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Obbligo contributivo AVS e tassi 2026 In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-08-30 · Ultima verifica 2026-08-31 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
AVSAIIPGContributi socialiSalariatiDatori di lavoroIndipendentiCassa di compensazioneTassi contributivi 2026Opposizione
Risposta breveLe persone che esercitano un’attività lucrativa e sono assicurate in Svizzera devono in linea di principio versare contributi AVS, AI e IPG dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. Per i salariati, nel 2026 il tasso complessivo ammonta al 10,6 per cento del salario determinante; il salariato e il datore di lavoro ne assumono ciascuno il 5,3 per cento. I lavoratori indipendenti pagano personalmente tutti i contributi, con un tasso massimo del 10,0 per cento e una tavola scalare per i redditi di almeno 10 100 franchi ma inferiori a 60 500 franchi. Se il reddito annuo è inferiore a 10 100 franchi, il contributo minimo è in linea di principio di 530 franchi. La cassa di compensazione stabilisce lo statuto assicurativo e fissa i contributi. Contro una decisione si può di regola fare opposizione entro 30 giorni.

Fatti essenziali

PuntoValore
Assicurazione obbligatoriaSono in linea di principio assicurate obbligatoriamente all’AVS le persone domiciliate in Svizzera e quelle che vi esercitano un’attività lucrativa, fatte salve le eccezioni legali e internazionali. A
Inizio per le persone attiveL’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la persona compie 17 anni. C
Contributo AVS sul salarioIl contributo AVS sul salario determinante ammonta complessivamente all’8,7 per cento. A
AVS, AI e IPG dei salariatiI contributi AVS, AI e IPG ammontano complessivamente al 10,6 per cento del salario determinante: 8,7 per cento AVS, 1,4 per cento AI e 0,5 per cento IPG. C
Ripartizione a metàIl salariato e il datore di lavoro assumono ciascuno il 5,3 per cento; il datore di lavoro deduce la quota del salariato e versa entrambe le quote alla cassa di compensazione. C
Valutazione dello statuto indipendenteLa cassa di compensazione valuta caso per caso se una persona sia indipendente ai sensi dell’AVS, considerando la singola attività e le circostanze economiche. B
Tasso massimo degli indipendentiDa un reddito annuo di 60 500 franchi, il tasso complessivo AVS, AI e IPG degli indipendenti è del 10,0 per cento ed è interamente a loro carico. C
Tavola scalarePer redditi annui di almeno 10 100 franchi ma inferiori a 60 500 franchi si applica nel 2026 una tavola scalare dei contributi. C
Contributo minimo 2026Se il reddito annuo è inferiore a 10 100 franchi, il contributo minimo AVS, AI e IPG ammonta in linea di principio a 530 franchi all’anno; sono fatte salve regole particolari. C
Franchigia dopo l’età di riferimentoSe l’attività continua dopo l’età di riferimento, può essere applicata una franchigia di 16 800 franchi all’anno, ossia 1 400 franchi al mese. C
Dichiarazione dei salariIl datore di lavoro deve in linea di principio inoltrare la dichiarazione dei salari alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio successivo alla fine dell’anno contributivo. C
Pagamento dei contributi del datore di lavoroL’ultimo termine per i contributi mensili o trimestrali del datore di lavoro è in linea di principio il 10° giorno successivo alla fine del relativo periodo. C
Acconti degli indipendentiI lavoratori indipendenti pagano in linea di principio gli acconti trimestrali entro il 10° giorno successivo alla fine del trimestre. C
Interesse di moraIn caso di conteggio o pagamento tardivo, gli opuscoli ufficiali prevedono un interesse di mora del 5 per cento all’anno. C
Termine di opposizioneContro una decisione si può in linea di principio fare opposizione entro 30 giorni presso l’autorità che l’ha emessa. A
Termine di ricorsoIl ricorso contro una decisione su opposizione deve in linea di principio essere presentato entro 30 giorni. A

Campo d’applicazione del diritto federale

L’obbligo contributivo nell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è disciplinato dal diritto federale. Sono assicurate obbligatoriamente in particolare le persone fisiche domiciliate in Svizzera e quelle che vi esercitano un’attività lucrativa. Eccezioni legali e norme di coordinamento internazionale possono modificare questo principio. In caso di attività transfrontaliera, distacco o attività svolte in più Stati, l’assoggettamento deve pertanto essere accertato dall’autorità competente.

