Rinuncia all'eredità: termini ed effetti In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Acquisto per legge | Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dall'apertura e i debiti del defunto diventano loro debiti personali. |
| Chi può rinunciare | Gli eredi legittimi e quelli istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. |
| Termine per rinunciare | Tre mesi; decorre dalla conoscenza della morte per gli eredi legittimi e dalla comunicazione officiale della disposizione per quelli istituiti. |
| Inventario assicurativo | Se l'inventario è stato eseguito come provvedimento assicurativo, il termine decorre dalla comunicazione officiale della sua chiusura. |
| Forma della dichiarazione | A voce o per iscritto all'autorità competente, senza condizioni né riserve; l'autorità tiene un registro speciale delle rinunce. |
| Decadenza | Senza rinuncia entro il termine l'eredità è acquistata incondizionatamente; anche l'ingerenza negli affari della successione preclude la rinuncia. |
| Proroga del termine | Per motivi gravi l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo. |
| Sorte della quota | Senza disposizioni a causa di morte la quota è devoluta come se il rinunciante fosse premorto; altrimenti passa ai prossimi eredi legittimi. |
| Termine di un mese per il coniuge superstite | Se rinunciano i discendenti, la rinuncia è notificata al coniuge superstite, che ha un mese per accettare. |
| Rinuncia di tutti gli eredi | Se rinunciano tutti gli eredi legittimi del prossimo grado, l'eredità è liquidata dall'ufficio dei fallimenti; il residuo spetta agli aventi diritto. |
| Contestazione dei creditori | L'erede oberato che rinuncia per sottrarre l'eredità ai creditori si espone alla contestazione della rinuncia entro sei mesi. |
| Responsabilità per cinque anni | Nonostante la rinuncia, gli eredi rispondono verso i creditori per i beni soggetti a collazione ricevuti nei cinque anni precedenti la morte. |
L'eredità si acquista per legge
Secondo l'art. 560 CC gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. I crediti, la proprietà, gli altri diritti reali e il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, e i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. Non occorre alcuna dichiarazione di accettazione: chi non fa nulla è erede. La responsabilità non si limita allora ai beni ereditari, ma si estende al patrimonio personale dell'erede.
La rinuncia è il contrappeso di questo acquisto automatico. È l'unico mezzo per eliminare un acquisto già avvenuto ed è aperta soltanto per un termine breve. Chi raccoglie un'eredità oberata deve quindi agire rapidamente.
Chi può rinunciare
L'art. 566 cpv. 1 CC riconosce la facoltà di rinunciare sia agli eredi legittimi sia a quelli istituiti: entrambi possono rinunciare alla successione loro devoluta. Il diritto spetta a ciascun erede singolarmente e produce effetti solo per chi lo esercita. Una stessa eredità può quindi essere rinunciata da alcuni eredi e accettata da altri.
Se un erede muore prima di essersi dichiarato per l'accettazione o per la rinuncia, la facoltà di rinunciare si trasmette ai suoi eredi (art. 569 cpv. 1 CC).
Il legatario non è erede e non risponde dei debiti ereditari. Per lui vale l'art. 577 CC: la rinuncia al legato profitta al debitore di esso, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
Tre mesi, e la decorrenza del termine
Il termine per rinunciare è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Ciò che conta nella pratica è la sua decorrenza, disciplinata in modo diverso per le due categorie di eredi (art. 567 cpv. 2 CC):
- Per gli **eredi legittimi** il termine decorre dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione.
- Per gli **eredi istituiti** decorre dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.
Due situazioni spostano la decorrenza:
- Quando l'**inventario sia stato eseguito come provvedimento assicurativo**, il termine decorre per ogni erede dalla comunicazione officiale della chiusura dell'inventario (art. 568 CC).
- In caso di **successioni concatenate**, il termine per gli eredi dell'erede defunto decorre dal giorno in cui essi hanno saputo che la successione era devoluta al loro autore e non si compie prima che sia spirato il termine concesso a loro medesimi per rinunciare alla successione di quest'ultimo (art. 569 cpv. 2 CC). Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui hanno conosciuto la rinuncia dei primi (art. 569 cpv. 3 CC).
Per motivi gravi l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo, sia agli eredi legittimi sia a quelli istituiti (art. 576 CC). Motivi gravi possono consistere in una situazione patrimoniale poco trasparente o in accertamenti in corso sui debiti. Non esiste tuttavia un diritto alla proroga.
La forma della dichiarazione
La rinuncia è fatta dall'erede, a voce o per iscritto, all'autorità competente (art. 570 cpv. 1 CC). Dev'essere senza condizioni né riserve (art. 570 cpv. 2 CC): una rinuncia sottoposta a condizione, limitata a una parte dell'eredità o subordinata a una controprestazione è inefficace. L'autorità tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia (art. 570 cpv. 3 CC).
