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Iscrizione nel registro di commercio In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-09-10 · Ultima verifica 2026-09-11 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
Registro di commercioObbligo d'iscrizioneImpresa individualeCodice delle obbligazioniFoglio ufficiale svizzero di commercioUfficio del registro di commercioUFRCNumero d'identificazione delle imprese
Risposta breveIl registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato che pubblica i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici. Un'impresa individuale deve essere iscritta se nell'ultimo esercizio ha realizzato una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi; le società commerciali e la maggior parte delle persone giuridiche acquistano la personalità soltanto con l'iscrizione. La notificazione è presentata all'ufficio cantonale del registro di commercio, approvata dall'Ufficio federale del registro di commercio e ha effetto solo con la pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. L'iscrizione di un'impresa individuale costa 80 franchi, quella di una società di capitali 420 franchi. Chi non adempie l'obbligo nonostante la diffida può essere punito con un'ammenda fino a 5000 franchi.

Fatti essenziali

PuntoValore
Enti giuridiciLa legge elenca quattordici categorie di enti giuridici, dall'impresa individuale alle società di capitali e alle succursali. A
Obbligo d'iscrizione delle imprese individualiL'iscrizione è obbligatoria a partire da una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi nell'ultimo esercizio; professioni liberali e agricoltori ne sono dispensati se non operano in forma commerciale. A
Acquisto della personalitàLe unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi acquistano la personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. A
AssociazioniUn'associazione deve iscriversi se gestisce un'impresa in forma commerciale, se è soggetta a revisione o se raccoglie o distribuisce prevalentemente valori patrimoniali all'estero. A
Numero d'identificazione delle impreseOgni ente giuridico iscritto riceve un numero d'identificazione delle imprese (IDI). A
Momento in cui l'iscrizione ha effettoLe iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e hanno effetto all'atto della pubblicazione. A
Effetto di pubblicitàNessuno può eccepire la mancata conoscenza di un fatto iscritto; un fatto non iscritto è opponibile al terzo solo se è provata la sua conoscenza. A
Approvazione dell'UFRCL'Ufficio federale del registro di commercio esamina e approva ogni iscrizione e la trasmette al Foglio ufficiale svizzero di commercio. A
Forma della notificazioneLa notificazione può essere presentata su carta o in forma elettronica; quella elettronica richiede una firma elettronica qualificata con marca temporale qualificata. A
AmmendaChi, diffidato sotto comminatoria della pena, non adempie l'obbligo d'iscrizione entro il termine fissato può essere punito con un'ammenda fino a 5000 franchi. A
Termine di ricorsoLe decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica davanti a un tribunale superiore cantonale. A
Emolumenti per le nuove iscrizioniImpresa individuale 80 franchi, società in nome collettivo o in accomandita 160 franchi, società di capitali 420 franchi, cooperative e associazioni 280 franchi, fondazioni 210 franchi. A

Scopo e organizzazione del registro di commercio

Secondo il Codice delle obbligazioni (CO), il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi. Chi tratta con un'impresa deve poterne accertare la ditta, la sede, la forma giuridica, lo scopo e i poteri di rappresentanza senza ricerche particolari.

La legge elenca gli enti giuridici interessati: imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita, società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, società di investimento a capitale fisso, società di investimento a capitale variabile, istituti di diritto pubblico e succursali.

La tenuta degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni, che possono anche tenere il registro su base intercantonale. La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Questo compito è svolto dall'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC), che approva ogni iscrizione prima della pubblicazione e gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone.

Chi deve iscriversi

Una persona fisica che gestisce un'impresa deve iscrivere la propria impresa individuale nel registro di commercio del luogo della stabile organizzazione se nell'ultimo esercizio ha realizzato una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi. Sono dispensati da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un'impresa in forma commerciale. Le succursali devono essere iscritte nel registro del luogo in cui si trovano. Le imprese individuali e le succursali non sottoposte all'obbligo hanno il diritto di farsi iscrivere volontariamente.

Per le società commerciali e gli altri enti la questione si pone diversamente. Secondo il Codice civile (CC), le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi acquistano la personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. Per una società anonima, una Sagl o una società cooperativa l'iscrizione non è quindi un semplice obbligo di annuncio, bensì l'atto costitutivo. Non abbisognano dell'iscrizione le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico.

Un'associazione è comunque tenuta a iscriversi se per conseguire il proprio fine gestisce un'impresa in forma commerciale, se è soggetta all'obbligo di revisione o se raccoglie o distribuisce prevalentemente, in modo diretto o indiretto, valori patrimoniali all'estero destinati a scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali. Gli istituti di diritto pubblico devono iscriversi se esercitano prevalentemente un'attività economica privata o se il diritto federale, cantonale o comunale prevede un'iscrizione.

