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Revoca della licenza di condurre In vigore

Contenuto verificato dalla redazione · Ultima modifica 2026-09-26 · Ultima verifica 2026-09-28 · Autorità della fonte ASegnala un errore ✉
Risposta breveLa LCStr distingue la revoca a scopo di ammonimento, che reagisce a un'infrazione, dalla revoca a scopo di sicurezza fondata sull'inidoneità alla guida. Dopo un'infrazione lieve si pronuncia soltanto l'ammonimento se nei due anni precedenti la licenza non è stata revocata e non sono stati ordinati altri provvedimenti amministrativi. La durata minima è di un mese per l'infrazione medio grave e di tre mesi per quella grave; in caso di recidiva aumenta per gradi fino alla revoca a tempo indeterminato o definitiva. La necessità professionale non consente di scendere sotto la durata minima. La legge prevede però specifiche possibilità di riduzione per la pirateria della strada, per infrazioni commesse all'estero e nel caso dell'articolo 100 numero 4 terzo periodo LCStr. Competente per la revoca e per il nuovo rilascio è l'autorità amministrativa del Cantone di domicilio.

Fatti essenziali

PuntoValore
Due forme di revocaLa revoca a scopo di ammonimento degli articoli 16a-16c LCStr reagisce a un'infrazione; la revoca a scopo di sicurezza dell'articolo 16d LCStr è pronunciata a tempo indeterminato per inidoneità alla guida. A
Ammonimento invece della revocaDopo un'infrazione lieve si ammonisce soltanto se nei due anni precedenti la licenza non è stata revocata e non sono stati ordinati altri provvedimenti amministrativi. A
Infrazione lieve con precedentiSe nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo, la revoca è di almeno un mese. A
Infrazione medio graveAlmeno un mese; almeno quattro, nove o 15 mesi se nei due anni precedenti la licenza era già stata revocata. A
Infrazione graveAlmeno tre mesi; almeno sei o 12 mesi se nei cinque anni precedenti la licenza era già stata revocata. A
Pirateria della stradaAlmeno due anni; la durata minima può essere ridotta di al massimo 12 mesi soltanto se è pronunciata una pena inferiore a un anno. A
Riduzione della durata minimaNella commisurazione secondo l'articolo 16 capoverso 3 LCStr la necessità professionale non consente di ridurre il minimo; restano le eccezioni espressamente previste dagli articoli 16c capoverso 2 lettera abis e 16cbis capoverso 2 LCStr. A
Autorità competenteLe licenze sono rilasciate e revocate dall'autorità amministrativa; per le licenze di condurre è competente il Cantone di domicilio. A
Revoca preventivaSe la polizia ha sequestrato la licenza, l'autorità cantonale deve decidere almeno la revoca preventiva entro dieci giorni lavorativi dal sequestro, altrimenti la restituisce. A
Corse professionali durante la revocaAmmesse solo se la revoca si fonda su un'infrazione lieve secondo l'articolo 16a LCStr, non è a tempo indeterminato né definitiva e la licenza non è stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti. A
Nuovo rilascio anticipatoAl più presto tre mesi prima della scadenza della durata ordinata e soltanto dopo una formazione complementare riconosciuta dall'autorità; la durata minima resta intangibile. A
Licenza di condurre in provaIl periodo di prova è di tre anni; una seconda infrazione medio grave o grave commessa durante tale periodo fa scadere la licenza in prova. A

Due forme di revoca

Il diritto svizzero della circolazione stradale conosce due forme di revoca della licenza di condurre, profondamente diverse fra loro. La revoca a scopo di ammonimento reagisce a un'infrazione commessa: ha carattere educativo, è pronunciata per un tempo determinato e si ricollega alla colpa. La revoca a scopo di sicurezza secondo l'articolo 16d LCStr non colpisce invece un singolo comportamento, bensì l'inidoneità alla guida della persona interessata. È pronunciata per un tempo indeterminato e termina soltanto quando il motivo di inidoneità è venuto meno.

Questa distinzione determina tutto il seguito: durate minime, condizioni per il nuovo rilascio e necessità di una perizia medica o di psicologia del traffico. Secondo l'articolo 22 capoverso 1 LCStr la competenza spetta all'autorità amministrativa del Cantone di domicilio e non al giudice penale. Procedimento amministrativo e procedimento penale sono distinti: chi è sanzionato penalmente riceve la decisione di revoca separatamente, dall'ufficio cantonale della circolazione stradale.

Ammonimento o revoca

Secondo l'articolo 16 capoverso 2 LCStr, le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l'ammonimento del conducente. Chi paga una multa disciplinare non deve quindi di regola attendersi un provvedimento amministrativo.

In caso di infrazione lieve, la scelta fra ammonimento e revoca dipende dai precedenti. L'articolo 16a capoverso 3 LCStr prevede l'ammonimento soltanto se nei due anni precedenti non è stata revocata la licenza e non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi. Entrambe le condizioni devono essere adempiute. Se invece in quei due anni la licenza è stata revocata oppure è stato deciso un altro provvedimento amministrativo, la licenza è revocata per almeno un mese secondo l'articolo 16a capoverso 2 LCStr. Nei casi particolarmente lievi l'articolo 16a capoverso 4 LCStr prevede che si rinunci a qualsiasi provvedimento.

