Assicurazione malattie obbligatoria In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Obbligo e termine di affiliazione | Ogni persona domiciliata in Svizzera deve di regola assicurarsi entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita. |
| Sospensione durante l’assicurazione militare | L’obbligo è sospeso quando l’assoggettamento all’assicurazione militare dura più di 60 giorni consecutivi. |
| Decorrenza della sospensione ed esonero dai premi | La sospensione decorre dal primo giorno dell’assoggettamento; un annuncio meno di otto settimane in anticipo può ritardare soltanto l’esonero dai premi, al massimo fino a otto settimane dopo l’annuncio. |
| Libera scelta dell’assicuratore | Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori autorizzati a esercitare l’assicurazione sociale malattie. |
| Inizio in caso di affiliazione tempestiva | Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. |
| Conseguenze dell’affiliazione tardiva | In caso di affiliazione tardiva, la copertura inizia dal giorno dell’affiliazione; se il ritardo non è giustificabile, è dovuto un supplemento di premio limitato nel tempo. |
| Affiliazione d’ufficio | I Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo e affiliano d’ufficio le persone che non lo hanno adempiuto tempestivamente. |
| Termini ordinari per il cambiamento | Il cambiamento è di regola possibile con tre mesi di preavviso per la fine di un semestre; dopo la notifica di un nuovo premio si applica, alle condizioni legali, un preavviso di un mese. |
| Continuità e assicurazione complementare | Il precedente rapporto termina soltanto dopo la conferma della continuità della copertura; il cambiamento dell’assicurazione di base non può essere subordinato alla disdetta di una complementare. |
| Ammissione senza distinzione in base alla salute | Nell’assicurazione obbligatoria gli assicurati ricevono le stesse prestazioni e devono essere trattati senza distinzioni fondate sullo stato di salute. |
| Prestazioni generali | L’assicurazione assume gli esami e le terapie legali, i medicamenti e mezzi prescritti, la riabilitazione, la degenza nel reparto comune e contributi a trasporti e salvataggi. |
| Copertura degli infortuni | L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie copre gli infortuni per quanto non siano a carico di un’assicurazione infortuni. |
| Cure dentarie | Le cure dentarie sono coperte soltanto nei casi di malattia grave o infortunio espressamente definiti dalla legge. |
| Efficacia, appropriatezza ed economicità | Le prestazioni devono essere efficaci, appropriate ed economiche; queste condizioni sono riesaminate periodicamente. |
| Riduzione dei premi | I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta e disciplinano la procedura nel quadro federale. |
| Applicabilità della LPGA | La LPGA si applica di regola all’assicurazione malattie, salvo deroghe espressamente previste dalla LAMal o dalla legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal). |
| Diritto di esigere una decisione | L’interessato che non accetta il trattamento in procedura semplificata può esigere che sia emanata una decisione. |
| Termine per l’opposizione | Una decisione può di regola essere impugnata entro 30 giorni mediante opposizione presso il servizio che l’ha notificata. |
| Ricorso e denegata giustizia | Il ricorso è possibile contro le decisioni su opposizione e quando l’assicuratore non emana indebitamente una decisione o una decisione su opposizione. |
| Tribunale cantonale delle assicurazioni | Ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni che giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali. |
| Termine di ricorso | Il ricorso deve di regola essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. |
Chi è tenuto ad assicurarsi
Ogni persona domiciliata in Svizzera deve di regola assicurarsi per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita. Non esiste una copertura familiare automatica: adulti e figli sono assicurati individualmente. I Cantoni controllano l’adempimento dell’obbligo e affiliano d’ufficio chi non vi ha provveduto tempestivamente.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni e assoggettare determinate persone che non hanno domicilio in Svizzera. Nei casi internazionali, segnatamente per frontalieri, lavoratori distaccati, studenti, beneficiari di rendite e persone residenti nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito, occorre applicare anche le norme di coordinamento pertinenti. Un’esenzione non va quindi presunta: quando è prevista, deve essere richiesta all’autorità cantonale competente. Un soggiorno all’estero senza abbandono del domicilio svizzero non pone automaticamente fine all’obbligo.
L’obbligo d’assicurazione è sospeso durante un assoggettamento all’assicurazione militare di oltre 60 giorni consecutivi. La sospensione inizia il primo giorno dell’assoggettamento. Se l’assicuratore è informato almeno otto settimane in anticipo, anche l’esonero dai premi decorre da quel giorno; in caso di annuncio tardivo, l’esonero interviene dal prossimo termine possibile, ma al più tardi otto settimane dopo l’annuncio.
