Conclusione del contratto e forma In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Presupposto di base | Il contratto è perfetto quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà, in modo espresso o tacito. |
| Bastano i punti essenziali | Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve su punti secondari. |
| Principio della libertà di forma | Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. |
| Effetto del vizio di forma | Salvo diversa disposizione, dall'osservanza della forma legalmente prescritta dipende la validità del contratto. |
| Firma di propria mano | La firma deve essere fatta di propria mano; è equiparata la firma elettronica qualificata con marca temporale qualificata. |
| Firmano tutti gli obbligati | Il contratto soggetto a forma scritta legale dev'essere firmato da tutti i contraenti che ne rimangono obbligati. |
| Le modifiche seguono la stessa forma | La forma scritta legale vale anche per ogni modificazione, eccettuate le stipulazioni accessorie non in contraddizione con l'atto. |
| Vendita di un fondo | I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, i contratti preliminari e i patti di prelazione richiedono l'atto pubblico. |
| Trasferimento della proprietà fondiaria | Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l'atto pubblico. |
| Fideiussione | La fideiussione richiede la dichiarazione scritta con l'indicazione numerica dell'importo massimo; per le persone fisiche anche l'atto pubblico. |
| Merce esposta con il prezzo | L'invio di tariffe e prezzi correnti non è una proposta; l'esposizione di merci con indicazione del prezzo vale di regola come proposta. |
| Invio non ordinato | L'invio di una cosa non ordinata non è una proposta; il destinatario non è obbligato a rinviarla né a conservarla. |
Quando il contratto è perfetto
Nel diritto svizzero il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà (art. 1 cpv. 1 CO). Due dichiarazioni devono coincidere: la proposta dell'una e l'accettazione dell'altra parte. Tale manifestazione può essere espressa o tacita (art. 1 cpv. 2 CO). Né un documento, né una firma, né una stretta di mano figurano fra i presupposti: conta unicamente che le parti si siano accordate sul contenuto.
L'accordo deve riguardare i punti essenziali. Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari (art. 2 cpv. 1 CO). Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio (art. 2 cpv. 2 CO). Ritenere che un contratto non vincoli ancora perché restano aperti dei dettagli è quindi spesso un errore: l'essenziale basta.
Nel valutare un contratto, tanto nella forma quanto nel contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). L'intitolazione di un documento non decide dunque nulla. Chiamare un accordo «dichiarazione d'intenti non vincolante» fissandovi però prestazione e controprestazione non impedisce di risultare vincolati.
Proposta e accettazione: i termini di vincolo
Chi ha fatto ad altri una proposta a termine per la conclusione di un contratto rimane vincolato fino alla scadenza del termine; egli è liberato se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione (art. 3 CO). In mancanza di termine, la legge distingue a seconda che la proposta sia fatta a persona presente o assente.
Fra presenti vale quanto segue: la proposta senza fissazione di termine non vincola più il proponente se non è accettata immediatamente (art. 4 cpv. 1 CO). Se i contraenti o i loro mandatari si servono personalmente del telefono, il contratto si considera concluso fra presenti (art. 4 cpv. 2 CO). Fra assenti il proponente resta vincolato fino al momento in cui può attendersi l'arrivo di una risposta spedita regolarmente e in tempo utile (art. 5 cpv. 1 CO). Se l'accettazione spedita in tempo utile giunge più tardi, chi non vuole essere vincolato deve avvisarne immediatamente l'altra parte (art. 5 cpv. 3 CO).
Quando per la natura particolare del negozio o per le circostanze non sia da attendersi un'accettazione espressa, il contratto si considera concluso se la proposta non è respinta entro congruo termine (art. 6 CO). È l'eccezione, non la regola: di norma il silenzio non vale accettazione. La situazione è chiara per le merci non ordinate: l'invio di una cosa non ordinata non è una proposta, il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa e, solo se l'invio è manifestamente dovuto a un errore, deve informarne il mittente (art. 6a CO).
Anche la revoca è disciplinata. Se la revoca giunge all'altra parte prima della proposta o contemporaneamente, oppure le è comunicata più tardi ma prima che essa abbia avuto conoscenza della proposta, la proposta si considera come non avvenuta; lo stesso vale per la revoca dell'accettazione (art. 9 CO).
Che cosa è una proposta e che cosa è solo pubblicità
Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua (art. 7 cpv. 1 CO). L'invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta (art. 7 cpv. 2 CO). Vale invece di regola come proposta l'esposizione di merci con indicazione del prezzo (art. 7 cpv. 3 CO).
