 CC).

La rinuncia dei **discendenti** dev'essere notificata dall'autorità competente al coniuge superstite, il quale avrà un termine di un mese per accettare l'eredità (art. 574 CC).

Gli eredi possono inoltre rinunciare sotto riserva che prima di ordinare la liquidazione vengano interpellati gli eredi del grado susseguente. In tal caso l'autorità notifica a questi ultimi la rinuncia dei precedenti; se non accettano l'eredità nel termine di un mese, si ritiene che essi pure vi abbiano rinunciato (art. 575 CC).

Rinuncia di tutti gli eredi: liquidazione dell'ufficio dei fallimenti

L'eredità a cui abbiano rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC). L'art. 193 LEF ne precisa lo svolgimento: l'autorità competente avvisa il giudice del fallimento quando tutti gli eredi hanno rinunciato o la rinuncia è presunta, e il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento. Anche un creditore o un erede può chiederla.

Rinunciare non significa abbandonare un eventuale attivo residuo. Fatta la liquidazione, quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato (art. 573 cpv. 2 CC).

I limiti: contestazione e responsabilità residua

La rinuncia non è uno strumento per pregiudicare i creditori. La legge pone due limiti.

**Contestazione da parte dei creditori dell'erede.** Quando un erede oberato abbia rinunciato all'eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non siano loro garantiti (art. 578 cpv. 1 CC). Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d'officio (art. 578 cpv. 2 CC); l'attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti (art. 578 cpv. 3 CC).

**Responsabilità verso i creditori del defunto.** Se gli eredi di una persona insolvente rinunciano all'eredità, essi sono tenuti verso i creditori in quanto abbiano ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria (art. 579 cpv. 1 CC). Sono esclusi il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione (art. 579 cpv. 2 CC). Gli eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell'attuale loro arricchimento (art. 579 cpv. 3 CC).

Le alternative: beneficio d'inventario e liquidazione d'ufficio

Chi non sa se l'eredità sia oberata non deve scegliere fra un'accettazione al buio e la rinuncia.

**Beneficio d'inventario.** L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia, e giova anche agli altri eredi (art. 580 CC). Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro un mese se accetti l'eredità (art. 587 cpv. 1 CC). Egli può rinunciare, chiedere la liquidazione d'ufficio, accettare col beneficio d'inventario o incondizionatamente; se non fa alcuna dichiarazione, s'intende che l'abbia accettata col beneficio d'inventario (art. 588 CC). L'erede risponde allora, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario (art. 589 cpv. 3 CC); i creditori i cui crediti non risultano dall'inventario perché hanno omesso di notificarli non hanno invece azione né contro l'erede personalmente né contro l'eredità (art. 590 cpv. 1 CC).

**Liquidazione d'ufficio.** Anziché rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio d'inventario, ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio (art. 593 cpv. 1 CC). La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione (art. 593 cpv. 2 CC). In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione (art. 593 cpv. 3 CC). La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall'ufficio dei fallimenti a norma della legislazione sul fallimento (art. 597 CC).

Va notato lo scarto fra i termini: la domanda di beneficio d'inventario va presentata entro un mese, mentre per la rinuncia sono disponibili tre mesi. Chi dubita della solvibilità dell'eredità esamina quindi anzitutto il beneficio d'inventario e solo successivamente la rinuncia.

Domande frequenti

Quanto tempo si ha per rinunciare a un'eredità?

Tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Per gli eredi legittimi il termine decorre dalla conoscenza della morte, per quelli istituiti dalla comunicazione officiale della disposizione. Se è stato eseguito un inventario assicurativo, decorre dalla sua chiusura.

Dove va dichiarata la rinuncia?

All'autorità competente, a voce o per iscritto (art. 570 cpv. 1 CC). Il codice civile non designa tale autorità: la sua organizzazione è retta dal diritto cantonale. Riceve la dichiarazione l'ufficio dell'ultimo domicilio del defunto.

Che cosa succede se il termine scade?

L'eredità è acquistata incondizionatamente (art. 571 cpv. 1 CC), con responsabilità personale per i debiti. Una proroga può essere concessa solo prima della scadenza e per motivi gravi (art. 576 CC).

Si può rinunciare soltanto a una parte dell'eredità?

No. La rinuncia dev'essere senza condizioni né riserve (art. 570 cpv. 2 CC). Rifiutare i debiti trattenendo i beni non costituisce una rinuncia valida.

Sgomberare l'abitazione del defunto fa perdere il diritto di rinunciare?

Dipende. La semplice amministrazione e la continuazione degli affari in corso restano lecite. Chi va oltre, o sottrae o dissimula oggetti dell'eredità, non può più rinunciare (art. 571 cpv. 2 CC).

Che cosa accade se rinunciano tutti gli eredi?

L'eredità è liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC, art. 193 LEF). Se dopo il pagamento dei debiti rimane un attivo, esso spetta agli aventi diritto come se non avessero rinunciato.

Dopo la rinuncia si è davvero al riparo dai creditori?

Non sempre. I creditori di una successione insolvente possono rivalersi sugli eredi per i beni soggetti a collazione ricevuti dal defunto nei cinque anni precedenti la morte (art. 579 CC).

Come procedere se non si sa se l'eredità sia oberata?

Chiedere il beneficio d'inventario, entro un mese e nelle stesse forme della rinuncia (art. 580 CC). Chiuso l'inventario resta possibile rinunciare, chiedere la liquidazione d'ufficio o accettare (art. 588 CC).

Fonti

Ultima modifica:
2026-09-16
Ultima verifica:
2026-09-17
In vigore dal:
2023-01-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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