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Permessi di dimora In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-08-28 · Ultima verifica 2026-08-28 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
Permesso di soggiornoPermesso LPermesso BPermesso CPermesso GUE/AELSStati terziDomicilioFrontalieriMigrazione
Risposta breveLe lettere L, B, C e G designano statuti diversi del diritto degli stranieri. Il permesso che può essere rilasciato dipende in particolare dalla cittadinanza, dallo scopo e dalla durata del soggiorno e dall’attività lucrativa. La libera circolazione si applica in ampia misura ai cittadini UE/AELS, mentre la LStrI prevede condizioni di ammissione più severe per i cittadini di Stati terzi.

Fatti essenziali

PuntoValore
Due regimi di ammissioneLa libera circolazione facilita l’accesso dei cittadini UE/AELS, mentre i cittadini di Stati terzi sottostanno di regola alle condizioni più severe della LStrI. B
Permesso di soggiorno di breve durata LSecondo la LStrI, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato per soggiorni limitati fino a un anno e per uno scopo determinato. A
Proroga massima di L secondo la LStrIIl permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato fino a una durata complessiva massima di due anni. A
Permesso di dimora BIl permesso di dimora retto dalla LStrI è previsto per soggiorni superiori a un anno, è limitato nel tempo, è rilasciato per uno scopo determinato e può essere vincolato a condizioni. A
Proroga di BIl permesso di dimora può essere prorogato se non vi si oppongono motivi di revoca; la sua durata è fissata tenendo conto dell’integrazione. A
Permesso di domicilio CIl permesso di domicilio è rilasciato per una durata indeterminata e senza condizioni. A
Condizioni ordinarie per C secondo la LStrIC può di regola essere rilasciato dopo dieci anni complessivi con L o B e gli ultimi cinque senza interruzioni con B, se non vi si oppongono motivi di revoca pertinenti e la persona è integrata. A
Rilascio anticipato di CIn caso d’integrazione riuscita e se sono adempiute le altre condizioni legali, C può essere rilasciato dopo cinque anni ininterrotti con B; il rilascio non è automatico. A
Permesso per frontalieri G secondo la LStrIIl permesso G retto dalla LStrI è limitato nel tempo, riguarda un’attività lucrativa in una zona di frontiera e presuppone di regola il rientro settimanale al domicilio all’estero. A
Attività UE/AELS fino a tre mesiUn’attività dipendente fino a tre mesi per anno civile svolta da un cittadino UE/AELS non richiede di regola un permesso, ma sottostà all’obbligo di notifica. B
L e B per i lavoratori UE/AELSUn contratto inferiore a un anno dà di regola luogo a L UE/AELS; un contratto di almeno un anno o di durata indeterminata dà di regola luogo a B UE/AELS. B
Cittadini UE/AELS senza attività lucrativaPer ottenere B UE/AELS senza attività lucrativa occorrono mezzi finanziari sufficienti e un’assicurazione malattia e infortuni. B
G UE/AELSI frontalieri UE/AELS possono risiedere in tutta l’UE/AELS e lavorare in tutta la Svizzera, ma devono rientrare almeno una volta alla settimana al domicilio principale all’estero. B
C per i cittadini UE/AELSL’Accordo sulla libera circolazione non disciplina C; alcune cittadinanze beneficiano di un termine di cinque anni fondato su accordi, mentre per gli altri Stati dell’UE il termine è di regola di dieci anni. B
Ammissione professionale da uno Stato terzoL’ammissione di un cittadino di uno Stato terzo è soggetta in particolare agli interessi economici del Paese, ai contingenti e all’ordine di priorità dei lavoratori già ammessi. B
Procedura per lavoratori di Stati terziDi regola la domanda è presentata dal datore di lavoro al Cantone; il Cantone emana una decisione preliminare e trasmette alla SEM i casi soggetti ad approvazione. B
Cambiamento di Cantone con L o BIl titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che vuole cambiare Cantone deve chiedere previamente il permesso al nuovo Cantone. A
Criteri d’integrazioneLa legge menziona il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, i valori della Costituzione federale, le competenze linguistiche e la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione. A
Estinzione durante un soggiorno all’esteroSenza dichiarazione di partenza, L si estingue dopo tre mesi all’estero e B o C dopo sei mesi; su domanda, C può essere mantenuto per quattro anni al massimo. A
Competenza cantonaleLe domande e le proroghe di L, B e C competono alle autorità cantonali della migrazione e, secondo il caso, del mercato del lavoro. B
Retrocessione da C a BIl permesso C può essere revocato e sostituito da un permesso B se i criteri d’integrazione non sono adempiuti. B

