Contabilità e obbligo di revisione In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Contabilità completa | Le persone giuridiche nonché le imprese individuali e le società di persone con almeno 500 000 franchi di cifra d’affari nell’ultimo esercizio devono in linea di principio tenere la contabilità e presentare i conti secondo le regole complete. |
| Contabilità semplificata | Sotto i 500 000 franchi di cifra d’affari, le imprese individuali e le società di persone possono in linea di principio limitarsi a registrare entrate, uscite e situazione patrimoniale. |
| Principi di tenuta | Le operazioni devono essere registrate in modo completo, veritiero, sistematico, documentato, chiaro e verificabile. |
| Composizione del conto annuale | Il conto annuale comprende il bilancio, il conto economico e l’allegato ed è parte della relazione sulla gestione. |
| Termine di allestimento | La relazione sulla gestione deve essere allestita entro sei mesi dalla fine dell’esercizio e sottoposta per approvazione all’organo o alle persone competenti. |
| Conservazione | I libri, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione devono essere conservati per dieci anni dalla fine dell’esercizio. |
| Valori soglia per la revisione ordinaria | La revisione ordinaria è obbligatoria se per due esercizi consecutivi sono superati due valori: 20 milioni di franchi di somma di bilancio, 40 milioni di franchi di cifra d’affari e 250 posti di lavoro a tempo pieno. |
| Altri casi di revisione ordinaria | Le società con azioni quotate in borsa e quelle obbligate ad allestire un conto di gruppo sottostanno alla revisione ordinaria; possono chiederla anche azionisti che rappresentano insieme almeno il dieci per cento del capitale azionario. |
| Revisione limitata | Se non sono adempiute le condizioni per la revisione ordinaria, il conto annuale di una società soggetta a revisione è in linea di principio sottoposto a revisione limitata. |
| Opting-out | Con il consenso di tutti i soci si può rinunciare alla revisione limitata se la media annua non supera dieci posti di lavoro a tempo pieno. |
Chi deve tenere la contabilità
Il Codice delle obbligazioni collega la tenuta della contabilità e la presentazione dei conti alla forma giuridica e all’importanza economica dell’impresa. Le persone giuridiche sottostanno alle regole complete. Lo stesso vale per le imprese individuali e le società di persone che nell’ultimo esercizio hanno conseguito una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi.
Al di sotto di questa soglia, le imprese individuali e le società di persone possono in linea di principio limitarsi a una contabilità semplificata delle entrate, delle uscite e della situazione patrimoniale. La stessa regola vale per le associazioni e le fondazioni che non sono obbligate a iscriversi nel registro di commercio e per determinate fondazioni dispensate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Restano riservate eventuali norme speciali.
Requisiti della contabilità e del conto annuale
La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Le operazioni e gli altri eventi rilevanti devono essere registrati in modo completo, veritiero e sistematico, sulla base di documenti contabili, con chiarezza, adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa e possibilità di verifica. La presentazione dei conti deve esporre la situazione economica in modo tale che terzi possano farsene un’opinione attendibile.
La relazione sulla gestione contiene il conto annuale, composto dal bilancio, dal conto economico e dall’allegato. Deve essere allestita entro sei mesi dalla fine dell’esercizio e sottoposta per approvazione all’organo o alle persone competenti. Alle imprese di maggiori dimensioni e ai gruppi si applicano ulteriori prescrizioni, se ne ricorrono i presupposti, in particolare sul rendiconto finanziario, sulla relazione annuale o sul conto di gruppo.
I libri, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione devono essere conservati per dieci anni dalla fine dell’esercizio. I libri e i documenti contabili possono essere conservati su carta, su supporto elettronico o in forma analoga, purché sia garantita la concordanza con le operazioni sottostanti e possano essere resi leggibili in ogni momento.
Revisione ordinaria
Le società con azioni quotate in borsa e quelle obbligate ad allestire un conto di gruppo devono sottoporre i propri conti alla revisione ordinaria. Essa è inoltre obbligatoria se, per due esercizi consecutivi, l’impresa supera due dei tre valori seguenti: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d’affari di 40 milioni di franchi o 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
Gli azionisti che rappresentano insieme almeno il dieci per cento del capitale azionario possono chiedere una revisione ordinaria. Questa può anche essere prevista dallo statuto o decisa dall’assemblea generale. Per le altre forme giuridiche, le disposizioni specifiche rinviano al diritto della società anonima o prevedono regole proprie.
