Scelta dell’ospedale e assunzione dei costi In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Scelta tra ospedali figuranti negli elenchi | Per una cura stazionaria l’assicurato può scegliere un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio o del Cantone di ubicazione dell’ospedale. |
| Limite tariffario senza motivi medici | Per un ospedale non figurante nell’elenco del Cantone di domicilio, le quote di assicuratore e Cantone sono remunerate al massimo secondo la tariffa della stessa cura in un ospedale figurante in tale elenco. |
| Possibile differenza a carico dell’assicurato | Se l’ospedale scelto applica una tariffa superiore a quella di riferimento, la differenza può gravare sulla persona assicurata o sulla sua assicurazione complementare. |
| Motivi d’ordine medico | Sono motivi d’ordine medico l’urgenza e l’impossibilità di ricevere la prestazione necessaria in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio. |
| Autorizzazione del Cantone di domicilio | Per una cura giustificata da motivi medici fuori dall’elenco del Cantone di domicilio occorre un’autorizzazione cantonale, salvo nei casi d’urgenza. |
| Ospedale convenzionato | Negli ospedali convenzionati la quota cantonale decade e l’assicuratore malattie remunera al massimo il 45 per cento delle cure ospedaliere. |
| Modello assicurativo con scelta limitata | D’intesa con l’assicuratore è possibile limitare la scelta dei fornitori; le prestazioni obbligatorie per legge rimangono assicurate. |
| Finanziamento uniforme non ancora in vigore | L’UFSP prevede l’entrata in vigore del finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie nel 2028, non nel 2026. |
La scelta tra ospedali figuranti negli elenchi
L’art. 41 cpv. 1bis della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) riconosce, per le cure ospedaliere stazionarie, la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell’elenco del Cantone di domicilio e quelli figuranti nell’elenco del Cantone di ubicazione dell’ospedale. Un ospedale situato fuori Cantone può figurare anche nell’elenco del Cantone di domicilio. La scelta riguarda una struttura idonea alla cura richiesta: prima del ricovero occorre verificare che il suo mandato di prestazioni comprenda il trattamento previsto. Gli elenchi e i mandati concreti sono stabiliti dai Cantoni, non da questa panoramica federale.
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) distingue gli ospedali figuranti in un elenco dagli ospedali convenzionati. Questi ultimi non figurano in alcun elenco cantonale, ma hanno stipulato con l’assicuratore una convenzione per la remunerazione di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Le conseguenze finanziarie non sono le stesse: per un ospedale convenzionato manca la quota cantonale e l’assicuratore remunera al massimo il 45 per cento delle cure ospedaliere; la parte restante spetta alla persona assicurata o all’eventuale assicurazione complementare.
Quando può restare una differenza di tariffa
Se, senza motivi d’ordine medico, la persona assicurata sceglie un ospedale figurante nell’elenco del Cantone in cui si trova, ma non in quello del proprio Cantone di domicilio, l’assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano le rispettive quote al massimo secondo la tariffa applicabile alla stessa cura in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio (art. 41 cpv. 1bis LAMal). Se la tariffa dell’ospedale scelto è superiore, la differenza può essere a carico della persona assicurata o dell’assicurazione complementare. Tale differenza è distinta dalla normale partecipazione ai costi dell’AOMS, che comprende franchigia, aliquota percentuale e contributo giornaliero alla degenza. Prima di un ricovero programmato è opportuno chiarire elenco, mandato, tariffa di riferimento e copertura con l’ospedale, l’assicuratore e, se necessario, il Cantone.
Urgenza e altri motivi d’ordine medico
L’art. 41 cpv. 3 e 3bis LAMal disciplina il ricorso, per motivi d’ordine medico, a un ospedale non figurante nell’elenco del Cantone di domicilio. Tali motivi comprendono l’urgenza e l’assenza della prestazione necessaria presso gli ospedali di quell’elenco. In questi casi l’assicuratore e il Cantone remunerano le rispettive quote secondo le regole del finanziamento ospedaliero. Salvo i casi d’urgenza, è necessaria un’autorizzazione del Cantone di domicilio. L’UFSP spiega che un’urgenza può impedire il trasporto in un ospedale dell’elenco del Cantone di domicilio; un successivo trasferimento resta possibile quando diviene ragionevole.
Limiti del modello assicurativo e riforma futura
Secondo l’art. 41 cpv. 4 LAMal la persona assicurata può limitare, d’intesa con l’assicuratore, la scelta dei fornitori di prestazioni nell’ambito del proprio modello assicurativo; le prestazioni obbligatorie per legge rimangono assicurate. Perciò la libera scelta prevista dalla legge non sostituisce la verifica delle condizioni del modello concreto.
Le regole descritte sono quelle attualmente in vigore. L’UFSP indica che il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie è previsto dal 2028; tale riforma non va confusa con il diritto vigente nel 2026. Per i singoli casi restano decisivi l’elenco ospedaliero, il mandato di prestazioni, la tariffa e l’eventuale autorizzazione del Cantone competente.
Domande frequenti
Posso scegliere un ospedale in un altro Cantone?
Sì, se figura nell’elenco del Cantone in cui si trova ed è idoneo alla cura. Se non figura anche nell’elenco del suo Cantone di domicilio e non sussistono motivi medici, può restare a suo carico una differenza di tariffa.
Quando serve l’autorizzazione del Cantone di domicilio?
Quando una cura in un ospedale fuori dal suo elenco è necessaria per motivi medici diversi dall’urgenza, per esempio perché nessun ospedale dell’elenco offre la prestazione richiesta.
La degenza d’urgenza fuori Cantone richiede un’autorizzazione preventiva?
No. L’art. 41 cpv. 3 LAMal esclude l’autorizzazione cantonale nei casi d’urgenza; l’idoneità dell’ospedale e le circostanze concrete restano determinanti.
Un ospedale convenzionato è finanziato come un ospedale figurante nell’elenco?
No. Secondo l’UFSP non riceve la quota cantonale e l’assicuratore remunera al massimo il 45 per cento; il resto è a carico della persona assicurata o dell’eventuale assicurazione complementare.
Un modello assicurativo può limitare la scelta?
Sì. L’art. 41 cpv. 4 LAMal consente una scelta limitata concordata con l’assicuratore, pur mantenendo assicurate le prestazioni obbligatorie per legge.
Fonti
- Fedlex – Legge federale sull’assicurazione malattie, art. 41: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_41
- Ufficio federale della sanità pubblica – Cure ospedaliere: https://www.bag.admin.ch/it/cure-ospedaliere
- Ufficio federale della sanità pubblica – Diritto alla libera scelta: https://www.bag.admin.ch/it/diritto-alla-libera-scelta
- Ufficio federale della sanità pubblica – Modifica della LAMal: finanziamento uniforme: https://www.bag.admin.ch/it/modifica-della-lamal-finanziamento-uniforme-delle-prestazioni