Mora e interesse moratorio In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Presupposti della mora | Il debitore è costituito in mora quando il credito è scaduto e il creditore lo ha interpellato. |
| Giorno di adempimento stabilito | Se il giorno dell'adempimento è stato stabilito di comune accordo, il debitore è in mora pel solo decorso di tale giorno, senza interpellazione. |
| Tasso legale dell'interesse moratorio | Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve interessi moratori del cinque per cento all'anno, anche se gli interessi convenzionali sono inferiori. |
| Interessi convenzionali superiori | Se il contratto stipula interessi superiori al cinque per cento, questi possono essere richiesti anche durante la mora. |
| Fra commercianti | Fra commercianti gli interessi moratori possono essere calcolati al tasso dello sconto bancario ordinario finché questo superi il cinque per cento nel luogo del pagamento. |
| Interessi, rendite, donazione | In caso di mora relativa a interessi, rendite o a una somma donata, gli interessi moratori sono dovuti solo dal giorno dell'esecuzione o della domanda giudiziale. |
| Divieto di anatocismo | Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori. |
| Maggior danno | Se il danno eccede gli interessi moratori, il debitore deve risarcire anche questo danno, salvo provi che non gli incombe alcuna colpa. |
| Responsabilità per il caso fortuito | Il debitore in mora è responsabile anche del caso fortuito e se ne libera solo provando l'assenza di ogni colpa. |
| Termine suppletorio nel contratto bilaterale | Il creditore può fissare un congruo termine e, dichiarandolo immediatamente, rinunciare alla prestazione tardiva o recedere dal contratto. |
| Casi in cui il termine non occorre | Nessun termine è necessario se esso sarebbe inutile, se la prestazione ha perduto ogni interesse per il creditore o nel negozio a termine fisso. |
| Termini del precetto esecutivo | Il precetto ingiunge il pagamento entro venti giorni; l'opposizione va fatta entro dieci giorni dalla notificazione. |
Quando il debitore è costituito in mora
La mora non è un giudizio del creditore, ma uno stato giuridico. Il Codice delle obbligazioni la subordina a due condizioni: il credito deve essere scaduto e il creditore deve avere interpellato il debitore. L'art. 102 cpv. 1 CO lo dice in una frase — se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. Se manca una delle due condizioni non decorrono interessi moratori e i diritti previsti dagli art. 103–109 CO non spettano al creditore.
Un credito è scaduto quando il creditore può esigerne l'adempimento. Se il tempo non è determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico, l'adempimento può essere chiesto ed eseguito immediatamente (art. 75 CO). Una fattura priva di termine di pagamento non è quindi inefficace: il credito è già scaduto. Per contro, un termine concesso differisce la scadenza. Chi scrive «pagabile entro 30 giorni» nulla può pretendere prima del decorso di tale termine, e prima di allora non può sorgere alcuna mora.
Interpellazione oppure giorno di scadenza
L'interpellazione è la dichiarazione rivolta al debitore con cui il creditore ne reclama l'adempimento. Non è soggetta ad alcuna forma: orale, scritta o elettronica, produce il medesimo effetto. Chi se ne prevale deve però poterla provare, ragione per cui nella prassi si ricorre di regola alla forma scritta. Quanto al contenuto, l'interpellazione deve designare la prestazione dovuta con sufficiente precisione, affinché il debitore sappia che cosa ci si attende da lui. Una semplice fattura non costituisce di per sé interpellazione: essa reclama il credito, ma non esige il pagamento di un debito già scaduto. Determinante è però il contenuto e non la denominazione: se la fattura esige in modo inequivocabile il pagamento di un debito già scaduto, essa soddisfa i requisiti dell'interpellazione e ne produce l'effetto. Ciò che non può fare è creare un giorno di scadenza ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO, poiché questo presuppone un accordo di entrambe le parti.