Per le persone che esercitano un’attività lucrativa, i contributi AVS, AI e IPG vengono riscossi congiuntamente. L’assicurazione contro la disoccupazione, la previdenza professionale, l’assicurazione contro gli infortuni e gli assegni familiari seguono regole aggiuntive e non sono compresi nei tassi indicati qui di seguito.

Inizio e durata dell’obbligo contributivo

Le persone che esercitano un’attività lucrativa devono versare contributi dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. Chi cessa l’attività prima dell’età di riferimento può rimanere soggetto all’obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa. Se l’attività continua oltre l’età di riferimento, i contributi AVS, AI e IPG restano dovuti; può essere applicata una franchigia di 16 800 franchi all’anno, ossia 1 400 franchi al mese. È possibile rinunciare alla franchigia e, in determinate circostanze, chiedere un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia.

Per le persone senza attività lucrativa, l’inizio dell’obbligo e l’ammontare dei contributi seguono altre regole, basate in particolare sulla sostanza e sul reddito conseguito sotto forma di rendita. Questa panoramica riguarda le persone attive; per il calcolo individuale è determinante la cassa di compensazione.

Salariati: 10,6 per cento per AVS, AI e IPG

Sul salario determinante, il contributo AVS ammonta all’8,7 per cento, quello AI all’1,4 per cento e quello IPG allo 0,5 per cento. Il totale è quindi del 10,6 per cento. Il datore di lavoro deduce il 5,3 per cento dal salario e versa questa quota alla cassa di compensazione insieme alla propria quota, anch’essa del 5,3 per cento. Possono aggiungersi contributi all’assicurazione contro la disoccupazione, premi e altre deduzioni.

Il salario determinante non comprende soltanto il salario mensile od orario. A seconda della loro natura, ne fanno parte anche gratifiche, provvigioni, indennità per ore supplementari e determinate prestazioni in natura. Altre prestazioni sono escluse dalla legge. La cassa di compensazione valuta se una prestazione concreta costituisca salario soggetto a contribuzione.

Indipendenti: contributo proprio e tavola scalare

La cassa di compensazione decide caso per caso se un’attività è indipendente ai sensi delle assicurazioni sociali, tenendo conto delle circostanze economiche. Le denominazioni contrattuali come «mandato» o «freelance» non sono decisive da sole. Sono indizi importanti l’attività esercitata a proprio nome e per proprio conto, la libertà nell’organizzazione del lavoro e l’assunzione di un rischio economico proprio. La valutazione riguarda la singola attività.

I lavoratori indipendenti pagano personalmente la totalità dei contributi AVS, AI e IPG. A partire da un reddito annuo di 60 500 franchi, il tasso complessivo è del 10,0 per cento: 8,1 per cento AVS, 1,4 per cento AI e 0,5 per cento IPG. Per redditi di almeno 10 100 franchi ma inferiori a 60 500 franchi si applica nel 2026 una tavola scalare dei contributi. Se il reddito annuo è inferiore a 10 100 franchi, è in linea di principio dovuto il contributo minimo di 530 franchi. Si applicano regole particolari, tra l’altro, se il contributo minimo è già stato riscosso sul reddito di un’attività dipendente.

Contributi d’acconto e fissazione definitiva

Le casse di compensazione fissano dapprima contributi d’acconto sulla base della massa salariale o del reddito stimato. Le variazioni rilevanti devono essere comunicate. Per i lavoratori indipendenti, i contributi definitivi sono fissati sulla base della tassazione fiscale; la cassa calcola poi la differenza tra gli acconti versati e i contributi dovuti.