Revisione limitata e rinuncia
Quando non sono adempiute le condizioni della revisione ordinaria, una società soggetta all’obbligo di revisione fa in linea di principio verificare il proprio conto annuale mediante revisione limitata. Con il consenso di tutti i soci può rinunciarvi se la media annua non supera dieci posti di lavoro a tempo pieno. Questa rinuncia è comunemente denominata opting-out.
La rinuncia alla revisione limitata non elimina l’obbligo di tenere la contabilità e presentare i conti. Anche senza ufficio di revisione, gli organi direttivi competenti restano responsabili del rispetto di tali obblighi. Lo statuto, una decisione dei soci, norme settoriali o condizioni contrattuali poste da finanziatori possono inoltre rendere una verifica necessaria o opportuna.
Competenze e verifica pratica
L’elezione dell’ufficio di revisione e l’approvazione dei conti dipendono dalla forma giuridica. Nella società anonima, l’assemblea generale elegge l’ufficio di revisione e approva il conto annuale. Per ogni esercizio l’impresa dovrebbe documentare il tipo di revisione applicabile considerando forma giuridica, valori soglia, numero di posti di lavoro a tempo pieno, eventuale obbligo del conto di gruppo e decisioni valide. Il Portale PMI della SECO illustra queste distinzioni; restano determinanti le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
Domande frequenti
Da quando un’impresa individuale deve tenere una contabilità completa?
Da quando ha conseguito almeno 500 000 franchi di cifra d’affari nell’ultimo esercizio. Al di sotto di questa soglia è generalmente sufficiente una contabilità semplificata di entrate, uscite e situazione patrimoniale, fatte salve norme speciali.
Quali documenti devono essere conservati per dieci anni?
I libri, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione. Il termine decorre dalla fine dell’esercizio interessato.
Quando è obbligatoria la revisione ordinaria?
Tra l’altro per le società con azioni quotate in borsa, per quelle obbligate ad allestire un conto di gruppo oppure se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre valori di 20 milioni di franchi di somma di bilancio, 40 milioni di franchi di cifra d’affari e 250 posti di lavoro a tempo pieno.
Quale revisione si applica al di sotto dei valori soglia?
Una società soggetta all’obbligo di revisione fa in linea di principio verificare il proprio conto annuale mediante revisione limitata, salvo una rinuncia valida o un’altra eccezione prevista dalla legge.
A quali condizioni è possibile l’opting-out?
Devono acconsentire tutti i soci e la media annua non deve superare dieci posti di lavoro a tempo pieno. La rinuncia riguarda la revisione limitata, non la contabilità né la presentazione dei conti.
Chi resta responsabile senza ufficio di revisione?
Gli organi direttivi competenti secondo la forma giuridica. Nella società anonima, l’organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria è un’attribuzione intrasmissibile del consiglio d’amministrazione.
Una revisione può essere richiesta nonostante le piccole dimensioni dell’impresa?
Sì. La revisione ordinaria può essere prevista dallo statuto o decisa dall’assemblea generale; possono chiederla anche azionisti che rappresentano insieme almeno il dieci per cento del capitale azionario. Possono aggiungersi obblighi contrattuali.
Fonti
- Fedlex – CO, art. 957 (obbligo di tenere la contabilità e presentare i conti): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_957
- Fedlex – CO, art. 957a (contabilità): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_957_a
- Fedlex – CO, art. 958 (scopo e contenuto della presentazione dei conti): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_958
- Fedlex – CO, art. 958f (conservazione dei libri): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_958_f
- Fedlex – CO, art. 727 (revisione ordinaria): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_727
- Fedlex – CO, art. 727a (revisione limitata e rinuncia): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_727_a
- Fedlex – CO, art. 716a (attribuzioni intrasmissibili del consiglio d’amministrazione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_716_a
- Portale PMI della SECO – Nuovo diritto in materia di revisione: https://www.kmu.admin.ch/it/nuovo-diritto-in-materia-di-revisione-112012
- Portale PMI della SECO – Conservazione elettronica dei libri di commercio: https://www.kmu.admin.ch/it/conservazione-elettronica-dei-libri-di-commercio