Questa gradazione conta nella vita quotidiana. Un catalogo, un prospetto o un listino prezzi non obbliga nessuno a concludere. La merce esposta in vetrina con il cartellino del prezzo è invece una proposta: chi l'accetta conclude una compravendita. Chi promette pubblicamente una ricompensa per una prestazione deve pagarla conformemente all'annuncio (art. 8 cpv. 1 CO).
Il principio: la libertà di forma
Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge (art. 11 cpv. 1 CO). È il principio della libertà di forma. Una compravendita d'automobile conclusa a voce, un mandato confermato con un messaggio, una prestazione convenuta per telefono: tutto valido.
Libertà di forma non significa tuttavia libertà di prova. Chi si richiama a un contratto deve poterne dimostrare la conclusione e il contenuto. La forma scritta è perciò utile anche dove non è prescritta: non come requisito di validità, ma come mezzo di prova.
Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia di una forma legalmente prescritta, dall'osservanza di questa dipende la validità del contratto (art. 11 cpv. 2 CO). La mancanza della forma prescritta non rende dunque il contratto semplicemente annullabile: lo colpisce in linea di principio con la nullità.
Le forme prescritte dalla legge
La legge conosce essenzialmente tre gradi. La forma scritta semplice esige che il contratto sia firmato da tutti i contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati (art. 13 cpv. 1 CO). La firma deve essere fatta di propria mano (art. 14 cpv. 1 CO); è equiparata alla firma autografa la firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge federale sulla firma elettronica (art. 14 cpv. 2bis CO). Una firma scansionata, un mittente di posta elettronica o un clic su «accetto» non soddisfano la forma scritta legale. Se una persona non può firmare, è permesso sostituire la firma con un segno a mano autenticato o con un atto pubblico (art. 15 CO).
La forma scritta qualificata esige indicazioni supplementari nell'atto stesso: per la fideiussione, l'indicazione numerica dell'importo massimo della somma garantita deve figurare nell'atto medesimo (art. 493 cpv. 1 CO). L'atto pubblico, infine, richiede l'intervento di un pubblico ufficiale secondo il diritto procedurale cantonale.
Richiedono l'atto pubblico, fra l'altro, i contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, nonché i contratti preliminari e i patti di prelazione, le promesse di vendita e quelle di ricupera (art. 216 cpv. 1 e 2 CO). Anche il contratto traslativo della proprietà fondiaria richiede per la sua validità l'atto pubblico (art. 657 cpv. 1 CC), e la convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti (art. 184 CC). La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta; se l'oggetto donato è un fondo o un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico (art. 243 cpv. 1 e 2 CO). Il testamento olografo, a sua volta, dev'essere scritto e firmato a mano dal testatore dal principio alla fine, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno (art. 505 cpv. 1 CC).
Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie che non siano in contraddizione con l'atto (art. 12 CO). Una compravendita immobiliare rogata non può quindi essere modificata con un accordo informale sul prezzo.
Requisiti di forma oltre la conclusione
I requisiti di forma non riguardano soltanto la conclusione. Nel diritto della locazione, la disdetta per locali d'abitazione e commerciali deve essere data per scritto, e il locatore deve darla mediante un modulo approvato dal Cantone che indichi al conduttore la procedura da seguire (art. 266l CO). Un aumento della pigione dev'essere comunicato e motivato almeno dieci giorni prima dell'inizio del termine di disdetta su un modulo approvato dal Cantone; in mancanza del modulo prescritto o della motivazione, l'aumento è nullo (art. 269d cpv. 1 e 2 CO). Il contratto individuale di lavoro, per contro, non richiede per la sua validità forma speciale, salvo disposizione contraria della legge (art. 320 cpv. 1 CO).
La forma convenuta dalle parti
Le parti possono anche imporsi una forma. Se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati (art. 16 cpv. 1 CO). Se fu convenuta la forma scritta senz'altra più precisa indicazione, si applicano le norme per la forma scritta richiesta dalla legge (art. 16 cpv. 2 CO). Si tratta di una presunzione: essa può essere rovesciata se le parti hanno manifestamente voluto ritenere valido il contratto già prima.
I limiti del contenuto
La validità formale non basta. Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o ai buoni costumi è nullo; se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso (art. 20 CO). Il contratto non obbliga inoltre chi al momento della conclusione si trovava in un errore essenziale (art. 23 CO); l'art. 24 CO enumera i casi di errore essenziale.
Conseguenze pratiche
Concludere un contratto in Svizzera è più semplice di quanto molti credano — e quindi accade più in fretta. Quattro punti sono decisivi nella pratica. Primo: l'accordo sui punti essenziali basta, e i dettagli aperti di regola non impediscono il vincolo. Secondo: vale la libertà di forma finché la legge non prescrive nulla. Terzo: per i fondi, la fideiussione di una persona fisica, la convenzione matrimoniale e la promessa di donazione la forma è requisito di validità, e un vizio di forma rende l'accordo privo di valore. Quarto: anche senza obbligo legale, la forma scritta resta il mezzo di prova più efficace.