I datori di lavoro devono inoltrare la dichiarazione dei salari al più tardi entro il 30 gennaio successivo alla fine dell’anno contributivo. I contributi sono pagati trimestralmente se la somma annua dei salari non supera 200 000 franchi e mensilmente se è superiore; l’ultimo termine è il 10° giorno successivo alla fine del periodo. I lavoratori indipendenti pagano gli acconti trimestralmente, entro il 10° giorno dalla fine del trimestre. Una fattura per la differenza rispetto ai contributi definitivi deve in linea di principio essere pagata entro 30 giorni esatti.

Interessi di mora e spese amministrative

Un conteggio o un pagamento tardivo può comportare interessi di mora indipendentemente da una colpa o da un’intimazione. Gli opuscoli ufficiali indicano un tasso unico del 5 per cento all’anno. Le casse di compensazione riscuotono inoltre contributi per le spese amministrative. Questi non fanno parte dei tassi AVS, AI e IPG indicati sopra e possono aggiungersi a seconda della persona assoggettata e della cassa competente.

Decisione, opposizione e ricorso

La cassa di compensazione emana una decisione quando l’obbligo contributivo o la fissazione dei contributi è controversa. Contro una decisione si può in linea di principio fare opposizione entro 30 giorni presso l’autorità che l’ha emessa. Contro la decisione su opposizione è di regola possibile presentare ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni competente; anche questo termine è generalmente di 30 giorni. Sono determinanti la situazione procedurale concreta e l’indicazione dei rimedi giuridici.

Limiti della panoramica

Alle situazioni internazionali, ai salari di poco conto, al lavoro domestico, ai familiari che collaborano nell’impresa, alla combinazione di più statuti professionali o all’assicurazione facoltativa possono applicarsi regole particolari. I contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione, la previdenza professionale, l’assicurazione contro gli infortuni e gli assegni familiari non sono compresi nei tassi del 10,6 e del 10,0 per cento. Per la qualifica, il conteggio e i termini concreti è determinante la cassa di compensazione competente.

Domande frequenti

Da quando una persona attiva deve versare contributi AVS?

Dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. Chi cessa l’attività prima dell’età di riferimento può rimanere soggetto all’obbligo quale persona senza attività lucrativa.

A quanto ammontano i contributi AVS, AI e IPG dei salariati nel 2026?

Complessivamente al 10,6 per cento del salario determinante: 8,7 per cento AVS, 1,4 per cento AI e 0,5 per cento IPG. Salariato e datore di lavoro assumono ciascuno il 5,3 per cento.

L’assicurazione contro la disoccupazione è compresa nel 10,6 per cento?

No. L’assicurazione contro la disoccupazione e le altre deduzioni seguono regole proprie e possono aggiungersi.

Chi decide se la mia attività è indipendente?

La cassa di compensazione competente. Essa considera le circostanze economiche effettive della singola attività e non soltanto la denominazione del contratto.

A quanto ammontano i contributi dei lavoratori indipendenti?

Da 60 500 franchi di reddito annuo il tasso complessivo AVS, AI e IPG è del 10,0 per cento. La tavola scalare si applica ai redditi di almeno 10 100 franchi ma inferiori a 60 500 franchi.

A quanto ammonta il contributo minimo nel 2026?

Il contributo minimo AVS, AI e IPG ammonta a 530 franchi all’anno se il reddito annuo è inferiore a 10 100 franchi. Sono fatte salve regole particolari legate alle altre attività e alla situazione personale.

Si devono versare contributi anche dopo l’età di riferimento?

Sì, se l’attività lucrativa continua. Può essere applicata una franchigia di 16 800 franchi all’anno, ma è possibile rinunciarvi.

Quando va inoltrata la dichiarazione dei salari?

In linea di principio entro il 30 gennaio successivo alla fine dell’anno contributivo. Un conteggio o un pagamento tardivo può comportare interessi di mora.

Come si contesta una decisione sui contributi?

Si può in linea di principio fare opposizione entro 30 giorni. Contro la decisione su opposizione si può di regola presentare ricorso, anch’esso entro 30 giorni; è determinante l’indicazione dei rimedi giuridici.

Fonti

Ultima modifica:
2026-08-30
Ultima verifica:
2026-08-31
In vigore dal:
2026-01-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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