I tre gradi di gravità

Gli articoli 16a-16c LCStr suddividono le infrazioni in tre gradi. Commette un'infrazione lieve chi, violando le norme della circolazione, provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera. I due elementi devono ricorrere congiuntamente: un pericolo minimo non basta se la colpa è grave.

L'infrazione medio grave è data, secondo l'articolo 16b capoverso 1 LCStr, quando la violazione delle norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o quando l'autore ne assume il rischio. Vi rientrano inoltre la guida di un veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per la categoria corrispondente e la sottrazione di un veicolo a motore per farne uso.

L'infrazione grave presuppone, secondo l'articolo 16c capoverso 1 LCStr, una grave violazione delle norme della circolazione che cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui, o l'assunzione di tale rischio. Sono parimenti gravi la guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue, la guida in stato di inidoneità dovuta a stupefacenti o medicinali, l'opposizione o la sottrazione intenzionale alla prova del sangue o all'analisi dell'alito, la fuga dopo aver ferito o ucciso una persona e la guida nonostante la revoca della licenza.

Durate minime e sistema a cascata

Ogni grado ha la propria durata minima, che aumenta per gradi in caso di recidiva. Dopo un'infrazione medio grave, l'articolo 16b capoverso 2 LCStr prevede una revoca di almeno un mese; di almeno quattro mesi se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave; di almeno nove mesi se negli stessi due anni è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi; e di almeno 15 mesi se nei due anni precedenti è stata revocata due volte per infrazioni gravi.

Dopo un'infrazione grave, l'articolo 16c capoverso 2 LCStr fissa la durata minima a tre mesi; a sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave; e a 12 mesi se in quei cinque anni è stata revocata una volta per un'infrazione grave oppure due volte per infrazioni medio gravi. Il periodo di osservazione è quindi qui di cinque anni, contro i due anni dell'infrazione medio grave.

Una categoria a sé è costituita dal reato di pirateria della strada. L'articolo 16c capoverso 2 lettera abis LCStr esige una revoca di almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4 LCStr, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. Questa durata minima può essere ridotta di al massimo 12 mesi soltanto se è pronunciata una pena inferiore a un anno.

Al vertice della cascata si collocano la revoca per un tempo indeterminato di almeno due anni e, se nei cinque anni precedenti la licenza era già stata revocata su tale base, la revoca definitiva.

Commisurazione nel caso concreto

L'articolo 16 capoverso 3 LCStr indica i criteri determinanti per la durata: il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore e la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. Tali circostanze influenzano la durata, ma non consentono di scendere al di sotto del minimo legale. Per la commisurazione secondo l'articolo 16 capoverso 3 LCStr, la durata minima non può essere ridotta per la sola necessità professionale; tale disposizione fa salva l'attenuazione della pena ai sensi dell'articolo 100 numero 4 terzo periodo LCStr. Restano inoltre le specifiche possibilità di riduzione previste dall'articolo 16c capoverso 2 lettera abis per la pirateria della strada e dall'articolo 16cbis capoverso 2 per infrazioni commesse all'estero.

Portata della revoca e corse professionali

La revoca ha una portata ampia. Secondo l'articolo 33 capoverso 1 OAC, la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria o sottocategoria comporta la revoca delle licenze di tutte le categorie e sottocategorie e della categoria speciale F. Questa estensione non si applica, secondo l'articolo 33 capoverso 3 OAC, se la revoca è decisa per ragioni mediche.

Un'autorizzazione a effettuare le corse necessarie per l'esercizio della propria professione durante il periodo di revoca è possibile, ma l'articolo 33 capoverso 5 OAC la subordina a tre condizioni che devono essere adempiute cumulativamente: la licenza è revocata per un'infrazione lieve secondo l'articolo 16a LCStr, non è revocata per una durata indeterminata o definitivamente, e non è stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti. Se anche una sola di queste condizioni manca, l'autorizzazione è esclusa. Nei casi di rigore l'articolo 33 capoverso 6 OAC permette all'autorità cantonale di fissare durate diverse per categoria, ma nel rispetto della durata minima legale.

Revoca preventiva e procedura

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida, l'articolo 30 capoverso 1 OAC permette all'autorità cantonale di decidere la revoca preventiva della licenza. Se la polizia ha sequestrato la licenza e l'ha trasmessa all'autorità, questa deve decidere almeno la revoca preventiva entro dieci giorni lavorativi dal sequestro; altrimenti restituisce la licenza all'avente diritto.

Secondo l'articolo 23 capoverso 1 LCStr la decisione deve essere notificata per scritto e motivata, e di regola la persona interessata deve essere sentita prima della revoca. La restituzione volontaria della licenza all'autorità produce, secondo l'articolo 32 OAC, gli stessi effetti della revoca; l'autorità ne dà conferma per scritto.

