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Garanzia per difetti nella compravendita In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-08-26 · Ultima verifica 2026-08-26 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
garanzia per difettidifetto della cosacontratto di compravenditanotifica dei difettiprescrizionediritto dei consumatoriCO
Risposta breveIl venditore risponde in linea di principio delle qualità promesse e dei difetti materiali o giuridici rilevanti. Il compratore deve esaminare la cosa dopo la consegna e notificare immediatamente i difetti riconoscibili o quelli occulti scoperti in seguito. Salvo accordi validi in senso diverso, il Codice delle obbligazioni prevede soprattutto la risoluzione della vendita o la diminuzione del prezzo e, per le cose fungibili, la sostituzione; non esiste un diritto legale generale alla riparazione. Le azioni di garanzia si prescrivono di regola in due anni dalla consegna; per una cosa nuova destinata all’uso personale o familiare il termine non può essere abbreviato se il venditore agisce nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.

Fatti essenziali

PuntoValore
Responsabilità per qualità promesse e difetti rilevantiIl venditore risponde delle qualità promesse e dei difetti materiali o giuridici che tolgono o diminuiscono notevolmente il valore o l’attitudine all’uso, in linea di principio anche se ignorava il difetto. A
Il venditore è l’interlocutore legaleLe pretese legali fondate sugli articoli 197 e seguenti CO sono rivolte contro il venditore e non automaticamente contro il produttore. B
Difetti notiIl venditore non risponde dei difetti noti al compratore; dei difetti riconoscibili risponde soltanto se ne ha dichiarato l’assenza. A
Esame e notifica immediataLa cosa deve essere esaminata non appena l’ordinario andamento degli affari lo consente; i difetti riscontrati e quelli occulti scoperti più tardi devono essere notificati subito. A
Inganno intenzionaleSe ha intenzionalmente ingannato il compratore, il venditore non può limitare la garanzia invocando una notifica tardiva dei difetti. A
Risoluzione o diminuzione del prezzoLa legge permette in linea di principio al compratore di scegliere tra la risoluzione della vendita e la diminuzione del prezzo; alle condizioni legali il giudice può limitarsi a ridurre il prezzo. A
Sostituzione delle cose fungibiliPer una cosa fungibile il compratore può chiedere in sostituzione cose dello stesso genere prive di difetti. A
Nessun diritto legale generale alla riparazioneLa riparazione non è un diritto legale generale nell’ordinaria compravendita; può tuttavia risultare dal contratto, dalle condizioni commerciali generali o da una garanzia commerciale. B
Modifica mediante condizioni generaliI diritti legali possono essere ampiamente modificati per contratto; un’esclusione è tuttavia nulla se il venditore ha dolosamente dissimulato il difetto. A
Termine generale e cose integrateLe azioni di garanzia si prescrivono di regola in due anni dalla consegna; il termine è di cinque anni per determinate cose integrate in un’opera immobiliare che causano il difetto dell’opera. A
Durate minime per i beni di consumoNella vendita professionale o commerciale di una cosa destinata all’uso personale o familiare, il termine non può essere ridotto a meno di due anni per una cosa nuova né a meno di un anno per una cosa usata. A
Onere della prova dopo l’accettazioneDopo l’accettazione senza riserve spetta in linea di principio al compratore provare il difetto invocato. B

Quando la cosa venduta è difettosa

Secondo l’articolo 197 CO, il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è destinata. Questa responsabilità sussiste in linea di principio anche se il venditore ignorava il difetto. Le pretese legali di garanzia per i difetti sono rivolte contro il venditore e non automaticamente contro il produttore. Un’eventuale garanzia commerciale del produttore può prevedere prestazioni e condizioni proprie, ma non sostituisce automaticamente i diritti verso il venditore.

Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita. Dei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria attenzione risponde soltanto se ne ha dichiarato l’assenza. Sono quindi determinanti le qualità convenute e l’uso presupposto dal contratto.

Esame e notifica dei difetti

Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta non appena l’ordinario andamento degli affari lo consente. Deve notificare subito al venditore, in modo sufficientemente preciso, i difetti riscontrati. Se omette l’esame o la tempestiva notifica, la cosa si considera di regola accettata. Un difetto occulto che non poteva essere rilevato mediante l’esame usuale deve essere notificato subito dopo la scoperta.

Il termine di prescrizione di due anni non sostituisce l’obbligo di notifica. Un difetto può dunque essere stato notificato troppo tardi anche se l’azione non è ancora prescritta. Per agevolare la prova è opportuno documentare l’esame, conservare giustificativi e fotografie e inviare al venditore una comunicazione comprovabile. Se il venditore ha intenzionalmente ingannato il compratore, non può limitare la propria garanzia invocando una notifica tardiva.

Diritti previsti dalla legge

In assenza di una deroga validamente convenuta, l’articolo 205 CO permette al compratore di chiedere la risoluzione della vendita oppure la diminuzione del prezzo. Anche se il compratore domanda la risoluzione, il giudice può limitarsi a ridurre il prezzo quando le circostanze non la giustificano. Se il minor valore equivale al prezzo di vendita, è possibile domandare soltanto la risoluzione.

