Età di riferimento AVS e pensionamento flessibile In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Età di riferimento ordinaria | L’età di riferimento AVS è in linea di principio di 65 anni. |
| Nascita del diritto ordinario | Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è raggiunta l’età di riferimento. |
| Donne nate dal 1961 al 1963 | L’età di riferimento è di 64 anni e 3 mesi per le donne nate nel 1961, di 64 anni e 6 mesi per il 1962 e di 64 anni e 9 mesi per il 1963. |
| Donne nate dal 1964 | L’età di riferimento è di 65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente. |
| Generazione di transizione | Le donne nate dal 1961 al 1969 formano la generazione di transizione e beneficiano di misure compensative in funzione della scelta di riscossione. |
| Prima anticipazione possibile | La rendita può in linea di principio essere anticipata dai 63 anni; le donne della generazione di transizione possono anticiparla dai 62 anni. |
| Rendita parziale | La quota di rendita anticipata o rinviata deve essere compresa tra il 20 e l’80 per cento. |
| Durata del rinvio | La riscossione della rendita può essere rinviata per almeno un anno e al massimo per cinque anni. |
| Termine per chiedere l’anticipazione | L’anticipazione non è retroattiva e la richiesta deve essere presentata al più tardi l’ultimo giorno del mese precedente quello dal quale si desidera anticipare la rendita. |
| Dichiarazione di rinvio | Il rinvio deve essere dichiarato al più tardi entro un anno dal raggiungimento dell’età di riferimento. |
| Presentazione consigliata della richiesta | La richiesta di rendita dovrebbe essere presentata circa tre o quattro mesi prima dell’inizio desiderato. |
| Termine di opposizione | Contro una decisione si può in linea di principio fare opposizione entro 30 giorni all’autorità che l’ha emanata. |
| Autorità di ricorso | Il ricorso contro una decisione su opposizione compete in linea di principio al tribunale cantonale delle assicurazioni. |
| Termine di ricorso | Il ricorso contro una decisione su opposizione deve in linea di principio essere interposto entro 30 giorni. |
Età di riferimento secondo il diritto federale
L’età di riferimento è l’età dalla quale una persona assicurata può riscuotere la rendita di vecchiaia AVS senza la riduzione attuariale dovuta a un’anticipazione. La LAVS la fissa in linea di principio a 65 anni. Il diritto ordinario alla rendita non nasce il giorno del compleanno, ma il primo giorno del mese successivo. L’importo individuale dipende inoltre dalla durata di contribuzione e dal reddito annuo medio determinante: il raggiungimento dell’età di riferimento non dà quindi automaticamente diritto alla rendita massima.
Per gli uomini l’età di riferimento è di 65 anni. Per le donne la riforma AVS 21 prevede un passaggio graduale: 64 anni e 3 mesi per l’anno di nascita 1961, 64 anni e 6 mesi per il 1962 e 64 anni e 9 mesi per il 1963. Le donne nate nel 1964 o successivamente raggiungono l’età di riferimento a 65 anni. La riforma è in vigore dal 1° gennaio 2024 e la prima tappa dell’aumento si è applicata nel 2025.
Donne della generazione di transizione
La generazione di transizione comprende le donne nate dal 1961 al 1969. Sono previste due forme di compensazione. Chi non anticipa la rendita può beneficiare di un supplemento a vita, il cui importo dipende dall’anno di nascita e dal reddito annuo medio determinante. Chi anticipa la rendita beneficia di aliquote di riduzione più favorevoli, ma non ha diritto al supplemento.
La scelta tra anticipazione e supplemento può avere effetti permanenti. Per stabilire il risultato personale sulla base del conto individuale e della carriera assicurativa occorre rivolgersi alla cassa di compensazione e utilizzare gli strumenti di calcolo ufficiali.
Anticipazione dai 63 o dai 62 anni
Donne e uomini possono in linea di principio anticipare la totalità o una parte della rendita dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 63 anni. Le donne nate dal 1961 al 1969 possono anticiparla dai 62 anni. L’anticipazione è possibile per singoli mesi e comporta in linea di principio una riduzione durevole calcolata in funzione dei mesi che precedono l’età di riferimento. Alla generazione di transizione si applicano aliquote particolari.
La quota anticipata deve essere pari almeno al 20 e al massimo all’80 per cento della rendita. Può essere aumentata una sola volta; successivamente la parte residua deve essere riscossa integralmente. Non è ammessa un’anticipazione retroattiva. La richiesta deve pervenire al più tardi l’ultimo giorno del mese precedente quello dal quale si desidera anticipare la rendita; se arriva più tardi, l’anticipazione può iniziare soltanto da un mese successivo ammesso.
Rinvio fino a cinque anni
Al raggiungimento dell’età di riferimento è possibile rinviare la riscossione della totalità o di una parte della rendita. Il rinvio dura almeno un anno e al massimo cinque anni. Dopo il primo anno, la riscossione della parte rinviata può in linea di principio essere richiesta per l’inizio di un mese. La parte rinviata è aumentata secondo principi attuariali.
