Termini di ricorso nel processo civile In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Campo d’applicazione | Il CPC disciplina le cause civili dinanzi alle giurisdizioni cantonali; per il ricorso al Tribunale federale si applica la LTF. |
| Motivazione scritta | Se viene comunicato soltanto il dispositivo, la motivazione scritta va chiesta entro dieci giorni; altrimenti si considera che le parti abbiano rinunciato all’appello o al reclamo. |
| Termine di appello | L’appello va proposto di regola entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata o della motivazione notificata successivamente. |
| Valore litigioso per l’appello | Nelle controversie patrimoniali l’appello presuppone un valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione di almeno 10 000 franchi. |
| Procedura sommaria | Il termine di appello nella procedura sommaria è di regola di dieci giorni, ma è di 30 giorni nelle cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305 CPC. |
| Termine di reclamo | Il termine di reclamo è di regola di 30 giorni e di dieci giorni per le decisioni della procedura sommaria nonché per determinate altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali. |
| Decorrenza e scadenza | Il termine decorre dal giorno successivo alla comunicazione; se l’ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo, scade il primo giorno feriale seguente. |
| Osservanza | L’atto scritto va consegnato al più tardi l’ultimo giorno al tribunale oppure, al suo indirizzo, alla posta svizzera o a una rappresentanza svizzera. |
| Nessuna proroga | I termini legali d’impugnazione non possono essere prorogati. |
| Sospensione dei termini | La sospensione legale dei termini non vale per la procedura di conciliazione né per la procedura sommaria. |
| Restituzione | In assenza di colpa o in caso di colpa soltanto lieve, la domanda di restituzione va presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza. |
| Effetto del reclamo | Il reclamo non sospende automaticamente l’efficacia e l’esecutività della decisione; su richiesta può essere disposta una sospensione. |
| Diritto transitorio | Ai mezzi d’impugnazione si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. |
Campo d’applicazione
Questa scheda riguarda i rimedi giuridici cantonali dell’appello e del reclamo secondo il Codice di procedura civile svizzero (CPC). Il rimedio ammissibile dipende dalla decisione impugnata e, in parte, dal valore litigioso. Per il ricorso al Tribunale federale valgono invece la legge sul Tribunale federale e termini propri. Occorre quindi leggere subito l’indicazione dei mezzi d’impugnazione contenuta nella decisione e verificare eventuali disposizioni speciali.
Chiedere tempestivamente la motivazione scritta
La decisione contiene di regola l’indicazione dei mezzi d’impugnazione, se le parti non vi hanno rinunciato. Quando viene comunicato soltanto il dispositivo, senza motivazione scritta, una parte deve chiedere la motivazione entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. In caso contrario, secondo l’articolo 239 CPC si considera che abbia rinunciato a impugnare la decisione mediante appello o reclamo.
Appello
Sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza nonché le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari. Nelle controversie patrimoniali, il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione deve ammontare ad almeno 10 000 franchi. L’articolo 309 CPC elenca inoltre i casi in cui l’appello è improponibile.
L’appello, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata o dalla successiva notificazione della motivazione. La decisione impugnata dev’essere allegata. Se la decisione è stata pronunciata in procedura sommaria, i termini per l’appello e per la risposta sono di regola entrambi di dieci giorni e l’appello incidentale è improponibile. Dal 1° gennaio 2025, nelle cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305 CPC i due termini sono invece di 30 giorni e l’appello incidentale è proponibile.
Reclamo
Il reclamo è in particolare ammissibile contro le decisioni finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari di prima istanza che non sono appellabili. Altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza possono essere impugnate mediante reclamo se la legge lo prevede oppure se vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Il reclamo, scritto e motivato, dev’essere proposto di regola entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata o dalla successiva notificazione della motivazione. Per le decisioni pronunciate in procedura sommaria e per altre decisioni o disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza il termine è di dieci giorni, salvo disposizione legale contraria. Il reclamo per ritardata giustizia può essere proposto in ogni tempo. Il reclamo non sospende automaticamente l’efficacia e l’esecutività della decisione; su richiesta, l’autorità giudiziaria superiore può sospenderne l’esecutività alle condizioni previste dalla legge.