La lettera non basta a definire i diritti

I permessi svizzeri L, B, C e G corrispondono a statuti giuridici diversi. L indica un soggiorno di breve durata, B la dimora, C il domicilio e G l’attività frontaliera. La sola lettera non permette tuttavia di stabilire se sussista un diritto al permesso, se sia ammessa un’attività lucrativa o quali condizioni debbano essere rispettate. Sono determinanti la cittadinanza, lo scopo del soggiorno, la situazione personale e la base legale applicabile.

In virtù della libera circolazione delle persone, ai cittadini dell’Unione europea e dell’AELS si applicano regole diverse da quelle previste per i cittadini di Stati terzi. L’Accordo sulla libera circolazione non disciplina però il permesso C: anche per i cittadini UE/AELS esso si fonda sulla LStrI e sulle convenzioni di domicilio esistenti.

Permesso di soggiorno di breve durata L

Secondo la LStrI, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato per soggiorni limitati fino a un anno e per uno scopo determinato. Può essere vincolato a condizioni e prorogato fino a una durata complessiva massima di due anni. Il rilascio o la proroga dipendono dal motivo concreto dell’ammissione.

Per un cittadino UE/AELS che assume un impiego in Svizzera, la durata del permesso L corrisponde di regola a quella di un contratto di lavoro inferiore a un anno. Un’attività dipendente di tre mesi al massimo per anno civile non richiede di regola un permesso, ma sottostà all’obbligo di notifica. Anche le persone in cerca d’impiego possono ottenere un permesso L alle condizioni della libera circolazione, senza che ne derivi un diritto all’aiuto sociale.

Permesso di dimora B

Il permesso di dimora retto dalla LStrI è previsto per soggiorni superiori a un anno. È limitato nel tempo, è rilasciato per uno scopo determinato e può essere vincolato a condizioni. Può essere prorogato se le condizioni restano adempiute e non vi si oppongono motivi di revoca; un permesso B già rilasciato non garantisce quindi incondizionatamente ogni futura proroga.

Un lavoratore UE/AELS ottiene di regola il permesso B con un contratto di almeno un anno o di durata indeterminata. Un cittadino UE/AELS senza attività lucrativa deve dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti e di un’assicurazione malattia e infortuni. Per un cittadino di uno Stato terzo il contratto di lavoro non basta: l’autorità esamina in particolare le qualifiche, gli interessi economici del Paese, i contingenti, l’ordine di priorità e le condizioni salariali e lavorative usuali.

Permesso di domicilio C

Il permesso di domicilio è rilasciato per una durata indeterminata e senza condizioni. Ciò non significa che non possa mai essere revocato o sostituito da un permesso B. Secondo la LStrI, può di regola essere rilasciato dopo un soggiorno complessivo di almeno dieci anni con un permesso L o B, di cui gli ultimi cinque senza interruzioni con un permesso B, se non sussistono motivi di revoca pertinenti e la persona è integrata. Il rilascio anticipato dopo cinque anni ininterrotti con B è possibile in caso d’integrazione riuscita e se sono adempiute le altre condizioni legali, ma non è automatico.

Per alcune cittadinanze UE/AELS, convenzioni di domicilio o la reciprocità consentono il rilascio del permesso C dopo cinque anni se le condizioni sono adempiute. Per gli altri Stati dell’UE il termine è di regola di dieci anni. Dalla sola cittadinanza UE/AELS non si può quindi dedurre un termine uniforme di cinque anni.

Permesso per frontalieri G

I frontalieri risiedono all’estero e lavorano in Svizzera. Secondo la LStrI, il permesso G è previsto per un’attività lucrativa in una zona di frontiera; è limitato nel tempo, può essere prorogato e vincolato a condizioni. La persona deve di regola rientrare almeno una volta alla settimana al proprio domicilio all’estero.

Le zone di frontiera non si applicano più ai frontalieri UE/AELS: essi possono risiedere in uno Stato UE/AELS e lavorare in tutta la Svizzera, ma devono parimenti rientrare almeno una volta alla settimana al proprio domicilio principale all’estero. È competente l’autorità cantonale del luogo di lavoro.