Quando la vendita riguarda cose fungibili, cioè intercambiabili all’interno dello stesso genere, il compratore può chiedere in sostituzione cose dello stesso genere prive di difetti. La legge non conferisce invece un diritto generale alla riparazione nell’ordinaria compravendita. Un diritto alla riparazione, o la limitazione delle prestazioni alla sola riparazione, può risultare dal contratto, dalle condizioni commerciali generali o da una garanzia commerciale.

In caso di risoluzione, il compratore deve restituire la cosa con i frutti che ne ha ricavato. Il venditore deve rimborsare il prezzo con gli interessi e, secondo l’articolo 208 CO, risarcire determinate spese giudiziarie, i disborsi e il danno direttamente cagionato. Per l’ulteriore danno può liberarsi provando che non gli è imputabile alcuna colpa.

Modifiche contrattuali ed esclusione della garanzia

Le norme legali sulla garanzia sono in gran parte dispositive. Il contratto o condizioni commerciali generali validamente integrate possono quindi modificare i diritti legali, per esempio limitando la prestazione alla riparazione o escludendo in parte la responsabilità. Occorre esaminare attentamente la clausola concreta. Secondo l’articolo 199 CO, la clausola che sopprime o limita la garanzia è nulla se il venditore ha dolosamente dissimulato il difetto.

Per i beni di consumo, l’articolo 210 capoverso 4 CO stabilisce inoltre durate minime: se la cosa è destinata all’uso personale o familiare del compratore e il venditore agisce nell’ambito della sua attività professionale o commerciale, il termine non può essere abbreviato a meno di due anni per una cosa nuova né a meno di un anno per una cosa usata. Può essere convenuta una durata più lunga.

Prescrizione, prova e procedura

Le azioni di garanzia si prescrivono di regola in due anni dalla consegna della cosa al compratore, anche se il difetto viene scoperto più tardi. Il termine è di cinque anni quando il difetto di una cosa integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata ha causato il difetto dell’opera. Se il venditore ha assunto una garanzia di durata più lunga, resta applicabile tale durata. Il venditore non può invocare la prescrizione se ha intenzionalmente ingannato il compratore.

Dopo l’accettazione senza riserve spetta in linea di principio al compratore provare il difetto invocato. Egli deve anche poter dimostrare che sono adempiute le condizioni legali o contrattuali della pretesa e che la notifica è stata tempestiva. Le pretese di garanzia sono pretese civili da far valere contro il venditore; una garanzia commerciale può prevedere parallelamente una procedura propria.

Situazione temporale

Il termine generale di due anni e le durate minime imperative per i beni di consumo nuovi e usati sono in vigore dal 1° gennaio 2013. Per consegne anteriori, particolari tipi di contratto o garanzie separate occorre verificare individualmente la disciplina applicabile.

Domande frequenti

A chi devo notificare il difetto?

Le pretese legali di garanzia sono rivolte in linea di principio contro il venditore. Una garanzia del produttore può prevedere parallelamente diritti e procedure propri.

Entro quando va notificato un difetto?

La cosa deve essere esaminata non appena l’ordinario andamento degli affari lo consente. Un difetto riconoscibile deve essere notificato subito e un difetto occulto subito dopo la scoperta.

Ho sempre diritto alla riparazione?

No. La legge prevede soprattutto la risoluzione o la diminuzione del prezzo e, per le cose fungibili, la sostituzione. Un diritto alla riparazione può essere previsto dal contratto o dalle condizioni commerciali generali.

Posso chiedere il rimborso del prezzo invece della riparazione?

Dipende dalle norme legali e contrattuali applicabili. Senza un accordo derogatorio si può chiedere la risoluzione, ma il giudice può limitarsi a ridurre il prezzo se la risoluzione non è giustificata.

Qual è il termine legale di prescrizione?

Di regola è di due anni dalla consegna. Per determinate cose integrate in un’opera immobiliare e all’origine del difetto dell’opera è di cinque anni.

Le condizioni generali possono abbreviare il termine?

Non a meno di due anni per un bene di consumo nuovo né a meno di un anno per uno usato, se il venditore agisce professionalmente o commercialmente. Negli altri casi la clausola va esaminata separatamente.

È sufficiente notificare il difetto entro due anni?

No. L’obbligo di esaminare la cosa e di notificare subito il difetto si aggiunge al termine di prescrizione. Una notifica tardiva può far perdere i diritti prima della scadenza dei due anni.

Il venditore può escludere completamente la garanzia?

La garanzia può essere ampiamente modificata o esclusa per contratto. L’esclusione è tuttavia nulla per un difetto dolosamente dissimulato; restano inoltre riservate le durate minime imperative per i beni di consumo.

Fonti

Ultima modifica:
2026-08-26
Ultima verifica:
2026-08-26
In vigore dal:
2013-01-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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