Inizio della copertura e affiliazione tardiva
Se l’affiliazione avviene entro il termine di tre mesi, l’assicurazione inizia retroattivamente dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita. I premi sono dovuti da quella data e i costi assicurati sorti nel frattempo rientrano di regola nella copertura. Se l’affiliazione è tardiva, l’assicurazione inizia invece soltanto dal giorno dell’affiliazione. Quando il ritardo non è giustificabile, è dovuto un supplemento di premio limitato nel tempo; i costi di cura del periodo non coperto restano di regola a carico della persona interessata. Per l’affiliazione tardiva di un figlio, il supplemento è dovuto dai genitori se sono responsabili del ritardo.
Scelta dell’assicuratore e ammissione
Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori autorizzati. Nel loro raggio d’attività gli assicuratori devono ammettere ogni persona soggetta all’obbligo, senza riserve e indipendentemente dall’età o dallo stato di salute. L’estensione delle prestazioni obbligatorie è la stessa per tutti. Le differenze riguardano soprattutto i premi, i modelli proposti, i canali di contatto e il servizio amministrativo.
Prestazioni coperte
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume le prestazioni stabilite dalla legge in caso di malattia e maternità. Sono compresi in particolare gli esami e le terapie forniti da prestatori autorizzati, le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi prescritti, i provvedimenti di riabilitazione, la degenza nel reparto comune di un ospedale ammesso e contributi alle spese di trasporto necessario e di salvataggio.
Gli infortuni sono coperti dall’assicurazione malattie nella misura in cui non siano a carico di un’assicurazione infortuni. Chi è interamente assicurato a titolo obbligatorio secondo la LAINF può chiedere la sospensione della copertura infortuni presso l’assicuratore malattie, fornendo la prova della copertura completa.
Le cure dentarie sono rimborsate soltanto nei casi delimitati dalla legge: malattia grave e non evitabile dell’apparato masticatorio, malattia grave sistemica o suoi postumi, cure necessarie per trattare una simile malattia, oppure infortunio non coperto altrove. Tutte le prestazioni devono essere efficaci, appropriate ed economiche; questi criteri sono riesaminati periodicamente.
Scelta dei fornitori e modelli assicurativi
Nel modello ordinario la scelta si esercita di regola tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura, nei limiti di tariffe, elenchi ospedalieri e altre disposizioni legali. Con un modello a scelta limitata, ad esempio medico di famiglia, HMO o telemedicina, l’assicurato si impegna invece a seguire il percorso di cura convenuto. Rivolgersi a un altro fornitore senza un motivo riconosciuto può incidere sul rimborso.
Premi, partecipazione ai costi e riduzione dei premi
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è finanziata tramite premi, partecipazione legale ai costi e contributi pubblici. Il premio dipende tra l’altro dall’assicuratore, dalla regione di premio, dalla classe d’età, dal modello e dalla franchigia scelti, non dallo stato di salute individuale. Franchigia, aliquota percentuale e contributo ai costi di degenza ospedaliera saranno trattati in una scheda separata.
I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Essi disciplinano, entro i limiti del diritto federale, requisiti, calcolo e procedura. A seconda del Cantone, la verifica è automatica oppure richiede una domanda; occorre quindi osservare i termini e produrre i documenti richiesti dall’autorità cantonale.
Cambiamento d’assicuratore
Secondo la regola ordinaria, l’assicurato può cambiare assicuratore per la fine di un semestre dell’anno civile con un preavviso di tre mesi. Quando sono notificati i nuovi premi, il cambiamento è possibile per la fine del mese precedente la loro entrata in vigore con un preavviso di un mese. Modelli particolari e franchigie opzionali possono limitare alcune possibilità di cambiamento.
Il precedente rapporto assicurativo termina soltanto quando il nuovo assicuratore conferma una protezione senza interruzioni. Il cambiamento dell’assicurazione di base non può essere subordinato alla disdetta di un’assicurazione complementare. L’assicuratore complementare non può a sua volta disdire il contratto per il solo fatto che l’assicurazione di base è trasferita altrove. Le assicurazioni complementari sottostanno tuttavia a norme di diritto privato distinte e possono prevedere un esame dello stato di salute.
Decisione, opposizione e ricorso
La LPGA è di regola applicabile all’assicurazione malattie, salvo le deroghe espressamente previste dalla LAMal o dalla legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal). Se l’interessato non accetta il trattamento informale di una questione assicurativa o di prestazioni, può esigere una decisione scritta. La decisione può essere impugnata di regola entro 30 giorni mediante opposizione presso il servizio che l’ha notificata.
La decisione su opposizione può successivamente essere impugnata mediante ricorso. Il ricorso è possibile anche quando l’assicuratore, nonostante una domanda, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La controversia è giudicata di regola dal tribunale delle assicurazioni istituito dal Cantone; il termine di ricorso è normalmente di 30 giorni. Occorre sempre verificare il tipo di atto, la situazione procedurale e l’avvertimento sui rimedi giuridici ricevuto.
