Prestazioni di maternità (assicurazione base) In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Prestazioni specifiche di maternità | Comprendono controlli, parto e assistenza, consulenza necessaria per l'allattamento e cure e degenza del neonato sano con la madre. |
| Controlli nella gravidanza normale | Sette esami di controllo e due ecografie di routine, tra la 12a–14a e la 20a–23a settimana. |
| Preparazione al parto | Contributo di 150 franchi per il corso o il colloquio di consulenza contemplato dall'art. 14 OPre. |
| Consulenza per l'allattamento | Rimunerazione limitata a tre sedute dispensate dai professionisti abilitati. |
| Visite della levatrice dopo il parto | Nei primi 56 giorni, fino a 16 visite in determinate situazioni e altrimenti fino a dieci; visite ulteriori su prescrizione medica. |
| Partecipazione ai costi | Prestazioni specifiche di maternità esenti; dalla 13a settimana fino a otto settimane dopo il parto anche prestazioni mediche generali e cure in caso di malattia. |
| Vaccinazioni | Sono misure preventive e non diventano esenti dalla partecipazione ai costi per il solo fatto della gravidanza. |
Base legale e ambito
L'art. 29 LAMal distingue le prestazioni specifiche di maternità dalle cure ordinarie in caso di malattia. L'AOMS assume gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, il parto a domicilio, in ospedale o in una casa per partorienti con l'assistenza necessaria, la consulenza necessaria per l'allattamento e le cure e la degenza del neonato sano finché soggiorna con la madre all'ospedale. La prestazione e il fornitore devono soddisfare le condizioni applicabili. Si tratta di diritto federale; l'iscrizione di un ospedale o di una casa per partorienti nell'elenco del Cantone di domicilio va comunque verificata per un parto pianificato.
Controlli e preparazione
Per una gravidanza normale l'art. 13 OPre prevede sette esami di controllo e due ecografie di routine, rispettivamente tra la 12a e la 14a e tra la 20a e la 23a settimana. In una gravidanza a rischio sono possibili controlli supplementari secondo la valutazione clinica; non ogni esame richiesto per scelta personale è automaticamente rimborsato. L'art. 14 OPre prevede un contributo di 150 franchi per un corso di preparazione al parto tenuto da una levatrice o da un'organizzazione di levatrici oppure per il colloquio di consulenza previsto dalla norma. Secondo l'art. 15 OPre la consulenza per l'allattamento è rimborsata per un massimo di tre sedute presso i professionisti abilitati.
Assistenza dopo il parto
Nei 56 giorni dopo il parto l'art. 16 OPre consente fino a 16 visite a domicilio della levatrice dopo un parto prematuro o plurigemellare, per le primipare o dopo un taglio cesareo; negli altri casi il limite ordinario è di dieci visite. Nei primi dieci giorni è possibile una seconda visita nello stesso giorno per non più di cinque volte. Ulteriori visite, comprese quelle dopo il 56° giorno, richiedono una prescrizione medica. Disposizioni specifiche disciplinano anche l'assistenza dopo determinati aborti spontanei o interruzioni di gravidanza indicate dal profilo medico.
Partecipazione ai costi e limiti
Per le prestazioni specifiche di maternità dell'art. 29 cpv. 2 LAMal non sono dovute franchigia e aliquota percentuale, neppure per i controlli coperti prima della 13a settimana. Dalla 13a settimana di gravidanza fino a otto settimane dopo il parto sono esenti anche le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia considerate dalla LAMal, pure se la malattia non è causata dalla gravidanza. Non ogni prestazione ricevuta in quel periodo è tuttavia esente: l'UFSP segnala che le vaccinazioni sono misure preventive e non rientrano per questo motivo nell'esenzione. In caso di fattura contestata occorre quindi verificare tipo e data della prestazione con l'assicuratore. Per le prestazioni qui descritte non è stata individuata una disposizione transitoria speciale nelle fonti consultate il 26 settembre 2026.
Domande frequenti
I controlli prima della 13a settimana comportano franchigia?
No, se sono prestazioni specifiche di maternità coperte dall'art. 29 cpv. 2 LAMal: l'esenzione vale già prima della 13a settimana.
Le cure per una malattia non legata alla gravidanza sono esenti?
Le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia contemplate dalla legge sono esenti dalla 13a settimana di gravidanza fino a otto settimane dopo il parto, anche senza un nesso causale con la gravidanza.
Quante ecografie di routine sono assunte?
Due nella gravidanza normale: tra la 12a e la 14a e tra la 20a e la 23a settimana; ulteriori esami richiedono le condizioni mediche applicabili.
Quante consulenze per l'allattamento sono rimborsate?
Fino a tre sedute dispensate dai professionisti previsti dall'art. 15 OPre.
Qualsiasi casa per partorienti è coperta?
Per un parto pianificato occorre verificare l'iscrizione nell'elenco ospedaliero del Cantone di domicilio e il pertinente mandato di prestazioni.
Fonti
- Fedlex – Legge federale sull'assicurazione malattie, art. 29: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_29
- Fedlex – Legge federale sull'assicurazione malattie, art. 64: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_64
- Fedlex – Ordinanza sulle prestazioni, art. 13: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_13
- Fedlex – Ordinanza sulle prestazioni, art. 14: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_14
- Fedlex – Ordinanza sulle prestazioni, art. 15: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_15
- Fedlex – Ordinanza sulle prestazioni, art. 16: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_16
- UFSP – Prestazioni in caso di maternità: https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-prestazioni-in-caso-di-maternita