Prestazione di libero passaggio nella previdenza professionale In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Diritto alla prestazione d’uscita | Chi lascia il proprio istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza ha di regola diritto a una prestazione d’uscita. |
| Uscita prima dell’età di riferimento | Tra l’età minima di pensionamento e l’età di riferimento regolamentare, la prestazione d’uscita può essere chiesta se l’attività lucrativa prosegue o la persona è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione. |
| Trasferimento al cambio d’impiego | Quando la persona entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve trasferirgli la prestazione d’uscita. |
| Mantenimento senza nuova cassa | Senza affiliazione immediata a un nuovo istituto, la previdenza deve essere mantenuta in una forma ammessa di libero passaggio. |
| Conto o polizza di libero passaggio | Il mantenimento può avvenire mediante un conto presso una fondazione bancaria o una polizza presso un’impresa di assicurazione. |
| Mancanza di istruzioni | Se non è indicata una destinazione, la prestazione è trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP non prima di sei mesi e al più tardi dopo due anni. |
| Rientro in una cassa pensioni | In caso di successiva affiliazione, il capitale depositato presso un istituto di libero passaggio deve di regola essere trasferito al nuovo istituto di previdenza. |
| Calcolo nel primato dei contributi | Nel primato dei contributi, la prestazione d’uscita corrisponde all’avere di risparmio o di copertura determinato secondo l’articolo 15 LFLP. |
| Calcolo nel primato delle prestazioni | Nel primato delle prestazioni, il valore attuale delle prestazioni acquisite è determinato secondo l’articolo 16 LFLP e le basi attuariali riconosciute. |
| Importo minimo legale | La prestazione d’uscita deve rispettare l’importo minimo previsto dagli articoli 17 e 18 LFLP. |
| Pagamento in contanti per attività indipendente | Il pagamento in contanti può essere chiesto se la persona avvia un’attività indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria. |
| Prestazione d’uscita esigua | Il pagamento in contanti può essere chiesto se la prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei contributi propri della persona assicurata. |
| Consenso scritto | Per una persona coniugata o vincolata da un’unione domestica registrata, il pagamento in contanti richiede il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. |
| Partenza verso UE, Islanda o Norvegia | La parte obbligatoria LPP non può di regola essere pagata in contanti se la persona resta obbligatoriamente assicurata nello Stato di destinazione per vecchiaia, decesso e invalidità. |
| Parte sovraobbligatoria e Liechtenstein | Se le condizioni sono soddisfatte, la parte sovraobbligatoria può essere versata in caso di partenza verso UE, Islanda o Norvegia; per il Liechtenstein il pagamento in contanti è escluso. |
| Prelievo anticipato per la proprietà d’abitazioni | Il prelievo anticipato per un’abitazione a uso proprio è disciplinato separatamente dall’articolo 30c LPP e non costituisce un pagamento in contanti secondo l’articolo 5 LFLP. |
| Ricerca di averi dimenticati | L’Ufficio centrale del 2° pilastro indica gratuitamente quali istituti potrebbero detenere un vecchio avere di previdenza o di libero passaggio. |
| Tribunale cantonale | Le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono giudicate di regola dal tribunale designato dal Cantone secondo l’articolo 73 LPP. |
| Termine dinanzi al Tribunale federale | Il ricorso contro la decisione cantonale deve di regola essere presentato al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale. |
| Progetto sui piani 1e | La proposta trasmessa dal Consiglio federale al Parlamento nel dicembre 2025 per determinati trasferimenti da piani 1e è un progetto legislativo e non il diritto attualmente vigente. |
Quando nasce la prestazione di libero passaggio
La legge parla di prestazione d’uscita; nella pratica si usa anche l’espressione prestazione di libero passaggio. Essa è dovuta di regola quando una persona assicurata lascia il proprio istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza per vecchiaia, decesso o invalidità. Secondo la disciplina coordinata con AVS 21, chi lascia la cassa tra l’età minima di pensionamento e l’età di riferimento regolamentare può chiedere una prestazione d’uscita se continua a esercitare un’attività lucrativa o è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione. Il regolamento della cassa e la situazione professionale concreta determinano se sia già esigibile una prestazione di vecchiaia.
L’importo è calcolato secondo il regolamento e le prescrizioni della LFLP. Non equivale semplicemente alla somma dei contributi versati dalla persona salariata. A seconda del sistema di previdenza, il calcolo si basa in particolare sull’avere di risparmio, sul capitale di copertura attuariale o sul valore attuale delle prestazioni acquisite, nel rispetto delle garanzie minime legali. Il precedente istituto allestisce un conteggio d’uscita.