Domande frequenti
Un contratto orale è valido in Svizzera?
Sì. Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale se questa non sia prescritta dalla legge (art. 11 cpv. 1 CO). Una compravendita o un mandato conclusi a voce sono pienamente validi. Il problema non è la validità ma la prova: chi se ne richiama deve dimostrarne conclusione e contenuto.
Basta un'e-mail per la forma scritta legale?
No. La firma deve essere fatta di propria mano (art. 14 cpv. 1 CO). È equiparata solo la firma elettronica qualificata corredata di marca temporale qualificata (art. 14 cpv. 2bis CO). Un mittente di posta elettronica, una firma scansionata o un clic su «accetto» non bastano.
Il silenzio vale accettazione?
Di regola no. Il contratto si considera concluso in mancanza di rifiuto entro congruo termine solo se, per la natura particolare del negozio o per le circostanze, non era da attendersi un'accettazione espressa (art. 6 CO). L'invio di una cosa non ordinata non è espressamente una proposta (art. 6a CO).
Sono vincolato da una proposta fatta al telefono?
Se i contraenti si servono personalmente del telefono, il contratto si considera concluso fra presenti (art. 4 cpv. 2 CO). Se la proposta non è accettata immediatamente, non siete più vincolati — salvo che abbiate fissato un termine di accettazione (art. 3 CO).
Che cosa succede se manca la forma prescritta?
Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia della forma, dall'osservanza di questa dipende la validità del contratto (art. 11 cpv. 2 CO). Una vendita immobiliare viziata nella forma o una semplice promessa orale di donazione non produce effetti.
Un contratto rogato può essere modificato a voce?
No. Quando la legge prescrive la forma scritta, questa vale anche per ogni modificazione; fanno eccezione solo le stipulazioni accessorie non in contraddizione con l'atto (art. 12 CO). Per la vendita di un fondo resta necessario l'atto pubblico (art. 216 CO).
Il cartellino del prezzo in vetrina è una proposta vincolante?
Di regola sì: l'esposizione di merci con indicazione del prezzo vale come proposta (art. 7 cpv. 3 CO). Cataloghi, prospetti e listini prezzi non costituiscono invece per sé stessi una proposta (art. 7 cpv. 2 CO).
E se abbiamo convenuto la forma scritta pur non essendo richiesta dalla legge?
Allora in difetto di quella forma vi si presume non obbligati (art. 16 cpv. 1 CO). Se è stata convenuta la forma scritta senz'altra più precisa indicazione, si applicano le norme sulla forma scritta richiesta dalla legge (art. 16 cpv. 2 CO).
Fonti
- CO art. 1 – Conclusione del contratto: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_1
- CO art. 2 – Punti secondari riservati: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_2
- CO art. 3 – Proposta a termine: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_3
- CO art. 4 – Proposta fra presenti: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_4
- CO art. 5 – Proposta fra assenti: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_5
- CO art. 6 – Accettazione tacita: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_6
- CO art. 6a – Invio di cose non ordinate: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_6_a
- CO art. 7 – Proposta non vincolante, esposizione di merci: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_7
- CO art. 8 – Promessa pubblica di ricompensa: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_8
- CO art. 9 – Revoca della proposta e dell'accettazione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_9
- CO art. 11 – Forma dei contratti, libertà di forma: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_11
- CO art. 12 – Forma delle modificazioni del contratto: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_12
- CO art. 13 – Requisito della firma: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_13
- CO art. 14 – Firma autografa ed elettronica: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_14
- CO art. 15 – Sostituzione della firma: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_15
- CO art. 16 – Forma convenuta dalle parti: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_16
- CO art. 18 – Interpretazione e simulazione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_18
- CO art. 20 – Nullità del contratto: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_20
- CO art. 23 – Errore essenziale: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_23
- CO art. 24 – Casi di errore essenziale: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_24
- CO art. 216 – Forma della vendita di fondi: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_216
- CO art. 243 – Forma della donazione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_243
- CO art. 266l – Forma della disdetta nella locazione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_266_l
- CO art. 269d – Modulo per l'aumento della pigione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_269_d
- CO art. 320 – Libertà di forma del contratto di lavoro: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_320
- CO art. 493 – Forma della fideiussione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_493
- CC art. 184 – Forma della convenzione matrimoniale: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_184
- CC art. 505 – Testamento olografo: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_505
- CC art. 657 – Forma del contratto traslativo della proprietà: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_657