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Revoca dei contratti a domicilio In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-09-19 · Ultima verifica 2026-09-20 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
Risposta breveIl diritto svizzero non conosce un diritto generale di revoca. Gli art. 40a-40f CO fanno eccezione per i contratti su cose mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare, quando l'offerta è stata fatta a domicilio, sul posto di lavoro, su pubbliche vie, durante un viaggio pubblicitario o per telefono e la prestazione del cliente supera 100 franchi. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre solo dal momento in cui l'offerente ha informato correttamente su tale diritto. La revoca non è vincolata ad alcuna forma; dopo la revoca le prestazioni ricevute vanno restituite, senza ulteriori indennità. Il diritto di revoca è escluso se il cliente ha promosso lui stesso le trattative o ha firmato a uno stand di mercato o di fiera.

Fatti essenziali

PuntoValore
Campo d'applicazioneSono contemplati i contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare del cliente, se l'offerente ha agito nell'ambito di un'attività professionale o commerciale. A
Soglia dei 100 franchiIl diritto di revoca sussiste solo se la prestazione del cliente supera 100 franchi; in caso di modificazione importante del potere d'acquisto il Consiglio federale adegua l'importo. A
Situazioni contemplateSono revocabili le offerte fatte sul posto di lavoro, in locali d'abitazione o nelle immediate vicinanze, in trasporti pubblici, su pubbliche vie e piazze e nel corso di manifestazioni pubblicitarie collegate a un'escursione. A
Vendita telefonicaDal 1° gennaio 2016 l'art. 40b lett. d CO copre anche i contratti conclusi per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea. A
EccezioniNon sussiste diritto di revoca se il cliente ha lui stesso promosso le trattative o se ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera. A
Obbligo di informazioneL'offerente deve informare per scritto o in forma che consenta la prova per testo sul diritto di revoca, sulla forma e sul termine, comunicare il proprio indirizzo, datare le informazioni e rendere individuabile il contratto. A
Termine di revocaIl termine è di 14 giorni e decorre solo quando il cliente ha proposto o accettato il contratto e ha ricevuto le informazioni di cui all'art. 40d CO. A
Forma e osservanza del termineLa revoca non è vincolata ad alcuna forma; il termine è osservato se il cliente comunica la revoca o consegna la dichiarazione alla posta entro l'ultimo giorno. A
Onere della provaLa prova dell'osservanza del termine incombe al cliente; la prova del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni dell'art. 40d CO incombe all'offerente. A
Effetti della revocaLe prestazioni ricevute vanno restituite; il cliente che ha usato la cosa deve un nolo adeguato e non deve all'offerente nessun'altra indennità. A
ServiziSe l'offerente ha fornito un servizio, il cliente gli rimborsa spese e anticipazioni secondo le regole del mandato, quindi gli esborsi con gli interessi ma senza onorario. A
Contratti d'assicurazioneAi contratti d'assicurazione non si applicano gli art. 40a segg. CO bensì l'art. 2a LCA, che prevede un proprio termine di revoca di 14 giorni dalla proposta o dall'accettazione. A

Che cosa copre il diritto di revoca degli art. 40a segg. CO

Il diritto svizzero dei contratti non conosce un diritto generale di revoca. Chi conclude un contratto vi è di principio vincolato e può sciogliersene soltanto se la legge lo prevede espressamente. Gli articoli 40a-40f del Codice delle obbligazioni (CO) istituiscono una simile eccezione. Essa riguarda i negozi in cui il cliente può essere stato colto di sorpresa, perché l'offerta gli è stata presentata fuori dai locali commerciali abituali dell'offerente.

Il campo d'applicazione è definito all'art. 40a cpv. 1 CO. Sono contemplati i contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare del cliente. Due condizioni devono essere adempiute cumulativamente: l'offerente dei beni o dei servizi deve avere agito nell'ambito di un'attività professionale o commerciale, e la prestazione del cliente deve superare 100 franchi. Restano quindi esclusi i negozi fra privati e le operazioni di modesto valore fino a 100 franchi. Il Consiglio federale può adeguare tale importo in caso di modificazione importante del potere d'acquisto della moneta (art. 40a cpv. 3 CO).

Sono parimenti esclusi i negozi su fondi, poiché la legge parla di cose mobili, nonché i contratti che non servono all'uso personale o familiare. Chi ordina materiale per la propria azienda come lavoratore indipendente non può invocare gli art. 40a segg. CO. Determinante è la destinazione dal punto di vista del cliente, non la natura della merce.

Le cinque situazioni che aprono la revoca

L'art. 40b CO enumera in modo esaustivo dove deve essere stata fatta l'offerta perché una revoca entri in considerazione. Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione se l'offerta gli è stata fatta sul suo posto di lavoro, in locali d'abitazione o nelle immediate vicinanze (lett. a), in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze (lett. b), nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata a un'escursione o a un'analoga occasione (lett. c), oppure per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea (lett. d).