Cambiamento d’impiego
Se la persona entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve trasferire la prestazione d’uscita al nuovo. Il denaro resta vincolato alla previdenza e non è liberamente disponibile. La persona assicurata comunica alla vecchia cassa i dati del nuovo istituto e informa quest’ultimo di eventuali averi di libero passaggio.
Se in seguito entra in una nuova cassa pensioni, gli averi temporaneamente depositati presso un istituto di libero passaggio devono di regola essere trasferiti al nuovo istituto di previdenza. Un conto di libero passaggio non può essere mantenuto soltanto perché offre condizioni d’investimento ritenute più vantaggiose. Sono determinanti gli obblighi legali di trasferimento e le possibilità di riscatto presso la nuova cassa.
Nessuna nuova cassa nell’immediato
Chi non entra subito in un nuovo istituto deve indicare alla vecchia cassa in quale forma ammessa intende mantenere la previdenza. Può in particolare aprire a proprio nome un conto di libero passaggio presso una fondazione bancaria oppure stipulare una polizza di libero passaggio presso un’impresa di assicurazione. L’avere rimane vincolato alla previdenza.
In mancanza di istruzioni, il precedente istituto trasferisce la prestazione d’uscita, interessi compresi, alla Fondazione istituto collettore LPP non prima di sei mesi e al più tardi due anni dopo il caso di libero passaggio. L’avere non va perso: l’istituto collettore lo custodisce come avere di libero passaggio. Istruzioni tempestive ne facilitano però l’attribuzione e il successivo trasferimento.
Pagamento in contanti: eccezioni legali
Il pagamento in contanti può essere chiesto se la persona lascia definitivamente la Svizzera, se inizia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria oppure se la prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei propri contributi. Per una persona coniugata o vincolata da un’unione domestica registrata è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo legittimo, ci si può rivolgere al giudice civile.
La partenza definitiva non consente sempre di riscuotere l’intero avere. Se la persona si stabilisce in uno Stato dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e rimane obbligatoriamente assicurata in tale Stato per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, la parte obbligatoria LPP non può di regola essere pagata in contanti. La parte sovraobbligatoria può essere versata se sono soddisfatte le condizioni legali. In caso di partenza per il Liechtenstein, il pagamento in contanti è escluso secondo le regole applicabili. La cassa richiede le prove della partenza e dell’assoggettamento nello Stato di destinazione.
Il prelievo anticipato per finanziare un’abitazione a uso proprio è distinto dal pagamento in contanti secondo l’articolo 5 LFLP. È disciplinato in particolare dalla LPP e dall’ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni e comporta condizioni, limiti d’età, requisiti di consenso e possibili obblighi di rimborso propri.
Cercare un avere dimenticato
Chi non sa quale istituto detenga un vecchio avere può rivolgersi all’Ufficio centrale del 2° pilastro. Questo confronta i dati comunicati con le notifiche degli istituti di previdenza e di libero passaggio e indica gratuitamente gli istituti che potrebbero detenere l’avere. Non versa direttamente il denaro e non decide sul diritto alla prestazione; la richiesta va poi presentata all’istituto individuato.
Va verificata anche la Fondazione istituto collettore LPP se dopo l’uscita non erano state impartite istruzioni. Vecchi certificati di previdenza, conteggi d’uscita, certificati di salario o documenti di lavoro possono aiutare a ricostruire i rapporti di previdenza.
Autorità competenti e rimedi giuridici
Il primo interlocutore è il precedente istituto di previdenza. In caso di cambiamento d’impiego interviene anche il nuovo istituto; per una soluzione intermedia occorre contattare l’istituto di libero passaggio scelto. Per un pagamento in contanti vanno forniti i giustificativi richiesti. Le conseguenze fiscali e l’eventuale assoggettamento a un’assicurazione sociale estera vanno esaminati separatamente.
Le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono giudicate di regola dal tribunale cantonale designato conformemente all’articolo 73 LPP. La procedura è semplice, rapida e di regola gratuita; una cassa pensioni privata non emana una decisione amministrativa soggetta prima a un’opposizione ordinaria. La decisione cantonale può in linea di principio essere impugnata dinanzi al Tribunale federale entro 30 giorni, fatte salve le condizioni della LTF. Occorre sempre verificare la decisione e l’indicazione dei rimedi giuridici.
Stato del diritto
Questa sintesi descrive il diritto del libero passaggio vigente al 31 agosto 2026. Il messaggio adottato dal Consiglio federale nel dicembre 2025 sulla possibilità temporanea di trasferire determinati averi provenienti da piani 1e è un progetto legislativo pendente e non viene presentato come diritto in vigore. I regolamenti degli istituti possono prevedere prestazioni differenti o più estese nei limiti della legge.
Domande frequenti
Che cos’è una prestazione di libero passaggio?
