Protezione della maternità sul posto di lavoro In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Valutazione dei rischi | Se vengono svolti lavori pericolosi o gravosi, l’azienda deve far valutare i rischi da una persona competente e attuare le necessarie misure di protezione. |
| Attività sostitutiva e salario | Se un lavoro pericoloso non può essere reso sicuro, il datore di lavoro deve offrire un’attività equivalente e non pericolosa; se ciò non è possibile, deve in linea di principio versare l’80 per cento del salario. |
| Durata massima giornaliera | Una lavoratrice incinta o allattante non può essere occupata oltre la durata ordinaria convenuta della giornata lavorativa né per più di nove ore al giorno. |
| Occupazione dopo il parto | Nelle prime otto settimane dopo il parto è vietata qualsiasi occupazione; fino alla fine della sedicesima settimana il lavoro è possibile soltanto con il consenso della madre. |
| Lavoro notturno prima del parto | Nelle otto settimane precedenti il parto, una lavoratrice incinta non può essere occupata tra le 20 e le 6. |
| Tempo di allattamento retribuito | Nel primo anno di vita del bambino almeno 30, 60 o 90 minuti sono computati come tempo di lavoro retribuito, a seconda della durata giornaliera del lavoro. |
| Congedo di maternità | Dopo il parto, la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di diritto privato di almeno 14 settimane. |
| Indennità di maternità | Se sono soddisfatte le condizioni, l’indennità IPG ammonta all’80 per cento del reddito medio precedente, ma al massimo a 220 franchi al giorno. |
| Protezione dalla disdetta | Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può in linea di principio disdire il contratto durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. |
| Autorità di controllo | L’ispettorato cantonale del lavoro controlla il rispetto della protezione della maternità prevista dalla legge sul lavoro. |
Protezione della salute e campo d’applicazione
Il datore di lavoro deve proteggere la lavoratrice incinta o allattante e il bambino dai pericoli sul posto di lavoro. Se nell’azienda vengono svolti lavori pericolosi o gravosi, una persona competente deve effettuare una valutazione dei rischi e definire le misure necessarie. Se tali misure non bastano, il datore di lavoro deve assegnare un’attività sostitutiva equivalente e non pericolosa. Se ciò non è possibile, la lavoratrice non può essere adibita al lavoro pericoloso e ha in linea di principio diritto all’80 per cento del salario.
La legge sul lavoro si applica in linea di principio alle aziende e ai lavoratori in Svizzera, ma prevede eccezioni personali e aziendali. In alcuni casi si applicano soltanto le norme sulla protezione della salute e non tutte quelle sulla durata del lavoro. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul congedo e sulla disdetta riguardano i rapporti di lavoro di diritto privato; per gli impieghi di diritto pubblico possono valere le rispettive leggi sul personale.
Durata del lavoro, lavoro notturno e consenso
Durante la gravidanza e l’allattamento la durata ordinaria convenuta della giornata lavorativa non può essere prolungata e non può in alcun caso superare nove ore. Una lavoratrice incinta o allattante può essere occupata soltanto con il suo consenso. La lavoratrice incinta può assentarsi dal lavoro o lasciarlo mediante semplice avviso; questo fatto, da solo, non conferisce però automaticamente un diritto al salario. Un diritto può derivare in particolare da un’incapacità lavorativa, dal contratto, dal regime delle IPG o dalle norme sull’attività sostitutiva.
Durante la gravidanza e tra l’ottava e la sedicesima settimana dopo il parto, il datore di lavoro deve, per quanto possibile, offrire un’attività diurna equivalente tra le 6 e le 20 alla lavoratrice occupata di sera o di notte. Nelle otto settimane precedenti il parto è vietato occuparla tra le 20 e le 6. Se nei periodi previsti dalla legge non è disponibile un’attività diurna equivalente, è in linea di principio dovuto l’80 per cento del salario.
Dopo il parto e allattamento
Nelle prime otto settimane dopo il parto vige un divieto assoluto di occupazione. Dalla nona alla fine della sedicesima settimana la madre può lavorare soltanto con il suo consenso. Questa regola va distinta dal congedo di maternità di diritto privato, che dura almeno 14 settimane dopo il parto. Se sono soddisfatte le condizioni legali, l’indennità di maternità delle IPG ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima del parto, ma al massimo a 220 franchi al giorno.
