Regole per le biciclette elettriche In vigore
Fatti essenziali
| Punto | Valore |
|---|---|
| Soglie del ciclomotore leggero (e-bike lenta) | Peso totale massimo 250 kg, potenza massima 0,50 kW, propulsione elettrica fino a 25 km/h (con sella) o 20 km/h (senza sella) – soglie cumulative (art. 18 lett. b OETV). |
| Soglie del ciclomotore veloce (e-bike veloce) | Monotraccia e monoposto; velocità massima per costruzione di 30 km/h con il solo motore; potenza massima 1,00 kW; peso totale massimo 200 kg; propulsione elettrica con pedalata assistita fino a 45 km/h (art. 18 lett. a n. 2 OETV). |
| Soglie del ciclomotore pesante (p. es. cargo bike elettrica) | Pluritraccia; propulsione elettrica fino a 25 km/h al massimo; peso totale massimo 450 kg; potenza massima 2,00 kW (art. 18 lett. e OETV, in vigore dal 1° luglio 2025). |
| Esenzione dalla licenza di condurre | Tra le e-bike solo il ciclomotore leggero può essere guidato senza licenza; l'elenco dell'art. 5 cpv. 2 OAC è esaustivo e non comprende i ciclomotori veloci e pesanti. |
| Categoria di licenza per e-bike veloci e pesanti | Almeno la categoria speciale M (ciclomotori) (art. 3 cpv. 3 OAC). |
| Età minima | 14 anni per le categorie speciali G e M (art. 6 cpv. 1 lett. a OAC); 16 anni per i veicoli esenti da licenza (lett. f); con licenza G o M questi veicoli possono essere guidati prima dei 16 anni (art. 6 cpv. 5 OAC). |
| Obbligo del casco ed eccezione | I conducenti di ciclomotori devono portare il casco (art. 3b cpv. 1 ONC); sono esonerate le persone su ciclomotori con propulsione elettrica fino a 25 km/h al massimo (art. 3b cpv. 2 lett. g ONC). |
| Casco sulla e-bike veloce | Sui ciclomotori è sufficiente un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC). |
| Assicurazione del ciclomotore leggero | Esonero dall'obbligo dell'assicurazione secondo l'art. 63 LCStr; responsabilità civile disciplinata dal Codice delle obbligazioni (art. 38 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAV). |
| Contrassegno di assicurazione e copertura minima | Prova con il contrassegno apposto nel terzo superiore della targa e nell'apposito spazio sulla licenza di circolazione; copertura di almeno due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 35 cpv. 1, 3 e 4 OAV). |
| Validità del contrassegno | Dal 1° gennaio dell'anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell'anno successivo (art. 36 cpv. 1 OAV). |
| Ciclopiste per ciclomotori pesanti e veloci | Il cartello complementare «facoltativo» li esclude dall'obbligo di utilizzare la ciclopista; il cartello complementare «vietato» ne vieta l'uso ed è ammesso solo in casi eccezionali (art. 64a cpv. 3 e 4 OSStr). |
Tre classi, non due
Dal punto di vista giuridico una e-bike non è un velocipede. Secondo l'art. 24 cpv. 1 OETV, i «velocipedi» sono veicoli con almeno due ruote che, mediante dispositivi meccanici, funzionano azionati esclusivamente dalla forza delle persone che si trovano a bordo; i velocipedi per bambini e le sedie a rotelle non sono considerati velocipedi. Appena interviene una propulsione elettrica, il veicolo è un ciclomotore ai sensi dell'art. 18 OETV.
Nel testo in vigore dal 1° luglio 2025, l'art. 18 OETV distingue cinque tipi di ciclomotori. Per le e-bike ne contano tre: il ciclomotore leggero (lett. b), il ciclomotore veloce (lett. a) e il ciclomotore pesante (lett. e). Gli altri due sono le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati. La classe dipende dalle caratteristiche tecniche del veicolo, non dalla denominazione commerciale. Tutte le soglie di una classe devono essere rispettate contemporaneamente; basta superarne una perché il veicolo esca da quella classe.
Ciclomotore leggero – la e-bike «lenta»
Secondo l'art. 18 lett. b OETV, i ciclomotori leggeri sono veicoli aventi un peso totale massimo di 250 kg, una potenza del motore complessiva di al massimo 0,50 kW e una propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h per i veicoli con sella per il conducente, o 20 km/h per i veicoli senza sella. Il numero di ruote non è limitato: anche un veicolo pluritraccia è un ciclomotore leggero se rispetta tutte e tre le soglie.