Effetti dell'iscrizione

Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e hanno effetto all'atto della pubblicazione. Non è quindi determinante la data della notificazione né l'iscrizione nel registro giornaliero, bensì il giorno della pubblicazione.

Dall'iscrizione discende l'effetto di pubblicità. Nessuno può eccepire la mancata conoscenza di un fatto iscritto nel registro di commercio. Per contro, una circostanza di fatto della quale è prescritta l'iscrizione ma che non è stata iscritta può essere opposta al terzo solo se è provato che questi ne aveva conoscenza. La buona fede di chi ha confidato in un fatto errato iscritto nel registro deve essere tutelata se non vi si oppongono interessi preponderanti. Queste regole spiegano perché la revoca di un diritto di firma o l'uscita da un organo vadano notificate senza indugio.

Notificazione: forma, lingua e firme

L'iscrizione si fonda su una notificazione; i fatti da iscrivere devono essere documentati. Le iscrizioni devono essere conformi alla verità, non devono dar luogo a inganni né ledere interessi pubblici. Eccezionalmente possono avvenire anche in virtù di una sentenza, di una decisione o d'ufficio.

La notificazione deve identificare chiaramente l'ente giuridico e indicare i fatti da iscrivere oppure rinviare singolarmente ai documenti giustificativi. Può essere presentata su supporto cartaceo o in forma elettronica e va redatta in una lingua ufficiale del Cantone in cui avviene l'iscrizione. Di regola è effettuata da una o più persone autorizzate a firmare per l'ente giuridico secondo il proprio diritto di firma, oppure da un terzo autorizzato mediante procura da allegare alla notificazione. Le persone che cessano le loro funzioni possono chiedere esse stesse la propria cancellazione.

La notificazione su carta va firmata presso l'ufficio del registro di commercio oppure inoltrata con firme autenticate. Le notificazioni elettroniche devono recare una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata. Se una persona autorizzata a firmare è notificata per l'iscrizione, deposita la propria firma autografa firmando presso l'ufficio oppure producendo una firma autenticata o acquisita elettronicamente e da lei stessa confermata. Se per un'iscrizione è previsto un termine, esso è rispettato se la notificazione e i documenti necessari sono consegnati all'ufficio o alla Posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno.

Esame, approvazione e pubblicazione

Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali. Se un fatto da iscrivere si riferisce a un ente giuridico già iscritto nel registro svizzero, la sua esistenza non deve essere documentata; l'esistenza di un ente non iscritto in Svizzera va provata con un estratto autenticato e attuale del registro estero o con un documento equivalente.

L'ufficio cantonale trasmette le proprie iscrizioni all'UFRC in forma elettronica il giorno feriale in cui sono state riportate nel registro giornaliero. L'UFRC le esamina, le approva e trasmette quelle approvate al FUSC, che attribuisce a ogni iscrizione un numero di annuncio e stabilisce la data di pubblicazione. Se l'UFRC rifiuta l'approvazione, la comunicazione all'ufficio cantonale è una decisione incidentale non impugnabile separatamente; in caso di rifiuto definitivo l'UFRC emana una decisione impugnabile.

Contenuto dell'iscrizione e numero IDI

Ogni ente giuridico iscritto riceve un numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese. Per un'impresa individuale sono iscritti la ditta e l'IDI, la sede e il domicilio legale, la forma giuridica, lo scopo, il titolare e le persone autorizzate a rappresentarla. I fatti la cui iscrizione non è prevista né dalla legge né dall'ordinanza sono iscritti soltanto su richiesta, se l'iscrizione corrisponde allo scopo del registro e se sussiste un interesse pubblico alla loro pubblicità.

Modifiche, cancellazione e reiscrizione

Ogni modifica dei fatti iscritti deve a sua volta essere iscritta. Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficio lo cancella: dapprima lo diffida a comunicare un interesse al mantenimento dell'iscrizione, poi diffida gli altri interessati mediante pubblicazione nel FUSC. Se gli interessati fanno valere un simile interesse, l'ufficio trasmette la pratica al giudice. Un'impresa individuale priva di domicilio legale è cancellata dopo una diffida infruttuosa pubblicata nel FUSC.

Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice la reiscrizione di un ente giuridico cancellato, segnatamente se dopo la liquidazione non tutti gli attivi sono stati realizzati o ripartiti, se l'ente partecipa come parte a un procedimento giudiziario, se la reiscrizione è necessaria per rettificare un registro pubblico oppure per chiudere una procedura di fallimento.