L'art. 102 cpv. 2 CO prevede a questo principio un'eccezione di grande rilievo pratico. Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno. È la regola dies interpellat pro homine — il termine interpella al posto dell'uomo. Decisivo è però che il giorno dell'adempimento sia stato stabilito di comune accordo oppure risulti da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta. Una data che il creditore appone unilateralmente sulla fattura non è un accordo e non sostituisce l'interpellazione. Se un giorno di scadenza è stato convenuto, l'interpellazione diventa superflua e gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo; altrimenti decorrono solo dalla ricezione dell'interpellazione.
Alla tempestività del pagamento concorre anche il luogo dell'adempimento. Secondo l'art. 74 cpv. 2 n. 1 CO il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il creditore all'epoca della scadenza: i debiti di danaro sono portabili. Non conta dunque il giorno in cui il debitore impartisce l'ordine di pagamento, bensì il momento in cui l'importo è disponibile presso il creditore.
Interesse moratorio: il cinque per cento, e quando di più
La conseguenza centrale della mora figura all'art. 104 cpv. 1 CO: il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Il tasso è un valore legale fisso. Non segue né il tasso di riferimento né l'andamento del mercato dei capitali e non muta con la congiuntura. Il medesimo tasso del cinque per cento vale in generale, secondo l'art. 73 cpv. 1 CO, quando l'obbligazione è produttiva d'interessi la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall'uso.
L'interesse moratorio non è risarcimento del danno in senso proprio. Il creditore non deve provare né un danno né una colpa del debitore: l'obbligo di interessi nasce dalla sola mora. Per converso, il debitore non può difendersi sostenendo che il creditore non aveva bisogno di quel denaro.
La legge prevede due maggiorazioni. Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente sia mediante periodica provvisione bancaria, interessi superiori al cinque per cento, questi si possono richiedere anche durante la mora (art. 104 cpv. 2 CO). E fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, gli interessi moratori possono essere richiesti in questa misura più elevata (art. 104 cpv. 3 CO). Entrambe le disposizioni impediscono che la mora risulti per il debitore più conveniente dell'adempimento conforme al contratto.
Nessun interesse sull'interesse
L'art. 105 cpv. 3 CO vieta di pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori. Il divieto dell'anatocismo in materia di mora è assoluto e vale anche quando il creditore riprende gli interessi maturati in una nuova fattura.
Il cpv. 1 della medesima disposizione contiene una seconda limitazione. Il debitore in mora al pagamento d'interessi, alla corrisponsione di rendite o al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale. In queste tre ipotesi la semplice interpellazione non basta: chi intende recuperare interessi scaduti deve promuovere l'esecuzione o agire in giudizio per far decorrere gli interessi. Ogni patto contrario è regolato, secondo l'art. 105 cpv. 2 CO, dalle disposizioni sulle clausole penali; il giudice può quindi ridurlo in virtù dell'art. 163 cpv. 3 CO se è eccessivo.
Il danno che eccede l'interesse moratorio
L'interesse moratorio copre il pregiudizio in modo forfettario. Se non basta, subentra l'art. 106 CO: quando il danno patito dal creditore ecceda l'ammontare degli interessi moratori, il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. L'onere della prova è così ripartito — il creditore prova il danno, il debitore si libera quanto alla colpa. Si pensi tipicamente agli interessi bancari più elevati che il creditore ha dovuto sopportare a causa del mancato incasso, oppure alle perdite di cambio su un debito in valuta estera. Se questo maggior danno è anticipatamente valutabile, il giudice può stabilire il risarcimento già nella sentenza sulla pretesa principale (art. 106 cpv. 2 CO).
Vi si aggiunge la responsabilità aggravata dell'art. 103 CO. Il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito. Se ne libera soltanto provando che la mora avvenne senza alcuna colpa da parte sua, oppure che il caso fortuito avrebbe colpito l'oggetto dovuto anche se l'obbligazione fosse stata adempita in tempo debito.
Termine suppletorio, recesso e risarcimento
Nel contratto bilaterale la posta in gioco non si esaurisce negli interessi. L'art. 107 cpv. 1 CO autorizza il creditore a fissare al debitore in mora, o a fargli fissare dall'autorità competente, un congruo termine per l'adempimento. Se l'adempimento non avviene neppure entro questo termine, il creditore dispone secondo il cpv. 2 di una scelta: può nondimeno richiedere l'adempimento e il risarcimento del danno per il ritardo; oppure, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento, o ancora recedere dal contratto.