Computo e osservanza del termine
Un termine la cui decorrenza dipende da una comunicazione inizia il giorno successivo. Se l’ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo nel luogo del tribunale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. L’atto scritto deve essere consegnato al più tardi l’ultimo giorno al tribunale oppure, all’indirizzo di quest’ultimo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Dal 1° gennaio 2025 anche un atto consegnato entro il termine ma indirizzato per errore a un tribunale svizzero incompetente è considerato tempestivo e viene inoltrato d’ufficio al tribunale competente.
I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. La sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie vale in linea di principio, ma non per la procedura di conciliazione né per la procedura sommaria. Restano riservate le norme speciali, in particolare quelle della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
Termine non osservato
La restituzione non è una proroga automatica. La parte deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza o di averne soltanto in lieve misura e presentare la domanda entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza. Se è già stata pronunciata una decisione, la restituzione non può più essere chiesta trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.
Diritto transitorio
Per determinare quale versione delle norme sui mezzi d’impugnazione si applica, l’articolo 405 CPC fa riferimento al momento in cui la decisione è stata comunicata. Questo criterio è particolarmente importante per le decisioni e i termini interessati dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
Poiché i termini sono brevi e non prorogabili, la decisione concreta e l’indicazione dei mezzi d’impugnazione vanno esaminate senza indugio.
Domande frequenti
Il termine d’impugnazione inizia il giorno della notificazione?
No. Un termine la cui decorrenza dipende da una comunicazione inizia di regola il giorno successivo. Il momento preciso della notificazione e le eventuali finzioni di notificazione vanno verificati nel caso concreto.
Un termine legale di appello o di reclamo può essere prorogato?
No. I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Può eventualmente entrare in considerazione soltanto una restituzione alle condizioni rigorose dell’articolo 148 CPC.
Nella procedura sommaria il termine è sempre di dieci giorni?
No. Per l’appello nelle cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305 CPC il termine è di 30 giorni dal 1° gennaio 2025. Per il reclamo e per i casi disciplinati da leggi speciali occorre controllare separatamente la norma applicabile.
Il reclamo ha automaticamente effetto sospensivo?
No. Secondo l’articolo 325 CPC il reclamo non sospende automaticamente l’efficacia e l’esecutività. La sospensione può essere chiesta all’autorità giudiziaria superiore alle condizioni previste dalla legge.
Fonti
- Fedlex – CPC, art. 1 (oggetto): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_1
- Fedlex – CPC, art. 142 (decorrenza e computo): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_142
- Fedlex – CPC, art. 143 (osservanza): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_143
- Fedlex – CPC, art. 144 (proroga): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_144
- Fedlex – CPC, art. 145 (sospensione dei termini): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_145
- Fedlex – CPC, art. 148 (restituzione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_148
- Fedlex – CPC, art. 238 (contenuto della decisione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_238
- Fedlex – CPC, art. 239 (notificazione e motivazione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_239
- Fedlex – CPC, art. 308 (appellabilità): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_308
- Fedlex – CPC, art. 309 (eccezioni all’appello): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_309
- Fedlex – CPC, art. 311 (proposizione dell’appello): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_311
- Fedlex – CPC, art. 314 (procedura sommaria ed eccezione familiare): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_314
- Fedlex – CPC, art. 319 (ammissibilità del reclamo): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_319
- Fedlex – CPC, art. 321 (proposizione del reclamo): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_321
- Fedlex – CPC, art. 325 (effetto sospensivo del reclamo): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_325
- Ufficio federale di giustizia – Diritto processuale civile: https://www.bj.admin.ch/it/diritto-processuale-civile
- Ufficio federale di giustizia – Modifica del Codice di procedura civile: https://www.bj.admin.ch/it/modifica-del-codice-di-procedura-civile
- Ufficio federale di giustizia – Entrata in vigore della modifica del CPC il 1° gennaio 2025: https://www.bj.admin.ch/it/nsb?id=97610
- Fedlex – CPC, art. 405 (diritto transitorio dei mezzi d’impugnazione): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_405