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Esecuzione e opposizione In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-08-26 · Ultima verifica 2026-08-26 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
esecuzioneopposizioneprecetto esecutivorigetto dell’opposizioneazione di disconoscimentoregistro esecuzioniLEF
Risposta breveIl precetto esecutivo ingiunge all’escusso di pagare entro 20 giorni. Chi contesta il credito o il diritto di farlo valere in via esecutiva può fare opposizione oralmente o per scritto, subito al momento della notificazione oppure presso l’ufficio d’esecuzione entro dieci giorni. L’opposizione sospende l’esecuzione senza decidere sull’esistenza del credito. Per proseguire, il creditore deve far rigettare l’opposizione in una procedura civile o amministrativa oppure ottenere il rigetto definitivo o provvisorio.

Fatti essenziali

PuntoValore
Termine di pagamentoIl precetto esecutivo ingiunge di pagare entro 20 giorni il credito e le spese d’esecuzione. A
Termine per l’opposizioneL’opposizione può essere fatta subito al momento della notificazione o entro dieci giorni presso l’ufficio d’esecuzione. A
Forma dell’opposizioneL’opposizione può essere dichiarata oralmente o per scritto. A
Opposizione parzialeSe è contestata soltanto una parte del credito, occorre indicare l’importo contestato; altrimenti l’intero credito è considerato contestato. A
MotivazioneDi regola l’opposizione non deve essere motivata; una motivazione volontaria non limita le ulteriori eccezioni. A
Effetto sospensivoL’opposizione sospende l’esecuzione. A
Procedura civile o amministrativaIl creditore può far valere la pretesa nella procedura civile o amministrativa e chiedere il rigetto dell’opposizione. A
Rigetto definitivoQuando il credito si fonda su una decisione esecutiva o un altro titolo legale equivalente, il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione. A
Rigetto provvisorioUn riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata può permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. A
Azione di disconoscimento del debitoDopo il rigetto provvisorio, l’escusso può promuovere entro 20 giorni l’azione di disconoscimento del debito. A
Domanda di proseguire l’esecuzioneIl proseguimento può essere chiesto non prima di 20 giorni dalla notificazione; il diritto si estingue di regola dopo un anno e il termine resta sospeso durante il procedimento provocato dall’opposizione. A
Restituzione di un termineIn caso di impedimento non colpevole, la restituzione può essere chiesta se, cessato l’impedimento, sono presentate tempestivamente una domanda motivata e l’atto omesso. A
Ricorso contro l’ufficioIl ricorso contro un provvedimento dell’ufficio va di regola presentato entro dieci giorni dalla sua conoscenza; la denegata o ritardata giustizia può essere fatta valere in ogni tempo. A
Mancata comunicazione dal 2026Dopo l’opposizione, trascorsi tre mesi dalla notificazione si può chiedere di non dar notizia dell’esecuzione; l’ufficio assegna al creditore 20 giorni per provare l’avvio tempestivo di una procedura volta al rigetto. A

Precetto esecutivo e termini

Il precetto esecutivo ingiunge all’escusso di pagare entro 20 giorni il credito indicato e le spese d’esecuzione. Il modulo ufficiale precisa inoltre che, se il debitore non paga e non fa opposizione, il creditore può chiedere il proseguimento dell’esecuzione. Il precetto esecutivo non equivale quindi, da solo, a una decisione giudiziaria sull’esistenza del credito.

Il termine per fare opposizione è di dieci giorni dalla notificazione del precetto esecutivo. L’opposizione può essere dichiarata subito alla persona che consegna il precetto oppure, entro il termine, oralmente o per scritto all’ufficio d’esecuzione indicato nell’atto. È opportuno conservare una prova della dichiarazione e la documentazione rilevante; la richiesta di presentazione dei mezzi di prova non sospende il termine di dieci giorni.

Opposizione totale o parziale

L’opposizione può riguardare l’intero credito, una parte di esso oppure il diritto di farlo valere in via esecutiva. In caso di opposizione parziale occorre indicare con precisione l’importo contestato; in mancanza di tale indicazione, l’intero credito è considerato contestato.

Di regola l’opposizione non deve essere motivata e una motivazione volontaria non limita le ulteriori eccezioni del debitore. Una regola particolare vale tuttavia per i crediti rimasti scoperti in un precedente fallimento: l’escusso che intende eccepire di non essere ritornato a miglior fortuna deve dichiararlo espressamente nell’opposizione.

Effetto e rigetto dell’opposizione

L’opposizione sospende l’esecuzione. Non cancella automaticamente l’esecuzione e non accerta definitivamente che il credito non esista. Prima di poter proseguire, il creditore deve ottenere il rigetto dell’opposizione.