Durante il primo anno di vita del bambino, il tempo dedicato all’allattamento o al tiraggio del latte è computato come tempo di lavoro retribuito almeno nella misura seguente: 30 minuti per una giornata lavorativa fino a quattro ore, 60 minuti per una giornata superiore a quattro ore e 90 minuti per una giornata superiore a sette ore.
Protezione dalla disdetta e rimedi giuridici
Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può in linea di principio disdire un rapporto di lavoro di diritto privato durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. Una disdetta data durante questo periodo di protezione è nulla. Se la disdetta è stata data prima e il termine non è ancora scaduto all’inizio del periodo protetto, il suo decorso è sospeso e riprende al termine di tale periodo. Questa protezione non impedisce in particolare le dimissioni della lavoratrice, un accordo di scioglimento, la scadenza di un contratto a tempo determinato o una disdetta immediata giustificata.
L’ispettorato cantonale del lavoro controlla il rispetto delle disposizioni della legge sul lavoro. Le pretese di diritto privato, in particolare in materia di salario o disdetta, devono essere fatte valere, se necessario, dinanzi all’autorità cantonale di conciliazione e poi al tribunale civile competente.
Per le regole in vigore qui descritte, verificate all’11 settembre 2026, non è previsto un regime transitorio generale.
Domande frequenti
Una lavoratrice incinta può lavorare più di nove ore al giorno?
No. La durata ordinaria convenuta della giornata lavorativa non può essere prolungata e l’occupazione non può in alcun caso superare nove ore al giorno.
Che cosa accade se il lavoro comporta un pericolo per la madre o il bambino?
Il datore di lavoro deve prima adottare le misure di protezione e, se necessario, offrire un’attività equivalente e non pericolosa. Se ciò non è possibile, il lavoro pericoloso è vietato e deve essere versato in linea di principio l’80 per cento del salario.
Quando può riprendere il lavoro una madre dopo il parto?
Non può lavorare nelle prime otto settimane. Dalla nona alla fine della sedicesima settimana può essere occupata soltanto con il suo consenso. Il congedo di maternità di almeno 14 settimane costituisce un diritto distinto.
Il tempo dedicato all’allattamento è retribuito?
Sì, durante il primo anno di vita del bambino: almeno 30, 60 o 90 minuti per giornata lavorativa, a seconda che questa duri fino a quattro ore, più di quattro ore o più di sette ore.
Il datore di lavoro può licenziare una lavoratrice incinta?
Dopo il periodo di prova, una disdetta ordinaria del datore di lavoro è in linea di principio nulla durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. La norma non impedisce le dimissioni, uno scioglimento consensuale, la scadenza di un contratto a tempo determinato o una disdetta immediata giustificata.
A quale autorità si può segnalare una violazione?
L’ispettorato cantonale del lavoro è competente per le norme di protezione della legge sul lavoro. Le pretese di diritto privato devono essere sottoposte all’autorità di conciliazione e, se necessario, al tribunale civile cantonale.
Fonti
- Fedlex – Legge sul lavoro, art. 35–35b (protezione della maternità): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/it#art_35
- Fedlex – Legge sul lavoro, art. 35a (occupazione in caso di maternità): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/it#art_35_a
- Fedlex – Codice delle obbligazioni, art. 329f (congedo di maternità): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_329_f
- Fedlex – Codice delle obbligazioni, art. 336c (disdetta in tempo inopportuno): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_336_c
- SECO – Protezione della maternità per i datori di lavoro: https://www.seco.admin.ch/it/protezione-maternita-lavoro
- SECO – FAQ sulla protezione della maternità: https://www.seco.admin.ch/it/faq-protezione-maternita
- SECO – Protezione della maternità: informazioni per le lavoratrici: https://www.seco.admin.ch/dam/it/sd-web/MsVgJqYUm4vx/Broschuere-Mutterschutz-Arbeitnehmerin-SECO-AB-2024-IT.pdf
- ch.ch – Congedo maternità in Svizzera: https://www.ch.ch/it/famiglia-e-unione-domestica/maternita-e-paternita/congedo-maternita/
- UFAS – IPG Maternità: https://www.bsv.admin.ch/it/ipg-maternita