Il rinvio deve essere dichiarato al più tardi entro un anno dal raggiungimento dell’età di riferimento. Può essere combinato con l’anticipazione: una parte della rendita può essere anticipata e un’altra rinviata oltre l’età di riferimento. Il proseguimento di un’attività lucrativa non è una condizione per scegliere una rendita parziale o il rinvio.
Richiesta e cassa competente
La rendita di vecchiaia non è versata automaticamente. Il Centro d’informazione AVS/AI raccomanda di presentare la richiesta circa tre o quattro mesi prima della data desiderata. A seconda della carriera assicurativa, la pratica è trattata dall’ultima cassa di compensazione che ha riscosso i contributi, da una cassa professionale o, in determinate situazioni internazionali, dalla Cassa svizzera di compensazione.
Devono essere rispettati anche i termini specifici per l’anticipazione e il rinvio. L’esame individuale deve inoltre considerare eventuali lacune contributive, lo splitting dei redditi, gli accrediti per compiti educativi o assistenziali e gli effetti su altre prestazioni.
Decisione, opposizione e ricorso
La cassa di compensazione decide sul diritto e sull’importo della rendita mediante decisione. Contro la decisione si può in linea di principio fare opposizione entro 30 giorni all’autorità che l’ha emanata. La decisione su opposizione può in linea di principio essere impugnata dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni competente; di regola anche il termine di ricorso è di 30 giorni. Sono determinanti la decisione concreta e l’indicazione dei rimedi giuridici.
Limiti di questa panoramica
Questa panoramica riguarda l’AVS, ossia il primo pilastro. L’età di riferimento e le possibilità di pensionamento nella previdenza professionale dipendono anche dalla LPP e dal regolamento dell’istituto di previdenza. Imposte, prestazioni complementari, prestazioni di disoccupazione, invalidità o superstiti e carriere assicurative internazionali possono influire sulla decisione personale. Prima di un’anticipazione irrevocabile è raccomandata una verifica individuale.
Domande frequenti
Che cosa significa età di riferimento AVS?
È l’età dalla quale la rendita di vecchiaia può essere riscossa senza la riduzione attuariale dovuta a un’anticipazione. La durata di contribuzione e il reddito restano determinanti per l’importo individuale.
Quale età di riferimento si applica agli uomini?
L’età di riferimento è di 65 anni. Il diritto ordinario alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo.
Quale età di riferimento si applica alle donne nel 2026?
Per le donne nate nel 1962 è di 64 anni e 6 mesi. È di 64 anni e 3 mesi per l’anno 1961, di 64 anni e 9 mesi per il 1963 e di 65 anni dal 1964.
Chi appartiene alla generazione di transizione?
Le donne nate dal 1961 al 1969. Possono beneficiare di un supplemento a vita se non anticipano la rendita oppure di aliquote di riduzione più favorevoli in caso di anticipazione.
Da quando posso anticipare la rendita AVS?
In linea di principio dai 63 anni. Le donne nate dal 1961 al 1969 possono anticiparla dai 62 anni.
Posso riscuotere soltanto una parte della rendita?
Sì. La quota deve essere pari almeno al 20 e al massimo all’80 per cento. Anticipazione e rinvio possono riguardare quote diverse.
Per quanto tempo posso rinviare la rendita?
Per almeno un anno e al massimo cinque anni. Dopo il primo anno, la riscossione della parte rinviata può in linea di principio essere richiesta per l’inizio di un mese.
La rendita di vecchiaia è versata automaticamente?
No. La richiesta dovrebbe generalmente essere presentata tre o quattro mesi prima della data desiderata. Per l’anticipazione e il rinvio valgono inoltre termini specifici.
Posso chiedere un’anticipazione retroattiva?
No. Una richiesta tardiva sposta l’inizio dell’anticipazione a un mese successivo ammesso.
Come posso contestare una decisione sulla rendita?
Si può in linea di principio fare opposizione entro 30 giorni. La decisione su opposizione può poi essere impugnata, di regola ancora entro 30 giorni; è determinante l’indicazione dei rimedi giuridici.
Fonti
- Fedlex – LAVS, art. 21 (età di riferimento e rendita di vecchiaia): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1947/994_1002_1009/it#art_21
- Fedlex – LAVS, art. 39 (rinvio della rendita): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1947/994_1002_1009/it#art_39
- Fedlex – LAVS, art. 40 (anticipazione della rendita): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1947/994_1002_1009/it#art_40
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali – AVS 21: https://www.bsv.admin.ch/it/avs-21-it
- Centro d’informazione AVS/AI – Opuscolo 3.04: riscossione flessibile della rendita, stato al 1° gennaio 2026: https://www.ahv-iv.ch/p/3.04.i
- Centro d’informazione AVS/AI – Rendite di vecchiaia, stato 2026: https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-vecchiaia-e-superstiti-AVS/Rendite-vecchiaia
- Fedlex – LPGA, art. 52 (opposizione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_52
- Fedlex – LPGA, art. 57 (tribunale cantonale delle assicurazioni): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_57
- Fedlex – LPGA, art. 60 (termine di ricorso): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/it#art_60