Limiti di questa scheda
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie va distinta dalle assicurazioni complementari, dall’assicurazione d’indennità giornaliera, dall’assicurazione infortuni e dall’aiuto sociale cantonale. Coordinamento internazionale, esenzioni, elenchi dettagliati delle prestazioni, modelli particolari e calcolo della partecipazione ai costi possono richiedere un esame supplementare del caso concreto.
Domande frequenti
Ogni membro della famiglia deve avere una propria assicurazione di base?
Sì. L’obbligo vale individualmente anche per i figli. L’affiliazione deve avvenire di regola entro tre mesi dalla nascita o dall’acquisizione del domicilio.
Un assicuratore può rifiutarmi per motivi di salute?
No per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nel loro raggio d’attività gli assicuratori autorizzati devono ammettere le persone soggette all’obbligo senza riserve legate alla salute. Per le complementari valgono regole diverse.
Che cosa succede se l’affiliazione è tardiva?
La copertura inizia di regola dal giorno dell’affiliazione. Un ritardo non giustificabile comporta un supplemento di premio limitato nel tempo e i costi del periodo non coperto restano normalmente a carico dell’interessato.
Le prestazioni sono uguali presso tutti gli assicuratori?
L’estensione legale delle prestazioni di base è uguale. Possono invece differire premi, modelli, canali di contatto e modalità amministrative.
Gli infortuni sono sempre coperti dalla cassa malati?
L’assicurazione obbligatoria delle cure interviene nella misura in cui nessuna assicurazione infortuni assuma i costi. Prima di sospendere la copertura presso la cassa malati occorre provare una copertura LAINF completa.
Posso cambiare l’assicurazione di base senza disdire la complementare?
Sì. I due rapporti sono giuridicamente distinti. Il cambiamento dell’assicurazione di base non può essere subordinato alla disdetta della complementare.
Chi può ottenere una riduzione dei premi?
È destinata agli assicurati di condizione economica modesta. Requisiti, importo, domanda e termini dipendono dal Cantone competente nel quadro del diritto federale.
Come posso contestare il rifiuto di una prestazione?
Si può dapprima esigere una decisione scritta. Di regola è possibile fare opposizione entro 30 giorni e successivamente ricorrere al tribunale cantonale delle assicurazioni. È determinante l’avvertimento sui rimedi giuridici ricevuto.
Fonti
- Ufficio federale della sanità pubblica – Assicurazione malattie: l’essenziale in breve: https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-lessenziale-in-breve
- Ufficio federale della sanità pubblica – Assicurati domiciliati in Svizzera: https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-assicurati-domiciliati-in-svizzera
- Ufficio federale della sanità pubblica – Prestazioni e tariffe: https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-prestazioni-e-tariffe
- Ufficio federale della sanità pubblica – Premi e partecipazione ai costi: https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-premi-e-partecipazione-ai-costi
- Ufficio federale della sanità pubblica – Riduzione dei premi: https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-riduzione-dei-premi
- Ufficio federale della sanità pubblica – Obbligo d’assicurazione: https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-obbligo-dassicurazione
- Fedlex – LAMal, art. 1 (applicabilità della LPGA): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_1
- Fedlex – LAMal, art. 1a (campo d’applicazione e infortuni): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_1_a
- Fedlex – LAMal, art. 3 (persone tenute ad assicurarsi): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_3
- Fedlex – LAMal, art. 4 (scelta dell’assicuratore): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_4
- Fedlex – LAMal, art. 5 (inizio e fine dell’assicurazione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_5
- Fedlex – LAMal, art. 6 (controllo e affiliazione d’ufficio): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_6
- Fedlex – LAMal, art. 7 (cambiamento d’assicuratore): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_7
- Fedlex – LAMal, art. 8 (sospensione della copertura infortuni): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_8
- Fedlex – LAMal, art. 25 (prestazioni generali in caso di malattia): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_25
- Fedlex – LAMal, art. 28 (prestazioni in caso d’infortunio): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_28
- Fedlex – LAMal, art. 31 (cure dentarie): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_31
- Fedlex – LAMal, art. 32 (condizioni delle prestazioni): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_32
- Fedlex – LAMal, art. 65 (riduzione dei premi): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_65
- Fedlex – OAMal, art. 10a (sospensione dell’obbligo d’assicurazione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/it#art_10_a
- Fedlex – LPGA, art. 49 (decisione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_49
- Fedlex – LPGA, art. 51 (procedura semplificata): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_51
- Fedlex – LPGA, art. 52 (opposizione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_52
- Fedlex – LPGA, art. 56 (diritto di ricorso): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_56
- Fedlex – LPGA, art. 57 (tribunale cantonale delle assicurazioni): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_57
- Fedlex – LPGA, art. 60 (termine di ricorso): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_60