Ciclomotore veloce – la e-bike «veloce»
Secondo l'art. 18 lett. a OETV, i ciclomotori veloci sono veicoli monotraccia monoposto con una velocità massima per costruzione di 30 km/h in caso di uso del solo motore, una potenza del motore complessiva di al massimo 1,00 kW e un peso totale massimo di 200 kg. Se dotati di propulsione elettrica, è ammessa una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita (n. 2). I 45 km/h riguardano quindi soltanto l'assistenza alla pedalata: senza pedalare, con il solo motore, il veicolo non può superare per costruzione i 30 km/h. Un veicolo biposto o pluritraccia non rientra in questa classe.
Ciclomotore pesante – la cargo bike elettrica
Con la revisione del 1° luglio 2025 è stata creata una terza classe. Secondo l'art. 18 lett. e OETV, i ciclomotori pesanti sono veicoli pluritraccia dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 450 kg e una potenza del motore complessiva di al massimo 2,00 kW. Si tratta tipicamente di cargo bike elettriche a tre o quattro ruote.
Ne deriva una distinzione importante: una cargo bike elettrica pluritraccia con propulsione fino a 25 km/h è un ciclomotore leggero solo se la sua potenza non supera 0,50 kW e il suo peso totale 250 kg. Se supera una di queste soglie, è un ciclomotore pesante, con gli obblighi descritti di seguito. Il solo limite di 25 km/h non dice dunque ancora se una e-bike può essere guidata senza licenza.
Licenza di condurre ed età minima
L'art. 5 cpv. 2 OAC elenca in modo esaustivo i casi in cui non è necessaria una licenza di condurre: condurre a piedi un monoasse senza rimorchio, un carro a mano provvisto di motore, un autoveicolo di lavoro in cantieri delimitati, un ciclomotore leggero, un monopattino autobilanciato o una sedia a rotelle motorizzata fino a 20 km/h. I ciclomotori veloci e pesanti non figurano nell'elenco. Tra le e-bike, solo il ciclomotore leggero è quindi esente da licenza.
Per gli altri ciclomotori occorre almeno la licenza della categoria speciale M, che secondo l'art. 3 cpv. 3 OAC comprende i ciclomotori. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) indica che la categoria M è il requisito minimo anche per i modelli veloci (fino a 45 km/h, targa gialla) e per quelli pesanti (cargo bike fino a 25 km/h e 450 kg, targa gialla). Chi possiede una licenza di un'altra categoria verifichi sulla propria licenza se la categoria M è compresa.
L'età minima risulta dall'art. 6 OAC:
- Per le categorie speciali G e M è di 14 anni (cpv. 1 lett. a). Le e-bike veloci e pesanti possono quindi essere guidate al più presto dai 14 anni e solo con una licenza della categoria M.
- Per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre è di 16 anni (cpv. 1 lett. f). Un ciclomotore leggero può essere guidato senza licenza dai 16 anni.
- I titolari della licenza delle categorie speciali G o M possono condurre veicoli esenti da licenza (art. 5 cpv. 2) anche prima di aver compiuto i 16 anni (cpv. 5). Tra i 14 e i 16 anni una e-bike lenta è quindi ammessa con una licenza della categoria M o G.
L'autorità cantonale può concedere deroghe all'età minima alle persone con disabilità e quando non si può ragionevolmente esigere l'impiego di un altro mezzo di trasporto (art. 6 cpv. 4 OAC).
Casco
L'art. 3b cpv. 1 ONC obbliga i conducenti di ciclomotori a portare un casco di protezione durante la corsa. Secondo il cpv. 2 lett. g, l'obbligo non si applica alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h. L'eccezione si riferisce unicamente al limite della propulsione; secondo il suo tenore riguarda quindi sia i ciclomotori leggeri sia i ciclomotori pesanti. Il casco per ciclisti vi resta facoltativo, ma consigliato.
Sulle e-bike veloci il casco è obbligatorio. Quale casco basti lo dice l'art. 3b cpv. 3 ONC: di regola sui ciclomotori va indossato un casco omologato secondo il regolamento UNECE n. 22, ma sui ciclomotori è sufficiente un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078. Un comune casco da bicicletta conforme a questa norma soddisfa quindi l'obbligo.
Targa, assicurazione e contrassegno
Secondo l'USTRA, le e-bike veloci e pesanti portano una targa gialla; i ciclomotori leggeri circolano senza targa.
Gli utenti di ciclomotori leggeri sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione secondo l'art. 63 LCStr (art. 38 cpv. 1 lett. c OAV); la loro responsabilità civile è disciplinata dal Codice delle obbligazioni (art. 38 cpv. 2 OAV). L'eventuale copertura tramite un'assicurazione privata di responsabilità civile dipende dal contratto.