Secondo l’articolo 79 LEF, il creditore può far valere la propria pretesa nella procedura civile o amministrativa e chiedere il rigetto dell’opposizione. Se il credito si fonda su una decisione esecutiva o su un altro titolo legale equivalente, può domandare il rigetto definitivo secondo l’articolo 80 LEF. Se il credito è fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, può chiedere il rigetto provvisorio secondo l’articolo 82 LEF. Se il rigetto provvisorio è pronunciato, l’escusso può promuovere entro 20 giorni l’azione di disconoscimento del debito per far accertare che il credito non esiste. La via applicabile dipende dal fondamento della pretesa e dai titoli disponibili.

Proseguimento dell’esecuzione

In assenza di un’opposizione valida o dopo il suo rigetto, il creditore può presentare la domanda di proseguire l’esecuzione non prima di 20 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo. Il relativo diritto si estingue di regola dopo un anno dalla notificazione. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra l’avvio e la conclusione definitiva del procedimento giudiziario o amministrativo provocato dall’opposizione.

Termine mancato e ricorso

Chi è stato impedito senza sua colpa di fare opposizione in tempo può chiedere la restituzione del termine secondo l’articolo 33 capoverso 4 LEF. Dalla cessazione dell’impedimento deve, entro un termine uguale a quello scaduto, presentare una domanda motivata all’autorità di vigilanza competente e compiere l’atto omesso. Le condizioni sono restrittive e l’impedimento deve essere comprovato.

L’opposizione serve a contestare il credito o il diritto di farlo valere in via esecutiva. Va distinta dal ricorso previsto dall’articolo 17 LEF contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o dei fallimenti contrario alla legge o non giustificato dalle circostanze. Il ricorso va di regola presentato all’autorità di vigilanza entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento; per denegata o ritardata giustizia può essere presentato in ogni tempo.

Domanda di non dar notizia a terzi

Dal 1° gennaio 2026 si applica il testo riveduto dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF. Dopo aver fatto opposizione, il debitore può, trascorsi tre mesi dalla notificazione del precetto esecutivo e prima della scadenza del diritto di consultazione dei terzi, chiedere all’ufficio competente di non dar notizia dell’esecuzione a terzi. L’ufficio assegna al creditore un termine di 20 giorni per provare di aver avviato tempestivamente una procedura volta al rigetto dell’opposizione.

Se la prova non è fornita, l’esecuzione non è comunicata a terzi. Una prova successiva o il proseguimento dell’esecuzione può comportare una nuova comunicazione, a meno che il debitore provi che una domanda del creditore volta al rigetto dell’opposizione non è stata definitivamente accolta. La mancata comunicazione non decide materialmente sul credito e non elimina tutti gli atti dal fascicolo.

Competenza e stato del diritto

La LEF è diritto federale, ma gli uffici d’esecuzione, le autorità di vigilanza e i tribunali sono organizzati dai Cantoni. Nel singolo caso sono quindi determinanti il foro dell’esecuzione e l’indicazione dei rimedi giuridici. Il presente stato tiene conto in particolare della revisione della mancata comunicazione entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Per domande anteriori e forme speciali d’esecuzione occorre verificare separatamente le norme applicabili sotto il profilo temporale e materiale.

Domande frequenti

Come si fa opposizione?

L’opposizione può essere dichiarata subito alla persona che consegna il precetto esecutivo oppure, entro dieci giorni dalla notificazione, oralmente o per scritto all’ufficio d’esecuzione indicato.

L’opposizione deve essere motivata?

Di regola no. L’escusso che intende eccepire di non essere ritornato a miglior fortuna dopo un fallimento deve tuttavia dichiararlo espressamente.

Posso contestare soltanto una parte del credito?

Sì. Occorre indicare con precisione l’importo contestato; altrimenti l’intero credito è considerato contestato.

Il credito scompare con l’opposizione?

No. L’opposizione sospende l’esecuzione, ma non decide definitivamente sull’esistenza del credito. Il creditore può chiederne il rigetto in una procedura giudiziaria o amministrativa.

Qual è la differenza tra opposizione e ricorso?

L’opposizione contesta il credito o la sua esecuzione. Il ricorso all’autorità di vigilanza riguarda invece un provvedimento o un operato irregolare dell’ufficio.

Che cosa posso fare se ho mancato senza colpa il termine di dieci giorni?

Alle condizioni restrittive dell’articolo 33 capoverso 4 LEF può essere chiesta la restituzione del termine. Cessato l’impedimento, vanno presentate entro il termine corrispondente la domanda motivata e l’opposizione.

Quando un’esecuzione può non essere comunicata a terzi?

Dopo l’opposizione, trascorsi tre mesi dalla notificazione, si può presentare una domanda all’ufficio competente. La mancata comunicazione dipende in particolare dalla prova del creditore di aver avviato tempestivamente una procedura volta al rigetto dell’opposizione.

Fonti

Ultima modifica:
2026-08-26
Ultima verifica:
2026-08-26
In vigore dal:
2026-01-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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