L'immediatezza di tale dichiarazione è lo scoglio pratico: il creditore che attende dopo la scadenza del termine resta vincolato alla pretesa di adempimento.
In tre casi la fissazione del termine non è necessaria. L'art. 108 CO li elenca: quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile; quando per la mora del debitore la prestazione abbia perduto ogni interesse per il creditore; e quando dal contratto risulti l'intenzione dei contraenti che l'obbligazione debba adempirsi esattamente a un tempo determinato o entro un dato termine — il cosiddetto negozio a termine fisso.
Chi recede dal contratto può, secondo l'art. 109 CO, rifiutare la controprestazione promessa e ripetere quanto ha già prestato. Ha inoltre diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato contratto, in quanto il debitore non provi che non gli incombe alcuna colpa.
Regimi particolari: pigione, salario, prezzo di vendita
Alcuni tipi di contratto conoscono regole proprie che prevalgono sulle disposizioni generali in materia di mora o le completano.
Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente tale termine, il rapporto di locazione sarà disdetto (art. 257d cpv. 1 CO). Il termine è di almeno dieci giorni e, per locali d'abitazione o commerciali, di almeno 30 giorni. Se il conduttore non paga, il locatore può recedere; per i locali d'abitazione e commerciali con preavviso di almeno 30 giorni per la fine di un mese (cpv. 2).
Nel rapporto di lavoro, con la fine del rapporto tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili (art. 339 cpv. 1 CO). Da quel momento il lavoratore può interpellare il datore di lavoro e pretendere gli interessi moratori.
Nella compravendita, quando non sia stabilito altro termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore (art. 213 cpv. 1 CO). Esso diventa produttivo d'interessi anche senza interpellazione se tale è l'uso o se il compratore può percepire dalla cosa frutti o altri proventi (cpv. 2).
Dalla mora all'esecuzione
L'interesse moratorio non procura ancora denaro al creditore. Se il pagamento continua a mancare, la via passa per l'esecuzione per debiti. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LEF l'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro; giusta il cpv. 2 della medesima disposizione essa comincia con la notificazione del precetto esecutivo.
La domanda d'esecuzione deve enunciare, per i crediti fruttiferi, la misura degli interessi e il giorno dal quale sono richiesti (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF). Chi non ha determinato con precisione l'inizio della mora inciampa già a questo stadio. Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle (art. 68 cpv. 1 LEF).
Il precetto esecutivo contiene l'ingiunzione di pagare entro venti giorni il credito e le spese, nonché l'avvertimento che il debitore, ove intenda contestare, deve fare opposizione entro dieci giorni dalla notificazione (art. 69 cpv. 2 n. 2 e 3 LEF). L'opposizione non è soggetta a forma: può essere dichiarata immediatamente a chi consegna il precetto, oppure entro dieci giorni all'ufficio d'esecuzione, verbalmente o per scritto (art. 74 cpv. 1 LEF). Secondo l'art. 74 cpv. 2 LEF, l'escusso che contesta soltanto una parte del credito deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito.
Se è stata fatta opposizione, il creditore deve seguire la procedura civile o amministrativa per far valere la propria pretesa e può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione (art. 79 LEF). In mancanza di opposizione, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione; questo diritto si estingue decorso un anno (art. 88 LEF).
Non perdere di vista la prescrizione
La mora non sospende la prescrizione. Secondo l'art. 128 n. 1 CO si prescrivono in cinque anni le azioni per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali e altre prestazioni periodiche; lo stesso vale, secondo il n. 3, segnatamente per i lavori d'artigiani, la vendita di merce al minuto e i rapporti di lavoro di lavoratori. Chi attende troppo a lungo perde il credito e gli interessi maturati: la sola interpellazione non interrompe la prescrizione.