Emolumenti

Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione deve pagare un emolumento. Le aliquote figurano nell'allegato dell'ordinanza sugli emolumenti. Una nuova iscrizione costa 80 franchi per un'impresa individuale, 160 franchi per una società in nome collettivo o in accomandita, 420 franchi per le società di capitali, 280 franchi per le società cooperative e le associazioni e 210 franchi per le fondazioni. L'iscrizione, la modifica o la cancellazione di dati personali o di un diritto di firma costa 20 franchi; una modifica statutaria in una società di capitali 200 franchi. Se manca un'aliquota o è previsto un quadro tariffario, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato, con una tariffa oraria da 100 a 250 franchi; sono possibili supplementi fino al 50 per cento in caso di volume straordinario, difficoltà particolare o urgenza. Non è riscosso alcun emolumento per le iscrizioni ordinate da un giudice o da un'autorità amministrativa. I proventi degli emolumenti d'iscrizione spettano per il 90 per cento al Cantone e per il 10 per cento alla Confederazione.

Esecuzione e rimedi giuridici

L'ufficio del registro di commercio diffida gli interessati ad adempiere l'obbligo d'iscrizione fissando loro un termine; se la diffida resta senza esito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte. Chi è stato diffidato sotto comminatoria della pena prevista dalla legge e non vi ha ottemperato entro il termine fissato può essere punito con un'ammenda fino a 5000 franchi. Se l'ufficio constata lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta, assegna un termine per porvi rimedio e altrimenti trasmette la pratica al giudice.

Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica. Ogni Cantone designa un tribunale superiore quale unica autorità giudiziaria di ricorso; le sue decisioni sono comunicate all'ufficio e notificate all'autorità federale di alta vigilanza.

Pubblicità e consultazione

Il registro di commercio è pubblico: la pubblicità concerne le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. Il numero di assicurato AVS non è pubblico. Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione sono resi accessibili gratuitamente via Internet; gli altri documenti giustificativi e le notificazioni sono consultabili presso il competente ufficio, che su richiesta può renderli accessibili via Internet. Le iscrizioni accessibili online devono poter essere consultate in base a criteri di ricerca e le modifiche devono essere ricostruibili in ordine cronologico. L'autorità di alta vigilanza rende accessibili gratuitamente via Internet i dati pubblici degli enti giuridici per consultazioni singole.

Domande frequenti

Da quale cifra d'affari devo iscrivere la mia impresa individuale?

Da una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi nell'ultimo esercizio. L'iscrizione avviene nel luogo della stabile organizzazione. Chi esercita una professione liberale e gli agricoltori ne sono dispensati finché non gestiscono un'impresa in forma commerciale.

Posso iscrivermi volontariamente?

Sì. Le imprese individuali e le succursali non sottoposte all'obbligo hanno il diritto di farsi iscrivere. Ciò può incidere sulla ditta, sul tipo di esecuzione e sull'affidabilità commerciale.

Quando la mia iscrizione ha effetto?

Con la pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Né la notificazione, né l'iscrizione nel registro giornaliero, né l'approvazione dell'UFRC producono l'effetto.

Quanto costa una nuova iscrizione?

80 franchi per un'impresa individuale, 160 franchi per una società in nome collettivo o in accomandita, 420 franchi per le società di capitali, 280 franchi per cooperative e associazioni e 210 franchi per le fondazioni. Gli onorari notarili e di consulenza si aggiungono.

Che cosa succede se ometto l'iscrizione?

L'ufficio diffida l'interessato ad adempiere fissando un termine. Se la diffida resta senza esito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte. È inoltre possibile un'ammenda fino a 5000 franchi se la diffida conteneva la comminatoria della pena.

Devo chiedere io stesso la cancellazione dopo aver lasciato una funzione?

Le persone che cessano le loro funzioni possono chiedere esse stesse la propria cancellazione. È consigliabile, poiché verso i terzi continua a valere lo stato pubblicato del registro finché la modifica non è pubblicata.

Come posso impugnare una decisione dell'ufficio del registro di commercio?

Con ricorso entro 30 giorni dalla notifica al tribunale superiore designato dal Cantone quale unica autorità di ricorso. Se l'UFRC rifiuta definitivamente l'approvazione, emana una decisione impugnabile.

Tutti i dati del registro sono pubblici?

Le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi sono pubblici; iscrizioni, statuti e atti di fondazione sono consultabili gratuitamente via Internet. Il numero di assicurato AVS non è pubblico.

Fonti

Ultima modifica:
2026-09-10
Ultima verifica:
2026-09-11
In vigore dal:
2021-01-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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