Il codice civile parla costantemente di «autorità competente» senza designarla. La sua organizzazione è retta dal diritto cantonale; l'art. 581 cpv. 1 CC lo dice espressamente per il beneficio d'inventario. Chi intende rinunciare accerta quindi anzitutto quale ufficio riceva la dichiarazione all'ultimo domicilio del defunto.
Decadenza: silenzio e ingerenza
Due comportamenti fanno perdere definitivamente la facoltà di rinunciare.
Anzitutto il **silenzio**: se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità (art. 571 cpv. 1 CC). Non basta dunque rifiutare l'eredità interiormente; il termine è perentorio e il suo decorso vale accettazione.
Poi l'**ingerenza**: l'erede che prima dello spirare del termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa (art. 571 cpv. 2 CC). La semplice amministrazione resta lecita: conservare valori, proseguire affari correnti urgenti. Chi invece vende, dona o trattiene per sé beni ereditari ha accettato l'eredità.
La rinuncia presunta in caso di insolvenza
La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali (art. 566 cpv. 2 CC). In tal caso gli eredi non devono dichiarare nulla per sottrarsi alla responsabilità personale; chi vuole comunque l'eredità deve accettarla.
Non conviene però affidarsi senz'altro a questa presunzione. Se l'insolvenza fosse davvero notoria o risultante da atti officiali al momento del decesso è spesso valutabile solo a posteriori. Una rinuncia espressa entro il termine elimina l'incertezza.
La sorte della quota rinunciata
Quando il defunto **non abbia lasciato disposizioni a causa di morte** e uno fra più eredi rinunci all'eredità, la parte di questo è devoluta come se fosse premorto (art. 572 cpv. 1 CC). La quota spetta dunque ai suoi discendenti o, in loro mancanza, agli altri eredi.
**Se esistono disposizioni a causa di morte**, la parte a cui l'istituito rinuncia passa ai prossimi eredi legittimi del defunto, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione (art. 572 cpv. 2 CC).
La rinuncia dei **discendenti** dev'essere notificata dall'autorità competente al coniuge superstite, il quale avrà un termine di un mese per accettare l'eredità (art. 574 CC).
Gli eredi possono inoltre rinunciare sotto riserva che prima di ordinare la liquidazione vengano interpellati gli eredi del grado susseguente. In tal caso l'autorità notifica a questi ultimi la rinuncia dei precedenti; se non accettano l'eredità nel termine di un mese, si ritiene che essi pure vi abbiano rinunciato (art. 575 CC).
Rinuncia di tutti gli eredi: liquidazione dell'ufficio dei fallimenti
L'eredità a cui abbiano rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC). L'art. 193 LEF ne precisa lo svolgimento: l'autorità competente avvisa il giudice del fallimento quando tutti gli eredi hanno rinunciato o la rinuncia è presunta, e il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento. Anche un creditore o un erede può chiederla.
Rinunciare non significa abbandonare un eventuale attivo residuo. Fatta la liquidazione, quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato (art. 573 cpv. 2 CC).
I limiti: contestazione e responsabilità residua
La rinuncia non è uno strumento per pregiudicare i creditori. La legge pone due limiti.
**Contestazione da parte dei creditori dell'erede.** Quando un erede oberato abbia rinunciato all'eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non siano loro garantiti (art. 578 cpv. 1 CC). Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d'officio (art. 578 cpv. 2 CC); l'attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti (art. 578 cpv. 3 CC).
**Responsabilità verso i creditori del defunto.** Se gli eredi di una persona insolvente rinunciano all'eredità, essi sono tenuti verso i creditori in quanto abbiano ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria (art. 579 cpv. 1 CC). Sono esclusi il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione (art. 579 cpv. 2 CC). Gli eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell'attuale loro arricchimento (art. 579 cpv. 3 CC).
Le alternative: beneficio d'inventario e liquidazione d'ufficio
Chi non sa se l'eredità sia oberata non deve scegliere fra un'accettazione al buio e la rinuncia.
**Beneficio d'inventario.** L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia, e giova anche agli altri eredi (art. 580 CC). Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro un mese se accetti l'eredità (art. 587 cpv. 1 CC). Egli può rinunciare, chiedere la liquidazione d'ufficio, accettare col beneficio d'inventario o incondizionatamente; se non fa alcuna dichiarazione, s'intende che l'abbia accettata col beneficio d'inventario (art. 588 CC). L'erede risponde allora, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario (art. 589 cpv. 3 CC); i creditori i cui crediti non risultano dall'inventario perché hanno omesso di notificarli non hanno invece azione né contro l'erede personalmente né contro l'eredità (art. 590 cpv. 1 CC).