Domande frequenti
Da quando posso pretendere gli interessi moratori?
Dal giorno successivo al sorgere della mora. Se è stato convenuto un giorno di adempimento determinato secondo il calendario, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla sua scadenza (art. 102 cpv. 2 CO). Altrimenti occorre un'interpellazione e gli interessi decorrono dalla sua ricezione da parte del debitore.
L'interpellazione deve essere scritta?
No. L'art. 102 CO non prescrive alcuna forma; anche un'interpellazione verbale costituisce il debitore in mora. Spetta però al creditore provarla, ragione per cui nella prassi si usa la forma scritta o la posta elettronica.
Una fattura vale già come interpellazione?
In linea di principio no: essa reclama il credito senza esigere il pagamento di un debito già scaduto. Una data di pagamento apposta unilateralmente sulla fattura non è un giorno di scadenza convenuto ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO e non sostituisce l'interpellazione. Se però la fattura esige in modo inequivocabile il pagamento di un debito già scaduto, può valere essa stessa come interpellazione.
Occorrono tre solleciti prima di poter procedere in via esecutiva?
No. Si tratta di una convinzione diffusa priva di base legale. L'esecuzione può essere promossa non appena il credito è scaduto; l'interpellazione non ne è nemmeno presupposto. Lo è invece per far decorrere gli interessi moratori, in mancanza di un giorno di scadenza convenuto.
Posso addebitare al debitore le spese di sollecito?
Solo se ciò è stato convenuto o se viene provato un danno effettivo ai sensi dell'art. 106 CO. L'interesse moratorio copre forfettariamente il pregiudizio da ritardo; spese di sollecito forfettarie senza base contrattuale non sono dovute.
Che cosa accade se il debitore fa opposizione?
L'esecuzione è sospesa. Il creditore deve far valere la pretesa in via civile o amministrativa (art. 79 LEF) e può chiedere la continuazione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione.
Il credito si prescrive nonostante i solleciti?
Sì. L'interpellazione non interrompe la prescrizione. Gli interessi di capitali e le altre prestazioni periodiche, come pure segnatamente i crediti per lavori d'artigiani, vendita di merce al minuto e rapporti di lavoro, si prescrivono in cinque anni (art. 128 CO).
Fonti
- Fedlex – CO, art. 73 (misura degli interessi): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_73
- Fedlex – CO, art. 74 (luogo dell'adempimento): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_74
- Fedlex – CO, art. 75 (tempo dell'adempimento): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_75
- Fedlex – CO, art. 102 (mora del debitore): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_102
- Fedlex – CO, art. 103 (responsabilità del debitore in mora): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_103
- Fedlex – CO, art. 104 (interessi moratori): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_104
- Fedlex – CO, art. 105 (interessi, rendite, donazione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_105
- Fedlex – CO, art. 106 (maggior danno): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_106
- Fedlex – CO, art. 107 (termine suppletorio e recesso): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_107
- Fedlex – CO, art. 108 (casi in cui il termine non occorre): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_108
- Fedlex – CO, art. 109 (effetti del recesso): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_109
- Fedlex – CO, art. 128 (prescrizione quinquennale): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_128
- Fedlex – CO, art. 213 (esigibilità del prezzo): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_213
- Fedlex – CO, art. 257d (mora del conduttore): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_257_d
- Fedlex – CO, art. 339 (esigibilità alla fine del rapporto di lavoro): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_339
- Fedlex – LEF, art. 38 (specie di esecuzione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it#art_38
- Fedlex – LEF, art. 67 (domanda d'esecuzione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it#art_67
- Fedlex – LEF, art. 68 (spese d'esecuzione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it#art_68
- Fedlex – LEF, art. 69 (precetto esecutivo): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it#art_69
- Fedlex – LEF, art. 74 (opposizione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it#art_74
- Fedlex – LEF, art. 79 (rigetto dell'opposizione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it#art_79
- Fedlex – LEF, art. 88 (domanda di continuazione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/it#art_88
- Art. 163 CO — clausola penale, riduzione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_163