Esame dell'idoneità e revoca a scopo di sicurezza

L'articolo 15d capoverso 1 LCStr elenca i casi in cui si procede a un esame di verifica dell'idoneità alla guida, segnatamente la guida con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,6 per mille, rispettivamente pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata, la guida sotto l'influsso di stupefacenti e le violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada. Se ne risulta l'inidoneità, segue la revoca a scopo di sicurezza secondo l'articolo 16d LCStr. Se questa subentra a una revoca secondo gli articoli 16a-16c LCStr, l'articolo 16d capoverso 2 LCStr vi connette un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima prevista per l'infrazione commessa.

Licenza di condurre in prova

Secondo l'articolo 15a capoverso 1 LCStr, la licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova, con un periodo di prova di tre anni. Se la licenza in prova è revocata per un'infrazione medio grave o grave, il periodo di prova è prorogato di un anno. Se il titolare commette durante il periodo di prova un'ulteriore infrazione medio grave o grave, la licenza in prova scade. Una nuova licenza di condurre può allora essere rilasciata al più presto dopo un anno dall'infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l'idoneità alla guida.

Infrazione commessa all'estero

Secondo l'articolo 16cbis capoverso 1 LCStr, un'infrazione commessa all'estero comporta la revoca della licenza soltanto se all'estero è stato deciso un divieto di condurre e se l'infrazione deve essere qualificata come medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c LCStr. Entrambe le condizioni devono ricorrere congiuntamente. Nel fissare la durata occorre tenere adeguatamente conto degli effetti del divieto estero; in questo caso la durata minima può essere ridotta.

Nuovo rilascio della licenza

La licenza revocata a tempo determinato può, secondo l'articolo 17 capoverso 1 LCStr, essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata, e soltanto se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare riconosciuta dall'autorità. La durata minima resta intangibile. La licenza revocata per almeno un anno può, secondo l'articolo 17 capoverso 2 LCStr, essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se il comportamento della persona dimostra che la misura ha conseguito il suo scopo; devono tuttavia essere trascorsi almeno la durata minima e due terzi della durata prescritta. In caso di revoca a tempo indeterminato, l'articolo 17 capoverso 3 LCStr esige la scadenza di un eventuale termine di sospensione e la prova che non vi è più inidoneità alla guida. Se la persona interessata non adempie le condizioni impostele, la licenza è nuovamente revocata secondo l'articolo 17 capoverso 5 LCStr.

Domande frequenti

Quanto dura la revoca dopo un'infrazione grave?

Almeno tre mesi. La durata sale ad almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave, e ad almeno 12 mesi in caso di una precedente revoca per infrazione grave o di due revoche per infrazioni medio gravi in tale periodo.

Posso continuare a guidare per lavoro durante la revoca?

Solo in via eccezionale. L'autorità cantonale può autorizzare le corse necessarie all'esercizio della professione, ma soltanto se ricorrono tutte e tre le condizioni: la revoca si fonda su un'infrazione lieve secondo l'articolo 16a LCStr, non è a tempo indeterminato né definitiva e la licenza non è stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti.

La revoca riguarda tutte le categorie?

Di regola sì. La revoca di una categoria o sottocategoria comporta la revoca di tutte le categorie, di tutte le sottocategorie e della categoria speciale F. Questa estensione non si applica se la revoca è decisa per ragioni mediche.

L'autorità può abbreviare la durata minima per necessità professionale?

No. La sola necessità professionale non consente di ridurre la durata minima nella commisurazione secondo l'articolo 16 capoverso 3 LCStr. Vi sono però altre riduzioni espressamente previste per la pirateria della strada e per determinate infrazioni commesse all'estero.

Qual è la differenza fra revoca di ammonimento e revoca di sicurezza?

La revoca a scopo di ammonimento sanziona un'infrazione ed è pronunciata a tempo determinato. La revoca a scopo di sicurezza dell'articolo 16d LCStr è pronunciata a tempo indeterminato perché manca l'idoneità alla guida, per esempio a causa di una dipendenza o di attitudini fisiche e psichiche insufficienti.

Quando si procede a un esame dell'idoneità alla guida?

In caso di dubbi sull'idoneità, segnatamente con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,6 per mille, rispettivamente pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata, in caso di guida sotto l'influsso di stupefacenti e in caso di violazioni che fanno desumere mancanza di rispetto verso gli altri utenti della strada.

Conta un divieto di condurre pronunciato all'estero?

Soltanto se ricorrono entrambe le condizioni: all'estero deve essere stato deciso un divieto di condurre e l'infrazione deve essere qualificata come medio grave o grave secondo il diritto svizzero. Gli effetti del divieto estero vanno considerati adeguatamente nel fissare la durata.

Fonti

Ultima modifica:
2026-09-26
Ultima verifica:
2026-09-28
In vigore dal:
2023-10-01
Stato:
In vigore
Campo d’applicazione:
Diritto federale
Autorità della fonte:
A
Licenza:
CC BY 4.0

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