Per gli altri ciclomotori, quindi anche per le e-bike veloci e pesanti, la prova dell'assicurazione di responsabilità civile prescritta è fornita dal contrassegno di assicurazione (art. 35 cpv. 1 OAV). Esso deve essere apposto nel terzo superiore della targa e nell'apposito spazio sulla licenza di circolazione (art. 35 cpv. 3 OAV). L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 35 cpv. 4 OAV). Il contrassegno è valido dal 1° gennaio dell'anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell'anno successivo (art. 36 cpv. 1 OAV); i contrassegni illeggibili o smarriti vanno sostituiti sia sulla targa che sulla licenza di circolazione (art. 36 cpv. 2 OAV).
Norme della circolazione e ciclopiste
Secondo l'art. 42 cpv. 4 ONC, i conducenti di ciclomotori devono attenersi alle norme per i ciclisti e rispettare inoltre le velocità massime generali e quelle segnalate. Ne fa parte, di principio, l'obbligo di utilizzare le ciclopiste, dal quale parte l'art. 42 cpv. 5 ONC: qualora siano esclusi da tale obbligo (art. 64a cpv. 3 OSStr), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci possono circolare sulla carreggiata adiacente.
La segnaletica è disciplinata dall'art. 64a OSStr. Il cartello complementare «facoltativo» aggiunto ai segnali «Ciclopista» (2.60), «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria» (2.63) e «Ciclopista e strada pedonale» (2.63.1) esclude i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci dall'obbligo di utilizzare la strada indicata (cpv. 3). Il cartello complementare «vietato» aggiunto agli stessi segnali vieta loro invece di utilizzarla; può essere utilizzato solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di un elevato numero di pedoni e spazio limitato (cpv. 4). Nessuno dei due cartelli riguarda i ciclomotori leggeri. L'USTRA ricorda inoltre che i ciclomotori non possono più circolare sulle superfici con divieto di circolazione segnalato per i ciclomotori, nemmeno a motore spento.
Due regole del traffico ciclistico sono particolarmente utili nella pratica:
- **Precedenza lasciando la ciclopista:** i ciclisti – e quindi anche chi guida una e-bike – devono dare la precedenza se da una ciclopista o da una corsia ciclabile accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia (art. 40 cpv. 1 ONC). La precedenza va quindi data al traffico sulla carreggiata. È invece compito dei conducenti di altri veicoli che attraversano una ciclopista o una corsia ciclabile all'infuori di intersezioni, per esempio per accedere a un immobile, dare la precedenza ai ciclisti (art. 40 cpv. 4 ONC).
- **Circolazione in fila indiana:** i conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due in formazione chiusa di oltre dieci veicoli, se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa, sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo segnalate su strade secondarie e nelle zone d'incontro (art. 43 cpv. 1 ONC). Non è mai consentito circolare accanto a motoveicoli (art. 43 cpv. 2 ONC).
Secondo l'USTRA, tutte le e-bike devono circolare con le luci accese anche di giorno. Le e-bike veloci con pedalata assistita fino a 45 km/h devono essere dotate di un tachimetro: quelle nuove dal 1° aprile 2024, quelle già in circolazione entro il 1° aprile 2027. Circolare senza il tachimetro prescritto è punito con una multa disciplinare di 20 franchi.
Modifiche tecniche
La classe dipende dalle caratteristiche effettive del veicolo. Se un ciclomotore leggero viene modificato in modo che la propulsione agisca oltre i 25 km/h o superi 0,50 kW, non soddisfa più i requisiti dell'art. 18 lett. b OETV – e con la classe vengono meno l'esenzione dalla licenza (art. 5 cpv. 2 OAC), l'eccezione all'obbligo del casco (art. 3b cpv. 2 lett. g ONC) e l'esonero assicurativo (art. 38 OAV). Un veicolo sbloccato non diventa automaticamente un ciclomotore veloce ammesso alla circolazione: deve soddisfare tutti i requisiti della nuova classe ed essere ammesso di conseguenza.
Ambito
Le regole descritte sono di diritto federale, nel testo in vigore dal 1° luglio 2025, data di entrata in vigore dell'attuale art. 18 OETV e dell'art. 64a OSStr. La segnaletica cantonale e comunale, in particolare sull'uso delle ciclopiste, può fissare regole supplementari nel singolo caso. Verifica delle fonti: 8 ottobre 2026.
Domande frequenti
A partire da quale età si può guidare una e-bike lenta?