È la prestazione d’uscita della previdenza professionale che rimane acquisita quando si lascia un istituto prima che insorga un caso di previdenza.
Dove va l’avere quando cambio impiego?
La precedente cassa pensioni lo trasferisce all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. I dati necessari vanno comunicati agli istituti interessati.
Che cosa accade se non ho subito un nuovo impiego?
L’avere viene trasferito su un conto o una polizza di libero passaggio e resta vincolato alla previdenza.
Che cosa accade se non indico un istituto di libero passaggio?
Il precedente istituto trasferisce la prestazione alla Fondazione istituto collettore LPP non prima di sei mesi e al più tardi dopo due anni.
Posso mantenere il conto di libero passaggio dopo aver trovato un nuovo impiego?
Di regola il capitale di previdenza deve essere trasferito al nuovo istituto. Le eccezioni e un eventuale importo eccedente vanno esaminati nel caso concreto.
Quando è possibile un pagamento in contanti?
In particolare in caso di partenza definitiva dalla Svizzera, inizio di un’attività indipendente non soggetta alla previdenza obbligatoria o prestazione inferiore all’importo annuo dei propri contributi. Possono valere ulteriori condizioni.
In caso di partenza verso UE o AELS viene versato tutto l’avere?
Non necessariamente. Se l’assicurazione obbligatoria continua in uno Stato UE, in Islanda o Norvegia, la parte obbligatoria LPP resta di regola vincolata. Per il Liechtenstein il pagamento in contanti è escluso in modo particolare.
È necessario il consenso del coniuge?
Sì. In caso di matrimonio o unione domestica registrata, il pagamento in contanti richiede il consenso scritto dell’altra persona.
Come posso ritrovare un vecchio avere?
L’Ufficio centrale del 2° pilastro può indicare quali istituti potrebbero detenere l’avere. Va verificata anche la Fondazione istituto collettore LPP.
Come posso contestare il calcolo o il rifiuto di una prestazione?
Dopo aver chiarito la questione con l’istituto, la controversia compete di regola al tribunale cantonale della previdenza professionale. La sua decisione può, alle condizioni legali, essere impugnata dinanzi al Tribunale federale entro 30 giorni.
Fonti
- Fedlex – LFLP, art. 2 (prestazione d’uscita): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/it#art_2
- Fedlex – LFLP, art. 3 (passaggio in un nuovo istituto): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/it#art_3
- Fedlex – LFLP, art. 4 (mantenimento della previdenza): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/it#art_4
- Fedlex – LFLP, art. 5 (pagamento in contanti): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/it#art_5
- Fedlex – LFLP, art. 15 (diritti nel primato dei contributi): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/it#art_15
- Fedlex – LFLP, art. 16 (diritti nel primato delle prestazioni): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/it#art_16
- Fedlex – LFLP, art. 17 (importo minimo all’uscita): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/it#art_17
- Fedlex – LFLP, art. 18 (garanzia della previdenza obbligatoria): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/it#art_18
- Fedlex – LFLP, art. 25f (restrizione UE/AELS): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/it#art_25_f
- Fedlex – LPP, art. 30c (prelievo anticipato per la proprietà d’abitazioni): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/797_797_797/it#art_30_c
- Fedlex – LPP, art. 73 (tribunale cantonale): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/797_797_797/it#art_73
- Fedlex – LTF, art. 100 (termine di ricorso): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/218/it#art_100
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Previdenza per la vecchiaia e libero passaggio: https://www.bsv.admin.ch/it/previdenza-per-la-vecchiaia
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Cessazione dell’attività e libero passaggio: https://faq.bsv.admin.ch/index.php/it/previdenza-professionale-e-terzo-pilastro/cosa-si-deve-fare-con-la-prestazione-di-libero-0
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Ripresa dell’attività e trasferimento: https://faq.bsv.admin.ch/index.php/it/previdenza-professionale-e-terzo-pilastro/cosa-si-deve-fare-con-la-prestazione-di-libero-1
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Ricerca di averi dimenticati: https://faq.bsv.admin.ch/index.php/it/previdenza-professionale-e-terzo-pilastro/cosa-deve-fare-chi-ha-lavorato-molti-datori-di-lavoro-e
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Prestazione di libero passaggio: non dimenticate i vostri averi di previdenza: https://www.bsv.admin.ch/dam/it/sd-web/cwZHEQJEqC2o/bsv-merkblatt-stellenwechsel-it.pdf
- Consiglio federale – Messaggio concernente gli averi provenienti da piani 1e: https://www.bsv.admin.ch/it/newnsb/NZ9h87u-f76Z0-h9GGHQb
- Parlamento – Oggetto 25.097 sugli averi provenienti da piani di previdenza 1e: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250097