La lettera a riguarda la classica vendita a domicilio, ma si applica anche alla tromba delle scale, al giardino o all'ingresso dello stabile. Essa copre inoltre l'offerta fatta sul posto di lavoro, per esempio in mensa o nella sala pausa. La lettera b si applica ai colloqui di vendita in treno, tram e autobus nonché ai banchi di strada, ma non agli stand di mercato o di fiera, che l'art. 40c CO esclude espressamente. La lettera c mira ai viaggi pubblicitari, in cui un'escursione è abbinata a una manifestazione di vendita.

La lettera d è la più recente. È stata introdotta con la legge federale del 19 giugno 2015 (revisione del diritto di revoca) ed è in vigore dal 1° gennaio 2016. Da allora anche i contratti conclusi per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea sono sottoposti al diritto di revoca. È così coperta la vendita telefonica non sollecitata. Non è invece coperta la conclusione del contratto tramite un negozio online: un'ordinazione su internet non avviene mediante telecomunicazione vocale istantanea, per cui negli acquisti online non sussiste alcun diritto legale di revoca. Se un commerciante online concede un diritto di restituzione, ciò si fonda su un impegno contrattuale volontario e non sul CO.

Quando il diritto di revoca è escluso nonostante la situazione di vendita a domicilio

L'art. 40c CO esclude due costellazioni. Il cliente non ha diritto di revoca, in primo luogo, se ha lui stesso promosso le trattative. Chi fa venire di propria iniziativa un artigiano o un consulente presso di sé non è colto di sorpresa e non necessita quindi di protezione. La richiesta deve riferirsi alle trattative contrattuali; un semplice consenso a una visita già imposta non basta.

In secondo luogo, non sussiste diritto di revoca se il cliente ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera. Il legislatore parte dal presupposto che in tali luoghi ci si debba attendere offerte di vendita e che i prezzi possano essere confrontati.

L'obbligo di informazione dell'offerente

L'art. 40d CO obbliga l'offerente a informare il cliente, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, sul diritto di revoca nonché sulla forma e sul termine per esercitarlo, e a comunicargli il proprio indirizzo. La formulazione è stata aperta nel 2016: oltre alla forma scritta è oggi sufficiente qualsiasi forma che consenta la prova per testo, segnatamente la posta elettronica.

Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto (art. 40d cpv. 2 CO). Devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta (cpv. 3). L'informazione deve dunque esistere al più tardi al momento della dichiarazione contrattuale e non soltanto con la successiva consegna.

La portata pratica di questo obbligo risiede nel decorso del termine. In mancanza d'informazione, il termine di revoca non inizia a decorrere, poiché manca una delle due condizioni dell'art. 40e cpv. 2 CO. Il contratto rimane quindi revocabile a tempo indeterminato.

Termine, forma e onere della prova

Il termine di revoca è di 14 giorni (art. 40e cpv. 2 CO). Con la revisione del 2015 è stato prolungato da sette a 14 giorni. Il termine decorre soltanto quando sono adempiute cumulativamente due condizioni: il cliente ha proposto o accettato il contratto e ha ricevuto le informazioni di cui all'art. 40d CO.

La revoca non è vincolata ad alcuna forma (art. 40e cpv. 1 CO). Può essere dichiarata oralmente, per telefono, per posta elettronica o per lettera. Per ragioni di prova è comunque raccomandabile una dichiarazione scritta, idealmente per lettera raccomandata, poiché la prova dell'osservanza del termine di revoca incombe al cliente.

Per contro, la prova del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni di cui all'art. 40d CO incombe all'offerente (art. 40e cpv. 3 CO). Questa ripartizione dell'onere della prova costituisce la vera leva della disciplina: se l'offerente non può dimostrare la data dell'informazione, non può nemmeno prevalersi della scadenza del termine.

Il termine è osservato se il cliente comunica la revoca all'offerente, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine (art. 40e cpv. 4 CO). Determinante è quindi la spedizione e non la ricezione da parte dell'offerente.

Gli effetti della revoca

Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute (art. 40f cpv. 1 CO). Il contratto viene liquidato retroattivamente.

Se il cliente ha già usato la cosa, deve all'offerente un nolo adeguato (art. 40f cpv. 2 CO). Determinante è l'uso e non la mera durata del possesso; una merce non aperta non dà luogo ad alcuna indennità.

Se l'offerente ha fornito un servizio, il cliente deve rimborsargli le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 40f cpv. 3 CO, che rinvia all'art. 402 CO). Sono rimborsati gli esborsi effettivi con gli interessi, non un onorario mancato.

Ogni pretesa ulteriore è esclusa: il cliente non deve all'offerente nessun'altra indennità (art. 40f cpv. 4 CO). Pene convenzionali, spese di pratica o risarcimenti fondati sulla revoca sono inammissibili.