Se la e-bike è un ciclomotore leggero – propulsione fino a 25 km/h, al massimo 0,50 kW e 250 kg –, può essere guidata senza licenza dai 16 anni (art. 5 cpv. 2 lett. d e art. 6 cpv. 1 lett. f OAC). Tra i 14 e i 16 anni occorre una licenza della categoria speciale M o G (art. 6 cpv. 5 OAC). Se una di queste soglie è superata, il veicolo non è più un ciclomotore leggero.
Serve una licenza per una cargo bike elettrica?
Dipende da potenza e peso. Una cargo bike pluritraccia con propulsione fino a 25 km/h è un ciclomotore leggero esente da licenza solo se non supera 0,50 kW e 250 kg. Oltre queste soglie (fino a 2,00 kW e 450 kg) è un ciclomotore pesante (art. 18 lett. e OETV): occorre almeno la licenza della categoria M e, secondo l'USTRA, una targa gialla.
Serve una licenza di condurre per una e-bike veloce?
Sì. Occorre almeno la licenza della categoria speciale M, rilasciata al più presto dai 14 anni (art. 3 cpv. 3 e art. 6 cpv. 1 lett. a OAC). I ciclomotori veloci non figurano nell'elenco esaustivo dei veicoli esenti da licenza dell'art. 5 cpv. 2 OAC.
È obbligatorio il casco con una e-bike?
No per le e-bike con propulsione elettrica fino a 25 km/h al massimo (art. 3b cpv. 2 lett. g ONC), anche se il casco è consigliato. Sulle e-bike veloci il casco è obbligatorio (art. 3b cpv. 1 ONC); basta un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC).
Dove si applica il contrassegno di assicurazione e per quanto tempo vale?
Nel terzo superiore della targa e nell'apposito spazio sulla licenza di circolazione (art. 35 cpv. 3 OAV). Vale dal 1° gennaio dell'anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell'anno successivo (art. 36 cpv. 1 OAV). L'assicurazione deve coprire almeno due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 35 cpv. 4 OAV).
Sono automaticamente assicurato per la responsabilità civile con una e-bike lenta?
No. Gli utenti di ciclomotori leggeri sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione dell'art. 63 LCStr; la responsabilità civile è disciplinata dal Codice delle obbligazioni (art. 38 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAV). L'eventuale copertura privata dipende dal contratto.
Si può o si deve circolare sulla ciclopista con una e-bike?
I conducenti di ciclomotori si attengono alle norme per i ciclisti (art. 42 cpv. 4 ONC) e utilizzano quindi di principio le ciclopiste. Dove il cartello complementare «facoltativo» esclude i ciclomotori pesanti e veloci da tale obbligo (art. 64a cpv. 3 OSStr), questi possono circolare sulla carreggiata adiacente (art. 42 cpv. 5 ONC); il cartello «vietato» ne vieta invece l'uso (art. 64a cpv. 4 OSStr). Chi dalla ciclopista accede alla carreggiata attigua deve dare la precedenza al traffico che vi circola (art. 40 cpv. 1 ONC).
Cosa succede se la mia e-bike supera tecnicamente i 25 km/h?
Non è più un ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV): vengono meno l'esenzione dalla licenza e le eccezioni relative al casco e all'assicurazione. Un mezzo sbloccato non è automaticamente un ciclomotore veloce ammesso; deve soddisfare tutti i requisiti della nuova classe ed essere ammesso di conseguenza.
Fonti
- OETV art. 18 – Ciclomotori: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_18
- OETV art. 24 – Velocipedi e velocipedi per bambini: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_24
- OAC art. 3 – Categorie di licenza: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_3
- OAC art. 5 – Eccezioni all'obbligo di possedere una licenza: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_5
- OAC art. 6 – Età minima: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_6
- ONC art. 3b – Porto del casco: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_3_b
- ONC art. 40 – Ciclopiste e corsie ciclabili: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_40
- ONC art. 42 – Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_42
- ONC art. 43 – Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in fila indiana: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#art_43
- OSStr art. 64a – Cartelli complementari a segnali ciclistici e pedonali: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/it#art_64_a
- OAV art. 35 – Assicurazione dei ciclomotori: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_35
- OAV art. 36 – Periodo di validità e sostituzione dei contrassegni: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_36
- OAV art. 38 – Assicurazione e responsabilità civile (esoneri): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/1271_1321_1317/it#art_38
- USTRA – Specificità legate al mezzo: https://www.astra.admin.ch/it/specificita-legate-al-mezzo
- USTRA – Novità nella circolazione stradale: https://www.astra.admin.ch/it/novita-2026