**Liquidazione d'ufficio.** Anziché rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio d'inventario, ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio (art. 593 cpv. 1 CC). La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione (art. 593 cpv. 2 CC). In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione (art. 593 cpv. 3 CC). La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall'ufficio dei fallimenti a norma della legislazione sul fallimento (art. 597 CC).
Va notato lo scarto fra i termini: la domanda di beneficio d'inventario va presentata entro un mese, mentre per la rinuncia sono disponibili tre mesi. Chi dubita della solvibilità dell'eredità esamina quindi anzitutto il beneficio d'inventario e solo successivamente la rinuncia.
Domande frequenti
Quanto tempo si ha per rinunciare a un'eredità?
Tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Per gli eredi legittimi il termine decorre dalla conoscenza della morte, per quelli istituiti dalla comunicazione officiale della disposizione. Se è stato eseguito un inventario assicurativo, decorre dalla sua chiusura.
Dove va dichiarata la rinuncia?
All'autorità competente, a voce o per iscritto (art. 570 cpv. 1 CC). Il codice civile non designa tale autorità: la sua organizzazione è retta dal diritto cantonale. Riceve la dichiarazione l'ufficio dell'ultimo domicilio del defunto.
Che cosa succede se il termine scade?
L'eredità è acquistata incondizionatamente (art. 571 cpv. 1 CC), con responsabilità personale per i debiti. Una proroga può essere concessa solo prima della scadenza e per motivi gravi (art. 576 CC).
Si può rinunciare soltanto a una parte dell'eredità?
No. La rinuncia dev'essere senza condizioni né riserve (art. 570 cpv. 2 CC). Rifiutare i debiti trattenendo i beni non costituisce una rinuncia valida.
Sgomberare l'abitazione del defunto fa perdere il diritto di rinunciare?
Dipende. La semplice amministrazione e la continuazione degli affari in corso restano lecite. Chi va oltre, o sottrae o dissimula oggetti dell'eredità, non può più rinunciare (art. 571 cpv. 2 CC).
Che cosa accade se rinunciano tutti gli eredi?
L'eredità è liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC, art. 193 LEF). Se dopo il pagamento dei debiti rimane un attivo, esso spetta agli aventi diritto come se non avessero rinunciato.
Dopo la rinuncia si è davvero al riparo dai creditori?
Non sempre. I creditori di una successione insolvente possono rivalersi sugli eredi per i beni soggetti a collazione ricevuti dal defunto nei cinque anni precedenti la morte (art. 579 CC).
Come procedere se non si sa se l'eredità sia oberata?
Chiedere il beneficio d'inventario, entro un mese e nelle stesse forme della rinuncia (art. 580 CC). Chiuso l'inventario resta possibile rinunciare, chiedere la liquidazione d'ufficio o accettare (art. 588 CC).
Fonti
- CC art. 560 – Acquisto dell'eredità per legge: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_560
- CC art. 566 – Facoltà di rinunciare: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_566
- CC art. 567 – Termine per rinunciare: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_567
- CC art. 568 – Termine in caso di inventario assicurativo: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_568
- CC art. 569 – Trasmissione della facoltà di rinunciare: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_569
- CC art. 570 – Forma della rinuncia: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_570
- CC art. 571 – Decadenza dalla facoltà di rinunciare: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_571
- CC art. 572 – Sorte della quota rinunciata: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_572
- CC art. 573 – Rinuncia di tutti gli eredi: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_573
- CC art. 574 – Rinuncia dei discendenti: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_574
- CC art. 575 – Rinuncia a favore degli eredi susseguenti: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_575
- CC art. 576 – Proroga del termine per motivi gravi: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_576
- CC art. 577 – Rinuncia al legato: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_577
- CC art. 578 – Contestazione dei creditori dell'erede: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_578
- CC art. 579 – Responsabilità in caso di rinuncia: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_579
- CC art. 580 – Diritto al beneficio d'inventario: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_580
- CC art. 581 – Formazione del beneficio d'inventario: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_581
- CC art. 587 – Termine per dichiararsi: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_587
- CC art. 588 – Facoltà di scelta dell'erede: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_588
- CC art. 589 – Effetti dell'accettazione col beneficio d'inventario: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_589
- CC art. 590 – Creditori che hanno omesso la notificazione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_590
- CC art. 593 – Domanda di liquidazione d'ufficio: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_593
- CC art. 597 – Liquidazione delle eredità oberate: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_597
- LEF art. 193 – Liquidazione in via di fallimento dell'eredità rinunciata: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it#art_193