Domanda, competenza e cambiamento di Cantone

I permessi sono rilasciati e prorogati dalle autorità cantonali della migrazione e, secondo il caso, del mercato del lavoro. Per l’ammissione di un lavoratore cittadino di uno Stato terzo, di regola il datore di lavoro presenta la domanda al Cantone. Il Cantone la esamina e trasmette alla Segreteria di Stato della migrazione i casi soggetti ad approvazione. Una decisione positiva relativa al mercato del lavoro non sostituisce né un eventuale visto né la notifica dopo l’entrata in Svizzera.

Il titolare di un permesso L o B che intende trasferire il domicilio in un altro Cantone deve chiedere previamente il permesso al nuovo Cantone. Al momento del rilascio e della proroga, le autorità tengono conto dei criteri legali d’integrazione: rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, rispetto dei valori della Costituzione federale, competenze linguistiche e partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione.

Proroga, assenza ed estinzione

Occorre distinguere la durata di validità del documento dal diritto di soggiorno sul quale esso si fonda. La LStrI prevede varie cause di estinzione, tra cui la dichiarazione di partenza per l’estero e la scadenza del permesso. Senza dichiarazione di partenza, il permesso L si estingue dopo tre mesi all’estero e i permessi B o C dopo sei mesi. Su domanda, un permesso C può essere mantenuto durante un soggiorno all’estero per quattro anni al massimo. La domanda deve essere presentata tempestivamente all’autorità cantonale competente.

Rimedi giuridici e limiti di questa sintesi

Una decisione in materia di permessi dipende dal caso concreto. La decisione indica il rimedio giuridico, l’autorità competente e il termine da rispettare; le procedure cantonali non consentono di indicare qui un termine unico valido per tutti i casi. Regole particolari si applicano in particolare al ricongiungimento familiare, agli studi, ai casi di rigore, ai cittadini britannici tutelati dall’accordo sui diritti acquisiti e ai permessi F, N e S. Questa sintesi non sostituisce pertanto l’esame dello scopo personale del soggiorno e della prassi del Cantone competente.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra L, B, C e G?

L corrisponde a un soggiorno di breve durata, B alla dimora limitata, C al domicilio di durata indeterminata e G ai frontalieri domiciliati all’estero. I diritti concreti dipendono anche dalla cittadinanza e dal motivo dell’ammissione.

Un contratto di durata indeterminata dà automaticamente diritto a B?

Un lavoratore UE/AELS ottiene di regola B con un contratto di almeno un anno o di durata indeterminata. Per un cittadino di uno Stato terzo sono esaminate condizioni supplementari e il contratto non basta.

Una breve attività UE/AELS richiede sempre un permesso?

Un’attività dipendente di tre mesi al massimo per anno civile non richiede di regola un permesso, ma deve essere notificata secondo la procedura prevista.

Quanto è valido B UE/AELS?

Per i lavoratori e le persone senza attività lucrativa, B UE/AELS è di regola rilasciato per cinque anni e può essere prorogato se le condizioni restano adempiute. Una durata più breve vale in particolare per gli studenti.

Il permesso C è sempre rilasciato dopo cinque anni?

No. Cinque anni possono valere in virtù di accordi per determinate cittadinanze o in caso di rilascio anticipato per integrazione riuscita. Il regime ordinario della LStrI prevede di regola una durata più lunga.

Il permesso C è davvero illimitato?

È rilasciato per una durata indeterminata e senza condizioni. Può tuttavia estinguersi, essere revocato o essere sostituito da B nei casi previsti dalla legge.

Posso trasferirmi in un altro Cantone con B?

Il cambiamento di Cantone deve essere chiesto al nuovo Cantone prima del trasferimento. L’esistenza di un diritto al cambiamento dipende dal tipo di permesso e dalla situazione personale.

Quanto tempo posso restare all’estero con C?

Senza dichiarazione di partenza, C si estingue di regola dopo sei mesi all’estero. Su domanda presentata tempestivamente, l’autorità cantonale può mantenerlo per quattro anni al massimo.

Chi decide sulla mia domanda?

È competente l’autorità cantonale della migrazione e, secondo il caso, del mercato del lavoro. Alcune domande riguardanti cittadini di Stati terzi richiedono anche l’approvazione della SEM.

Quale termine devo rispettare per impugnare una decisione?

Sono determinanti il rimedio giuridico, l’autorità e il termine indicati nella decisione concreta. Variano secondo la decisione e il diritto procedurale cantonale.

Fonti

Ultima modifica:
2026-08-28
Ultima verifica:
2026-08-28
In vigore dal:
2019-01-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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