Delimitazione rispetto ai contratti d'assicurazione e di servizi finanziari

L'art. 40a cpv. 2 CO esclude i negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell'ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge sui servizi finanziari. Ai contratti d'assicurazione si applicano, secondo l'art. 40a cpv. 2bis CO, le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Entrambi i capoversi sono in vigore dal 1° gennaio 2022.

La LCA conosce un proprio diritto di revoca. Secondo l'art. 2a LCA lo stipulante può revocare la propria proposta o la dichiarazione di accettazione per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo; il termine è pure di 14 giorni, ma decorre già dalla proposta o dall'accettazione. Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le coperture provvisorie e gli accordi di durata inferiore a un mese.

Ai contratti di credito al consumo si applica invece la legge sul credito al consumo, che prevede un proprio diritto di revoca indipendente. Chi intende esaminare un contratto di credito avviato a domicilio deve quindi chiarire anzitutto quale legge sia applicabile.

Attuazione

Le controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori rientrano nel foro dell'art. 32 CPC. Per le azioni del consumatore è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti; per le azioni dell'offerente è competente il giudice del domicilio del convenuto. Sono considerati contratti con consumatori i contratti su prestazioni di consumo corrente destinate ai bisogni personali o familiari del consumatore e offerte dalla controparte nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.

Il consumatore non può rinunciare preventivamente né per accettazione tacita a questo foro (art. 35 cpv. 1 lett. a CPC). Una clausola di proroga del foro contenuta nelle condizioni generali dell'offerente è quindi inefficace su questo punto. Una proroga di foro rimane possibile dopo il sorgere della controversia (art. 35 cpv. 2 CPC).

Sul piano procedurale, alle controversie patrimoniali con valore litigioso fino a 30 000 franchi si applica la procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC), meno formalistica. La maggior parte dei contratti conclusi a domicilio si colloca al di sotto di questa soglia.

Che cosa verificare nella pratica

Chi ha concluso un contratto a domicilio, per telefono o in strada verificherà utilmente in quest'ordine: sussiste una delle cinque situazioni dell'art. 40b CO? La propria prestazione supera 100 franchi? Si tratta di cose mobili o di servizi destinati all'uso personale o familiare? Si applica una delle due eccezioni dell'art. 40c CO? E infine: l'informazione sul diritto di revoca è stata data correttamente?

Se l'informazione manca o è incompleta, priva di data o non riconducibile al contratto, il termine non decorre. La revoca resta allora possibile anche mesi dopo la conclusione del contratto. È raccomandabile inviare la revoca senza motivazione, indicando la data e l'oggetto del contratto, per lettera raccomandata all'indirizzo richiesto dall'art. 40d CO, e conservarne una copia con la ricevuta postale.

Domande frequenti

Il diritto di revoca vale anche per le ordinazioni su internet?

No. L'art. 40b lett. d CO riguarda la conclusione del contratto per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea. Un'ordinazione in un negozio online non avviene in questo modo. Se un commerciante online concede un diritto di restituzione, ciò si fonda su un impegno volontario e non sul CO.

Quanto tempo ho per revocare un contratto concluso a domicilio?

Il termine è di 14 giorni (art. 40e cpv. 2 CO). Decorre solo quando avete proposto o accettato il contratto e avete ricevuto le informazioni di cui all'art. 40d CO. Senza un'informazione corretta il termine non inizia a decorrere.

Devo motivare la revoca?

No. L'art. 40e CO non richiede alcuna motivazione né alcuna forma. La prova dell'osservanza del termine incombe però a voi, per cui è consigliabile una lettera raccomandata o un messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione.

Che cosa vale se ho chiamato io stesso l'artigiano?

In tal caso non sussiste diritto di revoca. Secondo l'art. 40c lett. a CO esso è escluso se il cliente ha lui stesso promosso le trattative. La protezione riguarda la sorpresa, che in questo caso manca.

Posso revocare un acquisto fatto a uno stand di fiera?

No. L'art. 40c lett. b CO esclude espressamente le dichiarazioni fatte a uno stand di mercato o di fiera. In tali luoghi ci si deve attendere offerte di vendita e i prezzi possono essere confrontati.

Che cosa devo restituire se ho già usato la merce?

La merce va restituita e dovete inoltre all'offerente un nolo adeguato per l'uso (art. 40f cpv. 2 CO). Ogni ulteriore indennità, come una pena convenzionale o spese di pratica, è esclusa dall'art. 40f cpv. 4 CO.

Dove posso agire se l'offerente non accetta la revoca?

Nei contratti con consumatori potete agire al domicilio o alla sede di una delle parti (art. 32 cpv. 1 lett. a CPC). Non potete rinunciare preventivamente a questo foro (art. 35 cpv. 1 lett. a CPC); una clausola contraria nelle condizioni generali è inefficace.

Fonti

Ultima modifica:
2026-09-19
Ultima verifica:
2026-09-20
In vigore dal:
1991-07-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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